E’ noto agli addetti che in caso di dissesto dei comuni il Presidente della repubblica nomina con apposito decreto l'organo straordinario di liquidazione.
Il decreto deve essere pubblicato sulla GU.
L’art 252 del TUEL al secondo comma stabilisce che la nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con D.P.R. su proposta del Ministro dell'interno.
Ci giunge notizia che il Ministro Minniti abbia formulato la proposta e che il Presidente Mattarella sta per firmare il decreto.
Sempre l’art 252 del TUEL al secondo comma, secondo capoverso dispone che l'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
A breve, allora, Amantea avrà attivo l'organo straordinario di liquidazione.
La commissione sarà composta di tre membri.
La commissione sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La commissione sarà presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato.
Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente.
La normalmente è costituita da magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente( 2016) a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione e pagamento della massa passiva.
In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
Il compito più importante dell’OSL è la determinazione della massa passiva ai sensi dell’art 258 del TUEL. Nella massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
Ovviamente tutto questo solo e davvero c’è il dissesto.
Il dissesto è infatti contestato da tanti vecchi amministratori, alcuni dei quali intendono proporre ricorso.