Riceviamo e pubblichiamo:
“Egr. Direttore, lo scrivente spera vivamente che la nota allegata, riguardante un mancato pagamento assegnato da una sentenza del Giudice di Pace di Paola, nei confronti del sottoscritto, da parte del comune di S. Pietro in Amantea, possa trovare spazio nel suo giornale.
La richiesta di rendere pubblica la nota nasce dal fatto che ciò, inutilmente, fu chiesto agli amministratori mentre essa è stata soddisfatta il 4.9.2018 con mandato di pagamento n. 551 reso pubblico in albo on-line il 6.9.2018 sotto il n. 295/2018.
Anticipo i ringraziamenti per l'ospitalità e porgo distinti saluti”.
Questa la nota allegata:
“Al sig. sindaco Comune di S. Pietro in Amantea (Cs) (Rif. nota n. 2989 del 19.12.2017)
Al responsabile Settore AA. GG./Amm. Dr Fedele VENA Comune di S. Pietro in Amantea (Cs) (Rif. nota n.1706 del 10.7.2018)
Oggetto: Richiesta liquidazione spesa derivante da sentenza n. 660/2016 del Giudice di Paola (Paola Canino). Procedimento n. 939/2016.
Lo scrivente, in data 17 dicembre 2017, al responsabile del settore AA. GG./Amministrativi, per la quinta volta chiedeva la liquidazione della sentenza n. 660/2016 emessa dal Giudice di Pace di Paola conseguente a una presunta infrazione al codice della strada.
Il giorno seguente il sindaco, passando dalla sua alla scrivania del responsabile del settore e, servendosi della penna di questi, a mezzo della nota citata a riferimento, così rispondeva:
(…) Le comunico che la somma liquidata a suo nome nella sentenza in oggetto è stata liquidata con determina n. 13 del 29.3.2016 ed è stato emesso mandato di pagamento n. 503 del 28.8.2016. Il mandato risulta essere quietanzato da parte della tesoreria comunale a mezzo di emissione di assegno circolare inviato al suo domicilio (come allegati). (…).
Il 18 giugno 2018, allo stesso funzionario responsabile del settore veniva inoltrata nuova istanza-diffida, il quale, allineandosi allo scritto del sindaco, aggiunse:
(.) La somma di cui chiede il pagamento è stata liquidata alla S.V. con tempistica e modalità viste. Ad ogni buon conto si allegano i documenti del tesoriere a conferma dell’avvenuto pagamento. (.).
Nulla da eccepire sulla determina n. 13 del 29 marzo 2016.
Sul pagamento che detta determina scaturiva, invece, c’è da dire che la somma non fu correttamente liquidata. Fortuna-tamente, si provvide a coletta tra i dipendenti per sanare l’errore.
In merito alla “tempistica” segnalata dal responsabile del settore, pur sapendo dei super poteri riservati da madre natura alle SS. LL. ILL., domanda come fanno i suddetti provvedimenti (determina n. 13 del 29.3.2016 e pagamento n. 503 del 28.8.2016) a sanare una sentenza emessa mesi dopo, ossia il 18 novembre 2016, quando, con la determinazione n. 13/2016, il funzionario responsabile al punto 1)dichiarò: (…) di prendere atto della Sentenza del Giudice di Paola n. 6/2016 con la quale viene accolto il ricorso del sig. Policicchio Ferruccio avverso un verbale di infrazione al codice della strada.
Ma ci siete e ci fate?
Viene spontaneo considerare che: o lo scrivente è un cretino truffaldino; oppure le SS. LL. ILL, essendo insanabilmente miopi da radicata arroganza, non riescono a discernere la realtà. (È una forma elegante per non dire esser C ….ni al quadrato).
Per capirlo, ma soprattutto per evitare ulteriori aggravi a codesto Ente, al solo responsabile del settore, allega copia della sentenza originale pronta per essere presentata al Giudice dell’esecuzione.
Alle SS. LL. ILL. la scelta! Ma in un tempo assai ristretto!
Non è superfluo ricordare che, a scanso di evitare ridicole e misere collette fra i dipendenti, l’agio dovuto alla banca sull’importo riconosciuto dal Giudice non è a carico dello scrivente.
Non rivestendo il presente carteggio carattere interpersonale/privato domanda altresì che la presente nota venga pubblicata nell’albo on-line di codesto Ente.
Grazie.
San Pietro in Amantea 30 agosto 2018. (Ferruccio Policicchio)