Scrive Gigino Pellegrini: Ora l'inverno del mio e del vostro scontento è reso estate gloriosa da questo sole di Coreca, e tutte le nuvole che incombevano minacciose su tutti noi sono sepolte nel petto profondodel mare di Ulisse. Ora le fonti saranno cinte di ghirlande di vittoria, le matite malconce appese come trofei, le mani rattrappite riposeranno in pace. Forse.
Ricordando lo scrittore americano e premio Nobel John Steinbeck e il suo ultimo romanzo: “L'inverno del nostro scontento”.
Nell’ambito dei beni pubblici, i beni appartenenti al demanio marittimo sono oggetto di una disciplina propria, desumibile oltre che dai principi generali contenuti nel codice civile dalle specifiche norme dettate dal codice della navigazione.
Quello che in questo caso interessa è accertare se sia possibile ravvisare la sdemanializzazione tacita di beni facenti parte del demanio marittimo o se al contrario sia necessario un esplicito atto di sdemanializzazione, affinché un bene venga sottratto alla relativa disciplina pubblicistica. Questo è quanto si sta chiedendo da oltre due mesi alle autorità competenti, senza ancora ricevere risposta soddisfacente che determini una volta per tutte che, i circa 2000 metri quadri demaniali, rivendicati dai gestori dell’albergo “La Scogliera” come loro proprietà in via Corica, siano in realtà proprietà dello Stato.
Lo strumento principe per incrementare e sviluppare le utilità ritraibili dalle spiagge è la concessione amministrativa che consente alla Pubblica Amministrazione di affidare a privati la gestione di determinate porzioni di lidi marittimi verso il pagamento di un determinato canone mensile consentendo a questi di lucrare sui servizi offerti agli utenti. Con lo strumento concessorio la pubblica amministrazione attua, in definitiva, anche due importanti norme costituzionali, ossia l’art. 9, che impone allo Stato la tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, e l’art.41, secondo comma, che sancisce la libertà dell’iniziativa economica se non contrastante con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
A conferma di quanto si va dicendo da troppo tempo, la categoria del demanio marittimo è individuata dall’art. 28 cod. nav. ai sensi del quale “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”.
La norma compie una specificazione ed un ampliamento di quanto disposto dall’art. 822, comma 1, c.c. che qualifica come appartenenti al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti. Altra certezza è che il lido del mare comprende la zona di riva bagnata dalle acque fino al punto che viene coperto dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse quelle dei momenti di tempesta.
I porti e le rade (spazio di mare prossimo al porto) sono quelle strutture permanentemente utilizzate per il riparo e l’approdo delle navi. Per demanio statale in generale si intendono tutti i beni appartenenti allo Stato, destinati per natura o per legge al soddisfacimento di una funzione pubblica e perciò sottratti al commercio, con i quali la collettività entra in rapporto di fruizione diretto e gratuito. Più in particolare, il demanio destinato a soddisfare gli usi pubblici del mare, riconducendo a tale categoria non solo quelli concernenti le attività in connessione diretta col mare (pesca, navigazione, ecc.) ma anche quelli che presuppongono l’utilizzazione indiretta a favore della collettività (diporto, balneazione, ecc.), rientra nella categoria del demanio marittimo.
I beni demaniali marittimi fanno parte del demanio necessario. Il demanio necessario comprende tutti quei beni immobili che devono essere demaniali ipso facto: sono in altre parole demaniali per natura, questi beni sono tutti di proprietà dello Stato, e solo eccezionalmente delle Regioni (ad es. nella Regione Sicilia il trasferimento dei beni demaniali marittimi è avvenuto col D.P.R. n. 684/1977). Il regime giuridico cui sono sottoposti i beni demaniali prevede, come conseguenza derivante dalla loro natura di res extra commercium, l’esclusione dalla sfera dei rapporti patrimoniali privati.
Di conseguenza i beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili ed inespropriabili . la loro natura non commerciabile non può formare oggetto di negozi giuridici e dunque non può essere oggetto di trasferimento a terzi, la violazione del divieto implica la nullità dell’atto di trasferimento. “Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto” dunque i beni demaniali sono indisponibili, dunque inusucapibili.
La totale sottrazione dei beni demaniali al regime di circolazione privatistico, non ne esclude la trasferibilità secondo le regole di diritto pubblico purché ciò non venga ostacolato dalla natura del bene.
Lo Stato, quindi, deve, attraverso tutte le autorità competenti, impedire l’alienabilità di tali beni, destinati ad una determinata funzione d’interesse pubblico, anche se consente, invece, lo sfruttamento di tali aree demaniali per finalità turistiche e commerciali purché non si comprometta la destinazione primaria ed intrinseca del bene pubblico. I cittadini di Amantea sono stanchi delle “orecchie da mercante” da parte delle Autorità e chiedono alle stesse di chiarire definitivamente questa situazione vergognosa venutasi a creare in questi lunghi anni.
“Io che nulla amo più dello scontento per le cose mutabili, così nulla odio più del profondo scontento per le cose che non possono cambiare.” Bertolt Brecht. Gigino A Pellegrini & G el Tarik.