L’avvocato Giuseppe Chiofalo cita il Comune di Amantea e la Engineering Tributi spa davanti al Giudice di pace di Amantea per l’annullamento di una ingiunzione al codice della strada.
Il comune si oppone e con delibera di Giunta n6 del 22.1.2013 nomina l’avvocatessa Politano Siberia quale legale di fiducia .
La udienza è fissata per il 2 aprile 2013.
Una udienza molto attesa per via delle notevoli eccezioni avanzate dall’avvocato Chiofalo e delle quali vi riportiamo una breve sintesi
- 1)L’art 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dispone che il “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile." Peraltro la vigenza di tale articolo è perfino richiamata dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza 9591 del 27 aprile 2006 “ In assenza di altri termini specifici previsti dalla legge 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l’adozione della ordinanza ingiunzione sia quello di 5 anni previsto dall’art 28 delle stessa legge 689 del 1981 decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa”. Poiché l a contravvenzione in questione è stata elevata nel 2007 è di tutta evidenza l’intervenuta prescrizione. Sorprende che sia il comune che la Engineering provino a pretendere la sanzione.
- 2)La ingiunzione è stata emessa non già dall’ente comune ma da un ente concessionario per la riscossione coattiva delle entrate locali , la Engineering Spa, su incarico ricevuto dal Comune di Amantea ai sensi del RD n 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia tale procedura è assolutamente illegittima perché adottata nella totale inosservanza delle norme di legge. Questa procedura, infatti è costituita dalla legge (Dpr 29 settembre 1973 n 602 e successive modificazioni per la sola riscossione delle imposte sul reddito, delle sanzioni sul mancato versamento delle prime e degli interessi, non anche per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada. In particolare vale premettere che l’art 52 del Dlvo 446/97 ha attribuito ai comuni ed alle province la possibilità di disciplinare tramite regolamento le proprie entrate aprendo la strada, negli ultimi anni, alla concessione ad agenzie esterne- a capitale misto o totalmente pubblico- del potere di riscuotere tutti i tributi dell’ente tra cui però sono state fatte rientrare –illegittimamente- anche le sanzioni irrogate per violazioni al Nuovo Codice della strada rimaste insolute. Infatti i comuni che consentono alle suddette società di servirsi della procedura regolata dal RD639/1910 operano in aperto contrasto sia con gli artt 194 e 206 del Dlvo 30 aprile 1992 n 285, che con il dpr 29 settembre 1973 n 602 di cui sopra, i quali sanciscono una chiara riserva di competenza delle amministrazioni da cui dipendono gli organi accertatori ai fini della riscossione delle sanzioni amministrative. Sul punto la Suprema Corte ha più volte ristabilito la inderogabilità dei procedimenti di riscossione per ruolo esattoriale in ambito di sanzioni amministrative( Cassazione Sezioni Unite 14472 del 10.10.2002) chiarendo l’errore interpretativo consistente nel ricondurre le sanzioni amministrative nel novero dei tributi locali ( Consiglio di Stato sezione V, 25 luglio 2006, n 4635). Il legale richiama s tal proposito la sentenza del Giudice di Pisa n 805 del 7 marzo 2007 che ha annullato la ingiunzione di pagamento notificata dalla SEPI concessionaria della riscossione incaricato dal comune di Pisa
Tra le altre ragioni del ricorso l’avvocato Chiofalo contesta la legittimità della notifica rilevando che l’articolo 26 del Dpr 602/1973 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, oppure previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia municipale.
Ovvia la attesa da parte della comunità sulla tematica dei photored anche perché si tratta di una contravvenzione effettuata con le apparecchiature sequestrate dal Pm dr Franco Greco della Procura di Paola e dissequestrate solo dopo la eliminazione delle cause ostative alla loro libra utilizzazione.
Vi informeremo