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gianfranco surianoLo scioglimento del Consiglio comunale per accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali è un atto doloroso per un’intera Città. Lo è ancor di più per Amantea che negli ultimi anni ha dovuto “incassare” anche la dichiarazione di dissesto finanziario.

A dire il vero, credo che su questo tema ogni osservazione, valutazione o addirittura “dissertazione” sia al momento inopportuna, se non del tutto fuori luogo, in quanto non si conoscono ancora le motivazioni che hanno indotto, in concorso tra di loro, la Commissione d’accesso, le Forze dell’Ordine, il Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, la Procura della Repubblica, la Prefettura, il Ministero dell’Interno, il Consiglio dei Ministri e in ultimo, non per importanza, la Presidenza della Repubblica a decretare lo scioglimento del Consiglio comunale di Amantea. Infatti, non entrerò nel merito di tale decisione.

Invece, nella nostra Città (dove la politica con la P maiuscola è scomparsa da tempo), attraverso i social, i siti web o la stampa, leggiamo sul tema di tutto e di più: chi denuncia il fatto che gli amanteani, per effetto dello scioglimento, sono ora considerati tutti mafiosi; chi grida all’ingiusta sospensione della democrazia; chi paventa il fatto che lo scioglimento del Consiglio sia il frutto di un atto politico strumentale e di parte.

Andiamo con ordine.

Lo scioglimento di un Consiglio comunale, per condizionamenti o infiltrazioni della criminalità, non dà luogo all’assunto che un’intera cittadinanza è da considerarsi mafiosa e ci mancherebbe… la nostra Città è popolata da migliaia e migliaia di persone oneste, operose, rispettose del prossimo, persone con la propria storia e non può essere certamente lo scioglimento del Consiglio comunale a dire il contrario. Non c’è bisogno di aggiungere altro su tale argomento anche per quanto dirò, brevemente, in avanti.

Per quanto riguarda la democrazia, c’è da dire che l’intervento dello Stato – nell’esercizio del potere straordinario che la legge gli affida, nel caso specifico lo scioglimento di un Consiglio comunale – è finalizzato a garantire (o ripristinare) il buon andamento dell’Ente, la libera determinazione dei suoi organi elettivi, il regolare funzionamento degli uffici comunali al servizio e nell’interesse legittimo della Comunità. In sostanza, lo scioglimento del Consiglio comunale, per le ragioni appena esposte, è decretato proprio per ricostituire la vita democratica interna ed esterna all’Ente.

Con riferimento alla paventata evenienza che lo scioglimento del Consiglio comunale possa essere solo un atto politico strumentalmente determinato da questo e quel partito politico, tale affermazione va rigettata con decisione in quanto palesemente lesiva della reputazione e dell’immagine di chi ha lavorato, sicuramente in buona fede e con professionalità, alle indagini e alle verifiche nel nostro Ente (ripeto, Forze dell’ordine, Prefettura, Procura, Ministero dell’Interno). Sono sicuro che queste affermazioni che mettono in dubbio il buon operato delle Istituzioni predette siano state proferite con superficialità e senza conoscere le procedure e gli organi che valutano e determinano lo scioglimento di un Consiglio comunale. In caso contrario, per il futuro consiglierei più prudenza e maggiore rispetto per le Istituzioni.

Infine, considerato che il nostro è ancora uno Stato di diritto che prevede l’esercizio del ricorso anche allo scioglimento del Consiglio comunale, chi ne ravvisasse la necessità o i presupposti, una volta ricevuti e valutati gli atti, avrà l’opportunità di ricorrere in giudizio per vedersi riconosciute le proprie ragioni con l’annullamento del decreto di scioglimento.  

Ho cercato di sintetizzare al massimo alcuni concetti per non “tediare” più di tanto i lettori, anche se gli argomenti trattati meriterebbero e meritano ben più ampio approfondimento.

   

Amantea, 16/2/2020                                

Gianfranco Suriano  

Pubblicato in Politica

Il bilancio riequilibrato sembra non abbia superato l’esame ministeriale !!!

E’ una voce che circola in sottofondo ad Amantea e che sembra la esatta ripetizione di quella che circolò alcuni mesi fa circa quando il ministero inviò il proprio parere tramite la Prefettura che poi lo rimise in ritardo al comune.

Una voce comunque qualificata che, questa volta, sarebbe stata inviata contestualmente al comune ed alla prefettura.

Il ministero sembra, cioè, abbia fatto ammenda.

La nota ministeriale sarebbe recentissima, pare di due giorni fa

Una voce, in verità, riportataci non ufficialmente.

Cioè#dellaseriepotremmoanchesbagliarci#, perchè non pubblicata sul sito del comune e nemmeno sul sito del ministero.

Quasi che sia una specie di #cosanostrachevoinondovetesapere#.

Né è dato sapere se sia stata inviata alla minoranza.

In sostanza, ci viene riferito che secondo il ministero il bilancio appena approvato in consiglio comunale non avrebbe superate le criticità a suo tempo ascritte al documento contabile precedente.

Sembra,infatti, che ci siano carenze documentali.

Del tipo che mancherebbe la relazione con il parere del revisore contabile e la nota integrativa.

Ma quello che è grave è che sarebbero ingiustificate le previsioni di entrata, elemento questo che è stato alla base del dissesto ed elemento già contestato .

Se le entrate sono indimostrate l’equilibrio del bilancio sarebbe meramente teorico.

Ma qualcuno deve davvero volere bene al nostro comune perché in questi casi si imporrebbe lo scioglimento del consiglio.

Ed invece pare che siano stati assegnati ulteriori 60 giorni sia per inviare la documentazione completa , sia per dimostrare entrate più consistenti di quelle apposte sulla ultima ipotesi di bilancio riequilibrato.

Ce la faranno i nostri a dare la risposta richiesta?

Speriamo di si perché l’alternativa sarebbe lo scioglimento del consiglio, un provvedimento che finora non è stato mai adottato.

Pubblicato in Politica

Ecco cosa scrive un nostro utente:.

“Ci risiamo.

Come accade ogni tot di anni, l'amministrazione comunale sta per cambiare i sensi di marcia in alcune vie.

Nello specifico: via Dogana, dall'incrocio di via Baldacchini fino a dopo la farmacia sarà a senso unico.

A parte l'analisi completa ed approfondita, una situazione pericolosa salta all'occhio e va portata all'attenzione chi ha partorito questa scelta: tutti coloro che abitano dalla zone in questione e fino a tutta la parte sud di Amantea, per muoversi verso via Margherita, dovranno andare o dalla s.s.18 (immaginate anche d'estate) oppure intasare via Bologna fino allo stop su via Baldacchini (sfido a passare con celerità).

Anche furgoni o camion.

Tutto questo poi per quale motivo?

Forse per gli intasamenti frequenti lungo il tratto in questione?

E' così difficile ad Amantea far rispettare il codice della strada e sanzionare chi parcheggia male?”

La domanda che però occorre porsi, ci perdoni il nostro amico, è un’altra.

Il parcheggio è un diritto?

Se lo fosse, sarebbe un diritto sia a destra che a sinistra. Vero?

Ed ancora, il parcheggio è un diritto perpetuo, cioè di durata perpetua, 24 ore sui 24, 365 giorni all’anno?

O piuttosto il parcheggio deve essere limitato nel tempo per evitare che sia una espropriazione di suolo pubblico all’uso pubblico?

Sul tema sarebbe necessaria qualche approfondita riflessione !

O piuttosto il parcheggio è subordinato a qualcosa di più importante?

E quale sarebbe la cosa più importante se non il transito per raggiungere posti diversi dalla propria abitazione verso i servizi pubblici, innanzitutto, quali il Municipio, il Poliambulatorio, le poste, la stazione ferroviaria, od i servizi privati diffusi come le banche, le farmacie ed i supermercati.

Ed ancora, che fine ha fatto l’articolo 18 della legge 765 del 1967 che ha dopo l’art 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ha aggiunto l’ art. 41-sexies il quale dispone che: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione"( praticamente ogni 100 mq di appartamento erano imposti 15 mq di parcheggio) .

E dove sono i 2,50 di parcheggio disposti per ogni abitante dal DM 4.4.1968 n 1444?.

Alla luce di quanto precede prima di procedere alla adozione di una ordinanza lesiva del diritto al libero transito sembra si debba perlomeno attendere a verificare la sussistenza dei requisiti richiamati esponendoli pubblicamente ed ancora accertare il traffico incidente sulla detta strada.

Ovviamente dovranno essere esposte le contravvenzioni rilevate anno per anno nel tratto in questione, come, rileva il nostro acuto lettore.

Perché mai infatti solo adesso si pensa di fare un senso unico quando la strade esiste da quasi 80 anni?

Chiederemo al Prefetto ed al ministero dei trasporti di accertare il diritto del comune ad adottare questa ed altre ordinanze ed autorizzazioni!

Andrea Ianni PalarchioControllando gli esiti delle delibere fatte dall'amministrazione Sabatino mi sono imbattuto in un'altro refuso firmato Comune di Amantea.

Qualche giorno fa leggendo le delibere pubblicate sul vecchio sito ufficiale del Comune mi sono soffermato sulla delibera 204 del 21.11.2014 avente ad oggetto domanda di ammissione ad incentivo per assunzione ecc ecc.

Mi sono soffermato perché nel corpo della delibera c'è scritto che il Responsabile delle risorse umane con determina 116 del 02.04.2014 ha indetto un concorso per titoli ed esami per 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D con rapporto di lavoro a tempo INDETERMINATO riservato al personale LPU.

L'Ente ha già avviato le procedute di stabilizzazione a 30 ore settimanali ma ancora non sono

concluse.

Il Comune di Amantea attraverso la sopracitata delibera chiede l'accesso al finanziamento previsto

dal Decreto Interministeriale 8 Ottobre 2014 firmato dal Ministro del lavoro per ottenere risorse

finalizzate alla stabilizzazione tra l'altro già prevista.

Ma andando a verificare l'esito di questa delibera (se il comune avesse ottenuto o no il finanziamento per stabilizzare un D1 a tempo indeterminato a 30 ore settimanali) sul sito ufficiale del ministero del lavoro trovo il decreto di approvazione della graduatoria degli enti pubblici della Regione Calabria dove il Comune di Amantea ha ottenuto il finanziamento di 12.926,93 ma per un contratto a tempo DETERMITATO.

In sintesi il comune ha partecipato ad un bando per il finanziamento all'assunzione di un lavoratore

LPU a tempo determinato credendo di partecipare ad un finanziamento per assunzione a tempo

indeterminato (altro refuso amministrativo).

Spero che tale lapsus non abbia compromesso nulla nella procedura già avviata a tempo indeterminato del lavoratore lpu.

Continuiamo comunque ad avere la conferma che l'amministrazione Sabatino resterà nella storia

per i grovigli amministrativi in cui questa volta sta accartocciando la città.

Il link del decreto del Ministero del Lavoro:

 

Anche la vicenda della Tasi ad Amantea può concludersi con la frase detta ne “ Er pasticciaccio brutto de via Merulana” da Assunta Crocchiapani : "No, nun so' stata io!"

Eppure qualcuno deve essere stato.

E soprattutto questo benedetto( ?) Ministero delle Finanze o questo benedetto (?) Prefetto o questa benedetta (?) Corte dei Conti, uno, almeno, se non tutti e tre, dovrebbe dirci come comportarci, cosa fare, visto che siamo a pochi giorni dalla fatidica data del 16 dicembre 2014.

La vicenda è nota.

Ma proviamo a ricordarla tutta

  1. La Tasi. E’ la nuova tassa sui servizi individuali. L’Ennesimo tributo che garantisce la precaria sopravvivenza dei comuni italiani in una Italia che colpita da una gravissima tangentite , imbroglite, mafiosite, votoscambite, è sul letto di morte e si cura con trasfusioni di tasse.
  2. Le aliquote della Tasi. La legge di stabilità ha fissato un'aliquota base dell'1 per mille per la Tasi e un tetto massimo del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu).
  3. Il calcolo della Tasi. La base imponibile Tasi e' la stessa dell'Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale.
  4. Dove trovare l’aliquota?.
  5. Prima Casa. Il Proprietario: Pagherà solo la Tasi e non l'Imu. Niente paura, il fisco non ci rimette perché le aliquote Tasi per la prima casa sono genericamente più alte di quelle previste per la seconda. Alcuni contribuenti hanno pagato già la prima rata a giugno, altri ad ottobre. In ogni caso ora va pagato tutto l'importo rimanente, per saldare l'imposta dovuta per l'intero anno: va quindi calcolato l'importo annuale e poi scontato quanto si è già versato. Se il comune non ha fatto alcuna delibera si paga l'aliquota nazionale base dell'1 per mille.
  6. Prima casa. L’ Inquilino: L'appuntamento con la Tasi non risparmia chi abita in una casa presa in affitto. Per l'inquilino è una prima casa, ma dovrà pagare con le aliquote previste per gli altri immobili. Primo passo: se non lo ha già fatto dovrà farsi consegnare gli estremi catastali dal proprietario e calcolare la propria quota di tributo ( ad Amantea il 15%). L'importo dovuto deve scontare quanto già versato per la prima rata a giugno o ad ottobre. L'importo è solitamente limitato così bisogna fare attenzione al fatto che sotto i 12 euro di soglia minima non bisogna versare nulla (ma anche in questo caso i comuni potrebbero scegliere diversamente). Un ultimo caso particolare: se il comune non ha deliberato aliquote e la quota inquilino, quest'ultimo paga una quota del 10% con l'aliquota all'1 per mille.
  7. Seconda casa. Paga IMU e TASI. La base imponibile è la stessa ma i conti dovranno essere fatti separatamente. Con un unica certezza: la somma delle due aliquote non può superare il 10,6 per mille. Si paga prima l'Imu e poi l'eventuale parte eccedente di Tasi.
  8. La delibera nel sito del Ministero. Si legge:
  9. Di determinare l’aliquota del 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  10. Di determinare l’aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI per le abitazioni diverse da quelle principali escludendo le aree fabbricabili;
  11. Di determinare nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare che l’ occupante versa la TASI nella misura del15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta

Praticamente:

-la abitazione principale paga una TASI del 2 per mille

-le abitazioni diverse da quelle principali, escludendo le aree fabbricabili, pagano l’1,50 per mille;

Ricordiamo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio: l’uso, l’abitazione, l'usufrutto ossia quelle situazioni in cui si gode di un bene non essendone proprietario) e che ha destinato a dimora abituale propria e dei propri familiari.

Pertanto per abitazione principale si deve intende la “Prima Casa” e per “abitazione non principale”si devono intendere tutte le altre abitazioni, comprese le seconde case.

Sembrerebbe, quindi, che tutto il resto sia esente e cioè negozi, uffici, box, capannoni, etc.

Senonchè sul sito comunale si legge un avviso pubblico nel quale è scritto:

“Si avvisa la cittadinanza che in esecuzione delle deliberazioni consiliari n 28/2014 e 37/2014 la TASI è dovuta per come segue:

L’Aliquota è pari al 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione delle abitazioni principali assoggettate ad IMU e precisamente le categorie catastali individuate come A/1 A/8, A/9.

L’Aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI è da intendere su tutte le altre tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e con esclusione delle sole aree fabbricabili

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’ occupante versa la TASI nella misura del 15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta.

Insomma un pasticciaccio!

Come fa il comune ad invocare la delibera 37/2014 se questa non è pubblicata sul sito del Ministero?

Il sito ministeriale , infatti, pubblica per la TASI la delibera n 28 del 9.9.2014, per l’IMU la delibera n 27 del 9.9.2014, per la Tari la delibera n 36 del 30.9.2014.

Allora una prima domanda: Perché la delibera n 37 non è stata pubblicata sul sito del Ministero con la conseguenza della sua applicabilità?

E poi una seconda domanda: Può davvero presumersi che una nota posta sul sito comunale sia efficace al punto da cambiare una delibera consiliare, innovando le aliquote della TASI?

Inoltre una terza domanda: Perché lo Stato ( Ministero in primis, Prefettura e Corte dei Cinti) non intervengono?

Infine la quarta: Quale responsabilità è rinvenibile nel comportamento del commercialista (od altri) che predispongono l’F24 secondo la nota e non secondo la delibera?

Ed ancora : Che fa l'opposizione? Ron, ron....

Pubblicato in Cronaca
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