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Amantea : ecco l’ordinanza del Tar Calabria sul ricorso avverso la nomina del comandante della PM.

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La storia è nota e riguarda il procedimento di concorso per la nomina del nuovo comandante della PM di Amantea e la sua presunta illegittimità , tra l’altro, per il mancato possesso della laurea da parte del presidente della commissione, oltre che per altre ragioni esposte nel ricorso integrale.

La ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia della determinazione del responsabile del settore personale del Comune di Amantea n. reg. 1181 del 19 settembre 2012 avente ad oggetto “Approvazione atti commissione di concorso per la copertura del posto di Comandante della Polizia municipale cat. D3 approvazione graduatoria di merito”.

Su questa domanda incidentale di sospensione la sezione 2 del TAR Calabria si è pronunciata il 7 febbraio con la medesima motivazione della prima pronuncia del 20 dicembre scorso, evidenziata dall’assunto che “ Rilevato che sul motivo di censura, riproposto con motivi aggiunti, si è già espressa questa sezione con ordinanza di rigetto n.639/2012 che si riporta integralmente “Considerato il ricorso appare prima facie infondato, avuto riguardo alla memoria di costituzione dell’Amministrazione laddove si rappresenta che, in ordine alla censura di illegittima composizione della Commissione di concorso sollevata dalla ricorrente – censura che qualora accolta inficerebbe tutta la procedura -, il Comune osserva che il Presidente è stato nominato in applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 in quanto in quiescenza dall’Arma dei Carabinieri presso la quale ha da ultimo rivestito la qualifica di Comandante del Reparto Comando della Regione Calabria – Catanzaro”.

Nessuna sorpresa, quindi. L’orientamento della seconda sezione del TAR continua a ritenere applicabile il Dpr 487/1994 e non la legislazione speciale del testo Unico degli enti locali che invece il CdS reclama come applicabile obbligatoriamente: vedasi in merito CDS sezione V,16 settembre 2004 n 6029 la quale dispone che “l’ordinamento degli enti locali impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e do concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure ex art 107 terzo comma lettere a e b( Testo Unico degli Enti locali commentato di Riccardo Carpino pagina 229)

In sostanza, sotto il profilo meramente giuridico la questione si derime solo osservando che contrariamente a quanto recato dall’art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (Commissioni esaminatrici), il cui comma 2 lettera a) dispone che “Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale”, l’art 51, commi 2 e 3, della legge n. 142\1990, nel testo riformato dalla legge n. 127\1997, dispone la competenza esclusiva dei dirigenti per la “ presidenza delle commissioni di gara e di concorso”, come peraltro cognibile nella sentenza del Cds n 1408 del 4.3.2011 sezione V, ed ancor più, per l’aperto contrasto con quanto disposto dall’ Art. 107 ( Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 ( TUEL) il quale dispone, nel suo comma 3 lettera a) , e senza eccezioni, che “ 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Il TAR sarà probabilmente chiamato a giudicare del contrasto tra le norme se non della eventuale illegittimità di un regolamento comunale che muova al di fuori di tale disposizione.

Comunque ecco la sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paola Vita Carino, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Scrivano, con domicilio eletto presso Raimondo Garcea in Catanzaro, via Burza, 41;

contro

Comune di Amantea, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

nei confronti di

Emilio Caruso, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Siniscalchi, Rosa Canino, con domicilio eletto presso Lorenzo Guarino in Catanzaro, viale Magna Grecia N.213;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del responsabile del settore personale del Comune di Amantea n. reg. 1181 del 19 settembre 2012 avente ad oggetto “Approvazione atti commissione di concorso per la copertura del posto di Comandante della Polizia municipale cat. D3 approvazione graduatoria di merito”,

del provvedimento del 12 settembre 2012 prot. n. 14781 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso al settore personale del Comune di Amantea la documentazione del concorso con i relativi verbali,

del verbale n. 26 del 4 settembre 2012 di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico indetto dal Comune di Amantea, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Comandante della polizia municipale cat. D3,

del verbale n. 20 del 2 agosto 2012 redatto dalla Commissione esaminatrice relativo alla votazione della seconda prova scritta e conseguente indicazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale,

del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso,

dei verbali n. 18 del 31 luglio 2012 e n. 19 del 1° agosto 2012 relativi alla votazione delle prove scritte,

della determina del responsabile Settore Personale del Comune di Amantea, n. reg. gen. 468 n. albo 213 del 13 aprile 2012 relativa alla nomina della Commissione esaminatrice,

della deliberazione del 5 aprile 2012 con cui la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole in ordine ai nominativi dei componenti della Commissione di concorso e della prodromica proposta di determina a cura del responsabile del personale, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Emilio Caruso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che sul motivo di censura, riproposto con motivi aggiunti, si è già espressa questa sezione con ordinanza di rigetto n.639/2012 che si riporta integralmenteConsiderato il ricorso appare prima facie infondato, avuto riguardo alla memoria di costituzione dell’Amministrazione laddove si rappresenta che, in ordine alla censura di illegittima composizione della Commissione di concorso sollevata dalla ricorrente – censura che qualora accolta inficerebbe tutta la procedura -, il Comune osserva che il Presidente è stato nominato in applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 in quanto in quiescenza dall’Arma dei Carabinieri presso la quale ha da ultimo rivestito la qualifica di Comandante del Reparto Comando della Regione Calabria – Catanzaro”

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) respinge la domanda incidentale di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Emiliano Raganella, Referendario, Estensore.

Redazione TirrenoNews

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