Quando la comunità aspetta il risultato finale di una indagine il tempo sembra passare in modo troppo lento al punto da sembrare che non passi mai.
Ancora più quando da questa indagine dipende un fatto importante per la tua vita, per la tua famiglia.
E’ quello che succede con la indagine sugli alloggi popolari.
Soprattutto per coloro che sono in graduatoria ed aspettano che si liberino gli alloggi occupati abusivamente.
Ma per liberarsi occorre che la magistratura si pronunci e dia mandato alle Forze dell’ordine, se necessario, di liberare gli alloggi detenuti illegittimamente.
Ma ora interviene la regione Calabria con la legge regionale 3 ottobre 2018, n. 38 recante “ Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8(Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Tale legge è stata pubblicata sul BURC n. 100 del 4 ottobre 2018
Ecco cosa dice:
Art. 1(Integrazioni all’articolo 1 della l. r. 8/1995 )
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono inseriti i seguenti:
“1 bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell’ordine e (del)la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 31 agosto 2018 , versino in condizione di grave disagio socio –economico e all’interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all’articolo 8 della
legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza.
1 ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2018, trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio.
1 quater. Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1 bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l’attestazione della condizione di grave disagio socio –economico del nucleo familiare.
1 quinquies. In deroga alla normativa regionale vigente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis è assegnato, per la durata di cinque anni, l’alloggio occupato in via provvisoria. Trascorsi i cinque anni l’assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all’assegnazione originaria.
In sostanza anche in caso di occupazione abusiva pur dichiarata dal competente magistrato la occupazione potrebbe essere consentita
Allora il comune di Amantea DEVE chiedere alla regione nuovi finanziamenti per nuovi alloggi popolari .
E soprattutto deve effettuare attenti controlli sugli attuali utilizzatori tanto più che il successivo articolo 3 della legge regionale stabilisce che
“Art. 3 ter
1.Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate.
2.In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l’eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione.
3.In caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla l.r. 32/1996”, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.”.