Parliamo della ordinanza n 31 del 7 maggio 2018 ( quanto scritto nel testo dello 05.07.2018 è un evidente refuso) avente a testo” Divieto permanente di sosta per accampamenti e “campeggia” abusivi di roulotte, caravan, camper, e simili nel territorio comunale di Amantea”
Una ordinanza sindacale a doppia firma, essendo stata firmata sia dal vicesindaco Andrea Ianni Palarchio- quale assessore all’igiene e sanità- , sia dal sindaco Mario Pizzino.
L’amministrazione comunale , in via preliminare, ricordache nel territorio comunale non esistono zone pubbliche attrezzate per le finalità indicate in premessa, zone, cioè, dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche sanitarie.
Sempre nell’ordinanza si legge che la sosta dei predetti veicoli, comporta serie problematiche sia sotto l’aspetto igienico sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano.
E così l’amministrazione volendo evitare disagio alla popolazione residente e detrimento del decoro cittadini, ha emanato la ordinanza di divieto permanente di sosta per accampamenti e campeggi abusivi di roulotte, caravan, camper, e simili.
Ovviamente è stata richiamata la possibilità della applicazione della fattispecie penale di cui all’art. 650 C.P. oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.
E sempre ovviamente sarà applicata sanzione accessoria dello sgombero dal territorio comunale delle roulotte, caravan, camper, e simili e necessariamente l’obbligo di pulizia integrale dall’area occupata.
Il comune ha timore che possano essere effettuati scarichi di residui organici, di acque chiare da cucina e docce ed altri reflui.
Non solo, ma esiste anche il timore che questi grossi veicoli possano rendere impraticabile la pulizia del suolo, permettendo l’accumulo di rifiuti nella parte sottostante gli stessi.
E quando la loro allocazione è sul lungomare rendere indisponibili parcheggi per cittadini e turisti.
Possibile il ricorso gerarchico al Prefetto od il ricorso al Tar Calabria nel qual caso potrebbero emergere illegittimità correlate all’uso della ordinanza e non del regolamento( vedi, tra l’altro, la sentenza n 575 del 13.04.2017 del Tar Toscana. Firenze.