La normativa antincendio per il condominio
Considerata l'importanza e la delicatezza della materia, sono presenti nel nostro ordinamento giuridico varie norme antincendio a tutela della sicurezza negli edifici costituiti in condomini.
Tale normativa stabilisce, innanzitutto, la presenza obbligatoria di impianti antincendio in tutti gli edifici civili a partire da 12 metri di altezza antincendio (con altezza misurata dal piano terra alla apertura più alta), nonché i requisiti a cui debbono rispondere. L'area di accesso all'edificio ad es. deve possedere adeguate caratteristiche di larghezza, altezza e resistenza, per permettere il corretto avvicinamento delle autopompe dei V.d.F. in caso di intervento. Per gli edifici più alti, poi, deve garantirsi l'avvicinamento delle scale antincendio a tutti i balconi e le finestre di ogni piano. Minuziosi obblighi sono previsti in tema di scale ed ascensori, come la
larghezza e la ventilazione minima, nonché la verifica della resistenza al fuoco dei materiali utilizzati per la loro realizzazione.
I condomini di maggiori dimensioni, inoltre, debbono essere dotati di illuminazioni con alimentazione autonoma, che indichino le vie di fuga in caso di incendio e sfollamento. Ulteriori regole disciplinano il posizionamento delle centrali termiche del condominio e la presenza nell'edificio di idranti antincendio, con indicazione della pressione minima consentita.
Il certificato prevenzione incendi
Vari decreti ministeriali succedutisi nel tempo richiedono il certificato prevenzione incendi per edifici in regime di condominio, relativamente agli impianti per la produzione di calore, alle autorimesse private o pubbliche, ai ricoveri di natanti o aeromobili, ed ai vani ascensori e montacarichi.
Per le centrali di calore e le autorimesse, il certificato ha validità per sei anni dalla data di rilascio e deve essere periodicamente rinnovato a cura e sotto la responsabilità dell'amministratore di condominio. Per le altre attività elencate, invece, il certificato viene rilasciato "una tantum" e non ha scadenza, nè necessità di rinnovo se non intervengano modifiche. La normativa, a fini di semplificazione, prevede che se in un condominio vi siano più attività sottoposte al controllo dei V.d.F., venga rilasciato un solo certificato di prevenzione incendi, seppure con durata ridotta ad anni 3.
Gli obblighi dell'amministratore di condominio non si limitano, peraltro, al conseguimento del certificato ed al suo rinnovo, ma si estendono anche al mantenimento in efficienza delle attività e degli impianti antincendio, senza modificazioni rispetto alla situazione iniziale. Ogni violazione dei suddetti obblighi, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e penali all'amministratore, oltre all'eventuale blocco cautelativo degli impianti interessati.
Normativa antincendio e box condominiali
Per quanto concerne le autorimesse, infine, la normativa antincendio pone criteri diversi per l'assoggettamento a controllo.
Il parametro principale è la superficie, che deve essere superiore ai 300 metri quadri.
In presenza di tale requisito, il box condominiale deve rispettare una serie di regole che riguardano la comunicazione con il resto del fabbricato, le vie di esodo, i sistemi di aerazione naturale e di rivelazione, gli impianti di spegnimento, il sistema di evacuazione del fumo, la classe di resistenza al fuoco e la reazione dei rivestimenti.
In altri casi, invece, viene fatto riferimento al parcamento dei veicoli (superiore a nove o meno) per dettare prescrizioni e regole antincendio specifiche.