Sembra una“storia” infinita quella del Consorzio di Bonifica dei bacini del Tirreno.
Una storia piena ricorsi al TAR.
Ma l'ultima decisione del Tar che ad una prima lettura distratta di alcuni aveva fatto cantare vittoria al precedente gruppo dirigenziale, sembra invece dar ragione al commissariamento dell'ente deciso dalla Regione Calabria.
“Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, si è pronunciato definitivamente sul ricorso e lo ha accolto parzialmente.
Ad appellarsi alla Giustizia amministrativa: Vincenzo Aloise, Ciriaco Campilongo, Antonio D'Angelo, Marcello Durante, Francesco Filippo, Agostino Fortunato, l'ex presidente Davide Gravina, Elisa Guzzo Bonifacio, Gennaro Licursi, Antonio Miceli, Francesco Perrone, Anselmo Sangiovanni, Michele Vadacchino, Ottavio Zicarelli, Pietro Santo Molinaro, contro la Regione Calabria.
Si chiedeva l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 24 febbraio avente ad oggetto lo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino; ed il decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 marzo e del verbale di insediamento del Commissario Straordinario del 31 marzo.
Il Tar ha solo parzialmente annullato la delibera della Giunta regionale del 24 febbraio sullo scioglimento degli organi amministrativi.
Le delibere della deputazione sono state approvate senza il previsto visto di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, nonché in assenza di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
I ricorrenti ritengono che il prescritto visto di regolarità contabile è unicamente previsto per talune materie e che tutte le Deliberazioni oggetto di censura da parte della Regione Calabria non riguardano tali materie.
Per il Tar, il motivo è infondato stante il chiaro tenore della legge regionale: “Su ogni proposta di deliberazione deve essere chiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. I pareri, compreso quello del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, sono inseriti nella deliberazione”.
Il piano di organizzazione variabile è divenuto pienamente operativo solo all'indomani della sentenza Tar del 13 gennaio 2016, e che quindi non sarebbe stato possibile per la nuova amministrazione fare luogo all'adozione del Piano di Organizzazione Variabile alla data del 9 dicembre 2015.
Per il Tar, la censura è infondata.
“E’ incontestato che a seguito dell’annullamento da parte della Regione del P.O.V. approvato dal Consorzio con la Deliberazione commissariale del 14 gennaio 2014 n.948, il Consorzio è rimasto privo del regolamento organizzativo degli uffici e del lavoro e, ciononostante, la nuova amministrazione consortile a tutt’oggi non ha provveduto alla redazione del nuovo piano, sebbene siano decorsi diversi mesi dal suo insediamento”.
Il Collegio ritiene che l’annullamento in autotutela, avvenuto dopo la sentenza del Tar del 5 dicembre 2014, di tutte le deliberazioni assunte con la presenza di soli due membri, non recide la grave irregolarità e illegittimità costituita dall’assunzione delle deliberazioni, dopo l’intervenuta sentenza del TAR che aveva invalidato le elezioni nella terza sezione di contribuenza, con la presenza di soli due membri rispetto ai cinque previsti e in violazione di quanto disposto dallo Statuto Consortile.
La censura, dunque, deve essere disattesa.
Il Tar si esprime sul rigetto delle dimissioni del Direttore Generale; tale rigetto ha consentito allo stesso di rimanere nella identica posizione e non ha prodotto alcun effetto sanante delle illegittimità contestate dalla Regione nella comunicazione dell’01 settembre 2015 ovvero la mancanza del requisito culturale per assumere e rivestire l’incarico.
La doglianza, pertanto, non ha alcun pregio. (MC Scalea)