Una delle informazioni utili eppure sconosciute è quella che le persone di età pari o superiore a 75 anni con reddito basso possono essere esentati dal pagamento dell’iniquo canone RAI.
Lo prevede l’art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.
Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).
Per reddito si intende la somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
La domanda di esenzione per il 2013 deve essere presentata utilizzando il modulo rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
oppure chiedendo via email al ns sito il Modulo tv 1
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2013 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un età superiore) entro il 31/01/13.
Per avere diritto all’esenzione del secondo semestre del 2013 è necessario compiere i 75 anni di età entro il 31/07/13
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli per verificare le condizioni di età e di reddito.
La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovrà’ essere effettuata tramite l’apposito modulo rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
oppure chiedendo via email al ns sito il Modulo tv2
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.