BANNER-ALTO2
A+ A A-

Rifiuti abbandonati: Il comune di Amantea perde la causa contro l’Anas

Vota questo articolo
(0 Voti)

La vicenda è di quelle che possono succedere dovunque; nel caso ad Amantea.

La storia. L’Anas è proprietaria di alcune aree residuali di vecchi tracciati stradali. Su alcune di queste aree vennero trovati rifiuti. In una prima area di 950 metri quadrati era stato rilevato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e, in particolar modo rifiuti provenienti da demolizioni, beni di durevole consumo: cucine, lavatrici e televisori, parte di automobili fuori uso: lamierati, paraurti, pneumatici; lamiere di vario genere, imballaggi, un grosso quantitativo di mele e di pere. In una seconda area di 100 mq circa erano state rinvenute circa quaranta lastre di eternit in gran parte frantumate.

L’ordinanza. Il comune allora emanò una ordinanza 19 gennaio 2010 a firma del responsabile del servizio con la quale intimò all’Anas la rimozione dei rifiuti rinvenuti sul terreno di proprietà dell’azienda stessa.

Era il tempo dei commissari straordinari

L’Anas effettuò la rimozione ma contestò la illegittimità dell’ordinanza. L’Anas era difesa dall’avv. Antonella Mascaro. Il comune resistette ed affidò la sua difesa all’avv. Nicola Gaetano.

Ed ora il giudizio del TAR che da torto al comune.

Ecco le ragioni sinteticamente esposte

  1. 1)L’ordinanza è nulla atteso che il comma 3 dell’art 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 attribuisce espressamente al sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di cui si tratta.
  2. 2)Il procedimento non ha ottemperato al terzo comma del richiamato art. 192 là dove il comma terzo, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono essere condotti in contradditorio con gli interessati, che, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento di cui si tratta.Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell’avvio del procedimento, mediante la comunicazione di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Nel caso di specie tale comunicazione è mancata, per cui l’ANAS non ha potuto esplicare le facoltà di partecipazione procedimentale previste, oltre che dalla legge sul procedimento (n. 241/1990), dalla richiamata norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Risultano fondate, infine, le censure con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Nel caso di specie, non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, giacché le uniche vicende richiamate nel provvedimento sono quelle relative alla convalida del sequestro da parte della Procura della Repubblica di Paola, che nulla hanno a che vedere con l’accertamento che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di effettuare.

Ora aspettiamo di sapere se il comune intenderà ricorrere al Consiglio di Stato anche perché lo spazio dell’Anas è sempre pieno di rifiuti!

Intanto eccovi la sentenza integrale

 

 

 

N. 00514/2013 REG.PROV.COLL. N. 00366/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2010, proposto da A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via P. Antonio da Olivadi, presso lo studio dell’avv. Antonella Mascaro, che la rappresenta e difende;

contro

il Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Gaetano, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010 emessa dal Comune di Amantea, nella persona del Responsabile del Settore, avente ad oggetto l’ordine di rimozione rifiuti e bonifica del sito adibito a discarica non autorizzata di proprietà dell’ANAS S.p.A. Comparto di Cosenza.

e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Amantea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

In data 27 gennaio 2010 l’A.N.A.S. S.p.a. riceveva notifica dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010, con cui il Responsabile del Settore del Comune di Amantea ordinava la rimozione dei rifiuti, scaricati da soggetti allo stato rimasti ignoti, nonché la bonifica del sito adibito a discarica.

L’A.N.A.S. proponeva impugnazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento e la condanna del Comune di Amantea al rimborso delle spese sostenute per la bonifica del sito ed al risarcimento dei danni.

Con il primo motivo la Società ricorrente deduceva la nullità dell’ordinanza n. 129 del 19 gennaio 2010, per violazione dell’art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, degli artt. 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.

Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento. Non sarebbe stato instaurato un corretto contraddittorio, pur previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ma sarebbe stato comunicato il solo provvedimento finale. Ciò implicherebbe anche violazione degli artt. 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.

Nessuna istruttoria sarebbe stata effettuata riguardo alla sussistenza del dolo o della colpa.

Con il secondo motivo la ricorrente rilevava eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, omessa valutazione di elementi decisi della controversia, erroneità ed illogicità omessa ed insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 3 e 7 e ss. Legge n. 241 del 1990.

Non sussisterebbe alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa a carico dell’A.N.A.S.

Nessun accertamento sarebbe stato esperito al riguardo, né in relazione all’esistenza di ulteriori responsabili dell’abuso.

Il provvedimento avrebbe dovuto essere proceduto da comunicazione di avvio del procedimento, dando modo all’A.N.A.S. di esplicare un fattivo apporto collaborativo anche ai fini dell’individuazione dei responsabili.

Con il terzo motivo parte ricorrente rilevava la nullità dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010, per violazione dell’art. 244, 2° comma e dell’art. 253, comma 3°, d.lgs. n. 152 del 2006 dell’art. 50, 4° e 5° comma e dell’art. 54, 2° comma del d.lgs. N. 267/2000, dell’art. 7 legge n. 241/90 e art. 192, comma 3°, d.lgs. N. 152/2006, difetto di motivazione e di istruttoria, dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e artt. 1 e 3, comma 4°, legge 241/1990 in relazione all’art. 24 Cost., Incompetenza.

L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali principi dell’azione amministrativa, inerenti al rispetto delle garanzia partecipativa, all’onere motivazionale, all’espletamento di idonea e congrua istruttoria.

Secondo la giurisprudenza, in difetto di accertato concorso con il terzo autore dell’illecito, di una condotta colpevole del proprietario del fondo, l’onere economico della bonifica del fondo deve essere socializzato. Nessuna colpa potrebbe ravvisarsi in capo all’amministrazione proprietaria che non ha recintato l’area poiché, secondo l’art. 841 cod. civ. la “chiusura del fondo” costituisce una mera facoltà del proprietario

Non sarebbe stato indicati il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere.

Vi sarebbe violazione dell’art.50, comma 5, d.lgs. 267 del 2000, trattandosi di atto di competenza del Sindaco e non del responsabile del Settore che ha emanato l’ordinanza impugnata.

Si costituiva il Comune di Amantea deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2013 la causa veniva ritenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il 27 gennaio 2010 l’A.N.A.S. S.p.a. ha ricevuto notifica dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010, con cui il Responsabile del Settore del Comune di Amantea ha ordinato la rimozione dei rifiuti, scaricati da soggetti allo stato rimasti ignoti, nonché la bonifica del sito adibito a discarica.

Si specifica nell’ordinanza che i rifiuti sono stati rinvenuti in località Tonnara di Amantea, in area di proprietà A.N.A.S., al km 346 + 200 e al km 346 + 250 della S.S. 18.

In una prima area di mq 950,00 vi era stato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e, in particolar modo rifiuti provenienti da demolizioni, beni di durevole consumo (cucine, lavatrici e televisori) parte di automobili fuori uso (lamierati, paraurti, pneumatici) lamiere di vario genere, imballaggi, un grosso quantitativo di mele e di pere. In una seconda area di mq 100,00 circa erano state rinvenute circa quaranta lastre di eternit in gran parte frantumate.

Tale provvedimento ha fatto seguito alla notifica alla stessa A.N.A.S. di decreto di convalida di sequestro da parte della competente Procura della Repubblica.

L’ A.N.A.S. S.p.a. ha dato esecuzione all’ordine impartito dal Comune di Amantea, ma, come precisato in ricorso, al solo fine di evitare ulteriori pregiudizi anche in sede penale.

2. Nell’esposizione in fatto sono stati riportati i motivi cui è affidato il gravame oggetto del presente giudizio.

Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame della censura di incompetenza del Responsabile dell’Ufficio, sollevata solo con il terzo motivo.

Secondo parte ricorrente vi sarebbe violazione dell’art.50, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, in quanto l’atto impugnato sarebbe di competenza del Sindaco e non del responsabile del Settore.

La censura è fondata, sebbene il riferimento normativo sia da rettificare.

La norma da prendere in considerazione è, infatti, l’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, al terzo comma, attribuisce espressamente al sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di cui si tratta.

Per quanto l’orientamento al riguardo non sia univoco, la giurisprudenza cui la Sezione ritiene di aderire sottolinea che, sebbene l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisca l’attività di gestione ai dirigenti, la competenza ad emanare l’ordinanza in questione e del sindaco e ciò virtù del carattere di specialità della norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (in tal senso, TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 settembre 2012 n. 1644; TAR Lombardia, Brescia 9 giugno 2011 n. 867; TAR Emilia Romagna, Bologna, 26 gennaio 2011 n. 61; TAR Emilia Romagna, Parma, 8 giugno 2010 n. 281; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009 n. 1118).

Il provvedimento in questione è, quindi, viziato da incompetenza, giacché l’ordinanza è stata emessa dal responsabile del Settore.

3. Un altro ordine di censure individuabili nell’ambito dei motivi esposti in ricorso attiene alla violazione delle garanzie procedimentali e, segnatamente, all’omissione dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Anche tali censure sono fondate.

L’art. 192, comma terzo, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono essere condotti in contradditorio con gli interessati, che, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento di cui si tratta.

Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell’avvio del procedimento, mediante la comunicazione di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie tale comunicazione è mancata, per cui l’ANAS non ha potuto esplicare le facoltà di partecipazione procedimentale previste, oltre che dalla legge sul procedimento (n. 241/1990), dalla richiamata norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.

4. Risultano fondate, infine, le censure con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è detto in precedenza che la legge prevede espressamente che l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto proprietario deve essere condotto in contraddittorio dello stesso.

Tale previsione rileva, oltre che dal punto di vista della partecipazione procedimentale, anche sul piano degli obblighi di istruttoria e di motivazione gravanti sul’amministrazione.

La disposizione di cui all’art. 192 comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel prevedere che l’inosservanza del divieto di abbandonare rifiuti obbliga l’autore del fatto, solidalmente con il proprietario o titolare di diritti reali sull’area, alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, subordina la responsabilità dei soggetti in questione all’accertamento della sussistenza del requisito del dolo o della colpa, da effettuare, peraltro, come già segnalato, in contraddittorio con gli interessati.

Nel caso di specie, non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, giacché le uniche vicende richiamate nel provvedimento sono quelle relative alla convalida del sequestro da parte della Procura della Repubblica di Paola, che nulla hanno a che vedere con l’accertamento che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di effettuare.

5. In conclusione, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato. Restano assorbite le censure non esaminate.

Deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno, giacché parte ricorrente ha omesso anche di indicare le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti, nonché di fornire una qualsiasi prova in ordine ai pregiudizi patrimoniali di cui invoca ristoro.

Le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Amantea.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 aprile 2013 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF, Estensore

Anna Corrado, Primo Referendario

Lucia Gizzi, Referendario

Redazione TirrenoNews

Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.

 

LogoTirrenoNews

Sito web: www.trn-news.it

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove è consentito

BANNER-ALTO2

Follow us on Facebook!

I Racconti

Meteo - Amantea

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy