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Attenzione a questo altro tentativo di spillarvi soldi non dovuti. Ecco cosa fare

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Ci perviene questa lettera( omettiamo il nome ed indichiamo le sole iniziali per la privacy):

Eurocredit di Pelle Curto Mara, nel comune di Amantea arrivano raccomandate da pagare subito 120 euro oppure recarsi ad Agrigento dal giudice di pace per 1 bolletta insoluta dicembre 2002, eurocredit di Curto Pelle Mara Agrigento,telefonia LTS ,ho esposto denuncia alla guardia di finanza Amantea con esibizione bollette telecom 2002 pagate, truffe che dopo 11 anni non possono chiedere nulla, e dal giudice di pace si va' al punto dove è successo il caso,cioè Amantea, saluti L. M.).

Come nostra abitudine abbiamo fatto le ricerche necessarie ( già comunicate al nostro utente del sito www. amantea.net o www.tirreno.news.it) scoprendo che si tratta di un ennesimo tentativo di spillare soldi con metodi inaccettabili e già sanzionati dall’Autorità Garante per il Mercato con la seguente sentenza.

“PS8302 - EUROCREDIT-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24119


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;


SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;


VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);


VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;


VISTO il proprio provvedimento del 9 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;


VISTI gli atti del procedimento;


I. LE PARTI

  1. 1.Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
    2. Unione Nazionale Consumatori, Comitato di Palermo, in qualità di segnalante.
  2. 2.3. Confconsumatori, in qualità di segnalante.
  3. 3.4. Federconsumatori, in qualità di segnalante.


II. LA PRATICA COMMERCIALE

  1. 4.Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, che - al fine di recuperare presunti crediti, alcuni apparentemente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti. Dalle segnalazioni agli atti, inoltre, risulta che detti atti di citazione, indicanti un giudice incompetente per territorio, una volta inoltrati ai consumatori non sarebbero poi stati iscritti a ruolo.
  2. 5.In particolare, le Associazioni dei consumatori parti del presente procedimento hanno inoltrato diverse richieste di intervento, riscontrando di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti non esigibili.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

  1. 1)L’iter del procedimento
  2. 6.In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8302 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
  3. 7.In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’aggressività della condotta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio - mediante solleciti aggressivi sotto forma di azioni legali, anche promosse presso sedi giudiziarie incompetenti per territorio - potendo indurre il consumatore a corrispondere il pagamento richiesto, anche se non dovuto, al fine di evitare le eventuali maggiori spese connesse alla difesa in giudizio.
    9. Il professionista, in data 31 luglio 2012, ha dato parziale riscontro alla richiesta di informazioni riportata nella comunicazione di avvio del procedimento.
    10. In data 2 novembre 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) I riferimenti normativi

  1. 8.11. L’articolo 33 del “Codice del Consumo” - comma 1 e 2, lettera u) - lascia desumere che, nei contratti conclusi tra professionista e consumatori, il Foro competente sia quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, presumendo come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che dispongano come sede del Foro competente sulle controversie una località diversa.

L’articolo 2946 del codice civile prevede, quale “prescrizione ordinaria”, che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (...), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, fermo restando che laprescrizione può essere interrotta, ai sensi degli artt. 2943 cc e 2944 cc, da parte del titolare o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. L’articolo 2948 cc, che maggiormente interessa le fattispecie in questione, specifica, invece, che “si prescrivono in cinque anni: (...) gli interessi (...) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (...).

3) Le evidenze acquisite
13. Nel corso del procedimento, durante il quale il professionista ha trasmesso, con riferimento a diversi consumatori, copia dei contratti sottoscritti con la società LTS, delle fatture emesse nonché degli atti di citazioni inoltrati, si è rilevato:

  • l’incompetenza territoriale del giudice adito nei diversi atti di citazione in quanto diverso da quello di residenza o domicilio dei consumatori interessati. Dalla documentazione agli atti, in particolare, ad integrazione delle segnalazioni delle associazioni volte a rappresentare l’ampia diffusione del fenomeno, risultano pervenuti una ventina di atti di citazione comprovanti l’incompetenza territoriale [Doc 1; doc 7; doc 10; doc 16; doc 17; doc 20; doc 21; doc 22.];
  • che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo, operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003) - e che, alla luce delle segnalazioni agli atti, si riferiscono, in realtà, a fatture già pagate o non pagate per la mancata attivazione/erogazione dei servizi telefonici in questione oppure a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS - sono presumibilmente prescritti;
  • che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo.


IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
14. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, presumibilmente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti.
15. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
16. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su “qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata”.
17. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.
18. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
19. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
21. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l’atto di avvio di un procedimento giudiziario sostanzialmente infondato e temerario riguardante presunti crediti non esigibili.
22. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal settembre 2011 all’ottobre 2012.
Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività di recupero crediti svolta dal professionista;

DELIBERA


a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Cosa fare, allora?. Intanto non pagare e poi andare con la lettera e questa sentenza dalla più vicina Forza di polizia od alla più vicina Procura e denunziare il tutto.

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