Ormai la storia degli scioglimenti dei consigli comunali annullati dai Tribunali amministrativi può permettere un serial televisivo ( chissà che qualcuno non lo faccia, prima o poi).
Dal 1991 al 2014 sono stati sciolti 241 Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, di cui 14 annullati a seguito di ricorso.
Sono quindi tanti i casi di ripristino di cariche elettive al punto da doversi chiedere se non sia il caso di incaricare direttamente il TAR di competenza o da rivedere la normativa applicata.
Parliamo ovviamente di Amantea, di Botricello, di Strongoli, di Africo,di Cirò,di Bagaladi ed oggi di Joppolo. La metà dei 14 ricorsi accolti sono dunque calabresi.
L’ultimo ricorso accolto è quello di Joppolo per il quale il Tar Lazio dice che:
-«la tesi della sussistenza di elementi probanti di condizionamento e collegamento è rimasta indimostrata, perché non emergono concrete azioni di interferenza amministrativa poste in essere da appartenenti a cosche operanti nel territorio …».
- gli elementi che hanno portato allo scioglimento del civico consesso non possono dimostrare quella «consistenza e unidirezionalità necessaria a permettere una fondata percezione della loro forte e decisa valenza rivelatrice dei collegamenti esistenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata».
-non è «di per sé non particolarmente significativo» il rapporto di parentela di uno dei consiglieri eletti nella maggioranza con un genero di una delle famiglie della cosca egemone nel territorio, tratto in arresto durante l’operazione della Dda di Catanzaro Black Money e poi prosciolto per non aver commesso il fatto.
-«deve ritenersi che gli episodi riferiti sono privi della pretesa valenza di prova da parte della criminalità organizzata del risultato elettorale, essendo basati su fatti privi della necessaria univocità e di rilevanza».
- «appare pacifico il fatto che l’indagine concernente il sindaco, diversamente da quanto riferito nella proposta ministeriale, non si riferisce ad ipotesi di reato riconducibili alla criminalità mafiosa».
-«nessuna realtà locale deve scontare, in linea di principio, la mera appartenenza a un più vasto territorio ritenuto pervasivamente interessato dalla presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio»
- “le vicende relative alle rilevate irregolarità amministrative non appaiono significative di condizionamento”
Concludendo va richiamata la recente sentenza del Consiglio di Stato ( III sez. C.d.S. n. 2054 del 2015, riguardante il comune di Augusta) secondo la quale” lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone la commissione di reati da parte degli amministratori né l’esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagine penali ovvero l’adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento dell’ente”.
Insomma, aspettiamo che la giustizia penale faccia il suo ( lungo) corso e poi sciogliamo( se ancora in vita) il consiglio comunale!