L’assessorato regionale al turismo ha pubblicato la nota che il 30 aprile p.v. scadono i termini per la richiesta di contributi a valere sulla L.R. 13/85 -art. 65- per attività di promozione turistica del territorio regionale nel periodo estivo.
La legge regionale richiamata dispone in materia di concessione di Contributi per attività di promozione turistica del territorio regionale.
In particolare il suo articolo 65 dispone che la Regione riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese nel suo complesso.
Conseguentemente la regione assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Calabria nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria.
Per il conseguimento di tali finalità la Regione direttamente o attraverso enti e consorzi turistici pubblici e privati provvede:
a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di informazione
b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e altre forme organizzative della commercializzazione, promuovendo anche la presenza della rappresentanza degli operatori turistici;
c) alla realizzazione di incontri, o altre forme di contatto con gli operatori turistici, con giornalisti, con rappresentanze politiche sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici;
d) alla organizzazione di visite, convegni ed incontri nel territorio della Regione Calabria, dei soggetti di cui al punto c) ai fini di una maggiore loro conoscenza delle realtà turistiche locali, sia ai fini di una più approfondita e puntuale divulgazione della offerta turistica da parte degli operatori della regione;
e) alla realizzazione o acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale;
f) a missioni di studio e di controllo in altre regioni o all'estero per l'esame di possibili interventi;
g) alla realizzazione di iniziative all'estero programmate e finanziate anche in collaborazione con Enti turistici strumentali, Enti locali, Consorzi di operatori e addetti alle attività turistiche;
h) alla realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del turismo sociale, etnico, rurale, scolastico, religioso, venatorio.
Si tratta di un testo vecchio che prevedeva le APT.
Un testo che venne volgarizzato con la L.R. 28 agosto 2000, n. 14 che aggiunse il seguente comma alla legge 13/85 secondo il quale “alle attività di accoglienza e di tutela del turista, nonché alle iniziative locali di attrazione o di valorizzazione dei patrimoni naturalistici, storici, culturali, tradizionali e folcloristici aggiunse anche gli intrattenimenti dando luogo ad una pletora di spettacoli di alcuna utilità per la attrazione dei turisti, ma serventi solo a mostrare sui palchi i politici locali ed altro!
Non solo tempestività di domande ma soprattutto qualità di domande.
Promozione del territorio, valorizzazione dei patrimoni naturalistici, storici, culturali, diffusione degli eventi tradizionali e folcloristici, attrazione dei turisti, non feste di piazza!