Sia chiaro lui non c’entra nien te, c’entra invece il suo trasferi men to dal comu ne di San Pietro in A mantea, do ve lavorava, a quello di Amantea ,dove venne trasferito a domanda.
Il problema divenne però la “dote” economica per il pagamento degli stipendi.
In sostanza essendo il geometra Clemente un dipendente della ex 285/77 il comune di Amantea riteneva che egli avesse come dote lo stipendio erogato dal Ministero dell’Interno.
Di contrario avviso il comune di San Pietro che ascriveva il trasferimento tra quelli volontari
Da queste diverse interpretazioni la causa che ancora oggi verte tra il comune di Amantea, quello di San Pietro in Amantea ed il ministero dell’interno.
Una causa lunghissima è che è giunta perfino in Cassazione la quale a sezioni unite e con ordinanza n. 11829 del 16 maggio 2013 ha sciolto il conflitto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario.
Nell’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario si legge infatti: “deve rilevarsi che la causa non ha ad oggetto una controversia di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che il rapporto di impiego del Clemente costituisce solo il riferimento fattuale cui è collegata la pretesa dedotta in giudizio dalla parte attrice […] In altri termini, oggetto del giudizio non è una controversia di pubblico impiego tra dipendente ed amministrazione pubblica datrice di lavoro, ma una controversia tra due amministrazioni pubbliche una delle quali (il Comune di Amantea) sostiene che l’altra (il Comune di San Pietro in Amantea) dovrebbe conferirle i fondi che trattiene senza titolo, traendone un indebito vantaggio”.
Non si tratta di piccole somme; il loro importo per San Pietro sarebbe fortemente pregiudizievole.
Ed allora non si tratta di competenza del giudice del lavoro ma poiché la unica pretesa risulta unicamente riguardare l’indebita percezione di somme di denaro la competenza appartiene al giudice civile ordinario.
Ed allora il processo presso il Tribunale di Paola.
Senonchè il Ministero dell’interno ha sostenuto che essendo esso coinvolto la competenza si appartiene al tribunale di Catanzaro ove a sede l’avvocatura dello Stato
Ed il giudice dott. Franco Caroleo ha dato ragione al Ministero rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro e fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza ex art. 50 c.p.c.
Nel contempo ha condannato il Comune di Amantea al pagamento, in favore del Comune di San Pietro in Amantea, in persona del sindaco p.t., delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.770,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfetario ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
E pari importo è dovuto a favore del Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica p.t..