Una storia strana.
La giunta munici pale con delibera n 39 del 15 marzo , su proposta dell’assessore Sergio Tempo, con parere di regolarità tecnica del dr Aloe e di legittimità della segretaria Maria Luisa Mercuri e ad unanimità dei componenti, accordava all’ex assessore Berardone il patrocinio legale dell’ente, sia pure previo inoltro al Ministero dell’Interno ed all’Anci di un quesito sulla legittimità del tutto e comunque fermo restando che la liquidazione sarebbe avvenuta solo previo parere favorevole degli enti suddetti.
Nemmeno il tempo di una canzone ( Amen di Francesco Gabbani) ed ecco la revoca.
Una revoca riportata nella delibera 51 del 24 marzo e sulla base di specifiche ragioni quali:
-l’art 7 del decreto legge n 152 del 1991 secondo il quale non sarebbe possibile in corso di giudizio accordare il patrocinio legale per i reati di cui al 416bis e “di quelli che hanno le aggravanti per associazione mafiosi “(testuale).
Purtuttavia “ al termine del procedimento che si concluda con sentenza di assoluzione e in mancanza di conflitto di interessi con il comune , in presenza di un nesso casuale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti e in assenza di dolo i colpa grave potrà essere presa in considerazione la domanda di rimborso delle spese legali”.
Ma la ragione di fondo sembra essere la delibera di giunta n 50 del 24 marzo con la quale è stata emanata una Direttiva in materia di patrocinio legale e/o rimborso delle spese legali.
Nella stessa si richiama che “ per quanto concerne i procedimenti penali introdurre una distinzione per quelli per i quali vi sia l’aggravante di cui all’art 7 DL 52/1991, come convertito nella legge 203/91, e l’imputazione per l’art 416 del codice penale in tutte le fattispecie riferite ai delitti di associazione mafiosa, non sarà possibile accordare il patrocinio durante il procedimento e quindi l’ufficio accetterà le istanze ma non darà corso alle stesse”.
Ed ancora che “già in passato il Ministero dell’Interno con risoluzione del 10 settembre 2008 ha risposto che si è del parere che, ai fini del rimborso delle spese legali, dovrà essere l’amministrazione a valutare autonomamente tutti i profili della fattispecie in esame tenendo anche conto della condotta professionale e comportamenatle del dipendente”.
Ed infine che “ è possibile per l’A.C. disciplinare la competenza introducendo indirizzi in materia di patrocinio e/o rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori”
Per ultimo la giunta ribadisce che “le notizie stampa che descrivano una sityazine di forte contrasto da parte della magistratura nei confronti della zona grigia e che questi sforzi non possono che essere accompagnati da comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni comunali”
Non resta allora che attendere la pronuncia della cassazione.