La Legge 189/2012 (c.d. "decreto salute") prevede l'inserimento, dopo l'Art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, di un nuovo Art. 14-ter, che ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi.
Ora il Ministero dell'Interno il 25 gennaio ha emanato una nota in base alla quale la norma deve intendersi applicabile anche alla somministrazione.
Secondo il Ministero la norma deve intendersi da applicare sia agli esercizi di vendita (esercizi commerciali di qualsiasi dimensione e tipologia) che di somministrazione di alimenti e bevande
Il Dipartimento rispondendo ad uno specifico quesito, ha chiarito che "ove il termine vendita venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione - cioè - delle attività di somministrazione dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di diciotto anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'Art. 689 cod. pen.".
Continua il Ministero affermando che “Una simile interpretazione sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la ratio stessa del Decreto Legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di alcuni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool".
Pertanto conclude il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno "secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'Art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni”, mentre sanzionata ai sensi del nuovo Art. 14-ter della Legge 30.3.2001, n. 125, “se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni”e “tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età".
Il Dipartimento, al fine di superare eventuali incertezze applicative della norma, ha comunque richiesto sull'argomento l'avviso dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, quali Amministrazioni rispettivamente proponente e concertante il Decreto Legge n. 158/2012: i due Ministeri non hanno però ancora risposto alla richiesta.