E’ stata pubblicata, oggi 19, gennaio la decisione della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria adottata nella riunione del 17 gennaio e relativa alla causa promossa dal dr Sergio Tempo già assessore del comune di Amantea.
Il dr Tempo aveva impugnato il DPGR della Regione Calabria n.141 del 22.12.2017 avente ad oggetto ”Revoca del DPRG n. 25 del 2 marzo 2017” con cui gli era stato assegnato l'incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive.
Sergio Tempo era rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri 5( il dr Andrea Reggio D'Aci è stato il difensore del comune di Amantea nella causa relativa allo scioglimento per mafia del nostro comune).
Dall’altro lato contro la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto e Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bianco, C.Da Scoglio, 4
Rocco Nicita è colui che ha sostituito Sergio tempo nelle funzioni di revisore.
Non si sono costituiti in giudizio né il Co.R.A.P. - Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, né l’Autorita' Nazionale Anticorruzione.
Il TAR con una sentenza complessa ( vedi sotto), che vi invitiamo a leggere, ha accolto l’istanza cautelare del dr Tempo e per l'effetto ha sospeso l’efficacia del DPGR n. 171 del 22 dicembre 2017. Sempre il TAR ha disposto ,come misura attuativa, l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti, come da incarico assegnato con DPGR n. 25 del 2 marzo 2017.
Il TAR inoltre ha condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge ed ha fissato la udienza di merito per il 24 ottobre 201.
Il giudice amministrativo ha ritenuto verosimilmente fondata anche la doglianza sulle violazioni procedimentali, con riguardo al principio del contrarius actus cui devono conformarsi gli atti di “ritiro”.
Non solo.
Ma ha ritenuto che il pregiudizio grave ed irreparabile è integrato dal rilievo organizzativo e dal prestigio dell’incarico in controversia, a fronte del quale non è ravvisabile ad avviso del Collegio alcun prevalente interesse pubblico, non essendo stata neanche contestata dall’amministrazione l’imparzialità e la professionalità con cui il ricorrente ha poi effettivamente esercitato le funzioni di revisore dei conti per undici mesi.
Ma quel che è più grave è che il giudice amministrativo
Ritenuto che “la obliterazione di ogni riferimento alle concrete ragioni di pubblico interesse, al decorso del tempo e all’interesse del privato destinatario, quali presupposti normativi cui deve conformarsi il potere di autotutela decisoria (cfr. da ultimo Cons. St., Ad.Plen. 17 ottobre 2017, n. 8, che ha sottolineato la valenza generale di tale onere motivazionale) è di per sé sufficiente ad integrare la incongruità della motivazione ed appare, nel caso di specie, ancora più rilevante, per la delicatezza delle funzioni di controllo svolte dal Revisore dei conti (cfr. Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2017, n. 677) e la peculiarità del caso concreto, in ragione dei plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni (alcuni dei quali confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie; cfr. pag. 9-15 del ricorso)”
Non è dato sapere( al momento) quali siano i “plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni”
E tantomeno è dato sapere quali di questi atti siano” confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie”
Ancor meno è dato sapere quali siano le autorità adite e quali siano i fatti denunciati.
Un cosa sembra certa ed è quella che il revisore non rinuncerà a difendere la sua professionalità e la sua dignità
Una cosa invece resta incerta
Il fatto che i giudici del TAR abbiano ricordato le pagine 9-15 del ricorso, pagine che riportano gli atti del sig Tempo confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziari anticipano l’interessamento di nuovi giudici?
Se sarà così ne vedremo delle belle!
N. 00023/2018 REG.PROV.CAU. N. 00004/2018 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri 5; contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto (Citta; nei confronti di
Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bianco, C.Da Scoglio, 4;
Co.R.A.P. - Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, Autorita' Nazionale Anticorruzione non costituiti in giudizio; per l'annullamento
del DPGR della Regione Calabria n.141 del 22.12.2017 avente ad oggetto ”la revoca del DPRG n. 25 del 2 marzo 2017” con cui è stato assegnato al ricorrente l'incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive,
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche implicito e non conosciuto, ivi compresi gli atti richiamati nel suddetto DPGR 141/2017 e in particolare: a) la (non conosciuta) nota Dipartimentale prot. SIAR n.189831 del 7.6.2017 con la quale, a seguito della (pure non conosciuta) contestazione di cui alla PEC del 2.5.2017 del Dr. Nicita, sarebbe stato individuato ad hoc uno “speciale” Responsabile Unico del procedimento di revoca dell'incarico già affidato al ricorrente (poi individuato nella persona del Dirigente del Dipartimento X Dr Iracà), diverso da quello naturalmente preposto a trattare gli affari del CORAP (Dirigente del Dipartimento XI); b)la (non conosciuta) relazione n prot. 245574/SIAR del 25.7.2017 che lo stesso “speciale” responsabile unico del procedimento all'uopo nominato avrebbe reso; c) della nota (non conosciuta) n. prot. 311430/SIAR del 5.10.2017 con la quale sarebbe stato richiesto al Dr. Nicita la dichiarazione di accettazione formale dell'incarico; d)ove ritenuto e/o interpretato come lesivo, l'Avviso pubblico di cui al DDG del 15556 del 7.12.2016 per la selezione pubblica del Revisore Unico del CORAP ai sensi della L.R. 24/2013 e dell'art.14 co. 1 let. e) del D.L. 138/11, convertito con L. 148/2011.
= per la declaratoria di inefficacia del rapporto contrattuale eventualmente medio tempore stipulato con il controinteressato Dr. Nicita, e, per l'effetto, di accoglimento della domanda di conseguire il subentro nello svolgimento dell'incarico, salvo il risarcimento dei danni;
- per il risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, per equivalente;
- nonché, nel caso di risarcimento in forma specifica mediante subentro parziale nell'incarico, per la determinazione e liquidazione dell'indennizzo comunque dovuto ai sensi dell'art.21-quater della L. 241/90;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Rocco Nicita;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, per gli atti endoprocedimentali impugnati dal ricorrente e specificatamente riportati nell’oggetto del ricorso (lett. a-d pag. 2), emerge la questione di inammissibilità per carenza di interesse;
Osservato, quanto al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 22 dicembre 2017, oggetto principale del gravame, che:
- come indicato anche nel controricorso e contrariamente all’autoqualificazione contenuta nello stesso provvedimento, esso sia qualificabile come atto di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90;
- in particolare, l’amministrazione in sede di “riesame” e su sollecitazione di un terzo partecipante alla selezione, ha ravvisato un vizio di illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico (DPGR n. 25 del 2 marzo 2017) costituito dalla mancanza di uno requisiti richiesti per la partecipazione alla “selezione” e al “sorteggio” per la nomina a Revisore unico dei conti e Revisore supplente del CO.R.A.P., di cui all’avviso pubblicato sul BURC n. 121 del 19 dicembre 2016;
Ritenuto che, alla luce della natura discrezionale del potere di “ritiro” in autotutela e della complessa fattispecie normativa di cui all’art. 21 nonies citato, appaiono verosimilmente fondate le censure di difetto di motivazione articolate dal ricorrente;
Ritenuto che la obliterazione di ogni riferimento alle concrete ragioni di pubblico interesse, al decorso del tempo e all’interesse del privato destinatario, quali presupposti normativi cui deve conformarsi il potere di autotutela decisoria (cfr. da ultimo Cons. St., Ad.Plen. 17 ottobre 2017, n. 8, che ha sottolineato la valenza generale di tale onere motivazionale) è di per sé sufficiente ad integrare la incongruità della motivazione ed appare, nel caso di specie, ancora più rilevante, per la delicatezza delle funzioni di controllo svolte dal Revisore dei conti (cfr. Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2017, n. 677) e la peculiarità del caso concreto, in ragione dei plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni (alcuni dei quali confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie; cfr. pag. 9-15 del ricorso);
Ritenuto che appare verosimilmente fondata anche la doglianza sulle violazioni procedimentali, con riguardo al principio del contrarius actus cui devono conformarsi gli atti di “ritiro”;
Ritenuto che il pregiudizio grave ed irreparabile è integrato dal rilievo organizzativo e dal prestigio dell’incarico in controversia, a fronte del quale non è ravvisabile ad avviso del Collegio alcun prevalente interesse pubblico, non essendo stata neanche contestata dall’amministrazione l’imparzialità e la professionalità con cui il ricorrente ha poi effettivamente esercitato le funzioni di revisore dei conti per undici mesi;
Precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 co. 1 lett.e) e 59 c.p.a., in esecuzione della presente ordinanza, l’amministrazione è tenuta a reintegrare il ricorrente nell’incarico conferitogli con il DPGR 25 del 2 marzo 2017;
Ritenuto che la regolamentazione delle spese debba seguire il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo; P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
sospende l’efficacia del DPGR n. 171 del 22 dicembre 2017;
dispone, come misura attuativa, l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti, come da incarico assegnato con DPGR n. 25 del 2 marzo 2017;
fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito per il 24 ottobre 2018;
condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore