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C’è tutta l’Italia in questa notizia

Siamo in Sicilia.

Viene inaugurato il viadotto Scorciavacche sulla Palermo-Agrigento.

Era stato inaugurato il 23 dicembre 2014, crolla 1 primo gennaio.

Un siciliano scriveva il 20 novembre .

“Ci passo quasi quotidianamente e devo dire con piacere e soddisfazione che, considerato che si tratta di una grande opera, stanno procedendo in modo veramente spedito. Non passa giorno che non siano a lavoro. Palermo e Agrigento saranno finalmente collegate da una strada non solo più sicura ma anche bella. Speriamo che in futuro vadano così veloci anche per la realizzazione degli altri tratti. È questa la Sicilia che ci piace”

L’Anas si vantava!

Oggi 23 dicembre 2014 l`Anas ha aperto al traffico la variante di `Scorciavacche`, un nuovo tratto di 1 km della strada statale 121 `Catanese`, in provincia di Palermo, nell`ambito dei lavori di ammodernamento dell`itinerario Palermo-Lercara Friddi.

`Stiamo rispettando il cronoprogramma prefissato, anche con l`anticipo di qualche tappa - ha dichiarato il Presidente di Anas Pietro Ciucci. L`apertura della variante di `Scorciavacche` era infatti prevista per marzo 2015. E` un passo avanti importante verso la realizzazione dell`intero itinerario, che è strategico per l`intera Isola, perché costituisce l`unico collegamento diretto tra le provincie di Palermo ed Agrigento. Il tratto aperto oggi costituisce uno dei più impegnativi dal punto di vista realizzativo`. I lavori hanno comportato: l`allargamento della sede stradale esistente, con la sostituzione della pavimentazione; la demolizione e ricostruzione dei due viadotti (Scorciavacche 1° e Scorciavacche 2°); l`eliminazione degli accessi diretti sulla strada principale e la canalizzazione degli stessi verso la viabilità alternativa già esistente o in fase di progettazione.

Il tratto aperto oggi al traffico è compreso all`interno del macrolotto di circa 34 km che va dall`attuale svincolo Bolognetta (km 238 dell`attuale SS121) allo svincolo `Bivio Manganaro` (km 204 dell`attuale SS121) e vale complessivamente circa 297 milioni di euro, di cui oltre 13 milioni per la nuova variante di `Scorciavacche”.

1 gennaio il crollo!

Il primo gennaio metà carreggiata è sprofondata e la restante presenta una profonda spaccatura.

Per fortuna nessun veicolo transitava quando è avvenuto il collasso dell'arteria.

L’Anas chiude la strada

L'Anas ha dunque deciso di chiudere al traffico la strada statale 121 tra il chilometro 226 e il chilometro 227 nei pressi di Mezzojuso.

L’Anas dichiara

Chiede spiegazioni all'impresa e poi dichiara che si tratta "un anomalo cedimento del piano viabile in corrispondenza del rilevato retrostante della spalla del viadotto".

Renzi twitta:

“'Ho chiesto il nome del responsabile. Pagherà “

La gente si chiede.

  1. Ma gli ingegneri dell’Anas mentre si lavorava dove erano?
  2. Chi ha firmato il collaudo?

Suggerimenti a Renzi.

Presidente può darsi che si tratti del punteruolo rosso dei viadotti

Pensi che a luglio 2014 era crollato il viadotto della strada statale 626 all'altezza di Ravanusa.

E non basta

Pensi che il 2 febbraio 2013 era crollato il viadotto sul fiume Verdura lungo la strada stratale 115 tra Ribera e Sciacca.

Che ne dice? Qualcuno pagherà? O continueremo a pagare sempre noi?

Pubblicato in Italia

Quando abbiamo visto sulla A3 il cartello pericolo generico con impressa una mucca stentavamo a credere ai nostri occhi.

Se volete vederlo di personale fatevi il tratto Falerna Cosenza. Uno dei segnali è posto proprio a 700 metri dallo svincolo in uscita per Altilia.

Pensavamo a vacche volanti che provenienti chissà da dove atterravano poi sulla carreggiata della A3.

Ed invece ci hanno informato che probabilmente si tratta di mucche che vengono abbandonate dai proprietari nei terreni limitrofi alle autostrade e che approfittano probabilmente della mancanza di reti di protezione per immettersi sulle carreggiate

Quando avviene è poi impossibile evitarle ed i rischi per la propria vita sono rilevanti.

Un incidente è avvenuto nei pressi di Baronissi sul raccordo Salerno-Avellino.

La mucca ha invaso la corsia ed è stata centrata in pieno da un auto che ppo si è anche ribaltata.

L’animale è morto a la conducente è finita n ospedale

Il tratto di autostrada tra gli svincoli di Baronissi e Lancusi è stato chiuso per consentire la cattura di altri due bovini che continuavano a scorrazzare tra i veicoli.

Eppure il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante aveva segnalato il rischio : "A nulla sono valse finora le reiterate segnalazioni e le richieste di intervento (congiunto) risolutivo che abbiamo rivolto al Prefetto per le continue invasioni di mandrie nel nostro Comune. Sarà la volta buona? Lo chiediamo ancora una volta. Il nostro Comune è pronto (da tempo) per quanto di sua competenza e per ogni tipo di collaborazione".

A chi spetta garantire la sicurezza degli automobilisti ?

All’ente gestore della autostrada? Se si perché non si effettuano rigidi controlli sulla tenuta delle reti di protezione che possono permettere a tal punto l’accesso anche di altri animali tra cui i cani, gli ovini, eccetera ?

All’Anas? Vale la stessa riflessione.

E poi le mucche non sono tutte registrate con possibilità di facile ed immediata rilevazione dei proprietari ? Se si perché non responsabilizzare i proprietari ad un migliore controllo, magari addossando agli stessi le spese ( tutte) degli incidenti ed in subordine anche all’ente proprietario della strada? .

Pubblicato in Calabria

Per circa un mese e fino al 28 febbraio 2014 il tratto di statale 18 da Paola ad Amantea sarà interessato alla ripresa del tappeto bituminoso che si presenta ammalorato in tantissime parti per causa delle intense piogge

Questo dice il comunicato dell’Anas senza spiegare perché le piogge avrebbero ammalorato solo il tratto da Paola ad Amantea e non anche quello a nord di Paola

In realtà c’è da ritenere che questo tratto Paola Amantea sia stato più usato di quello a nord per causa delle deviazioni del traffico autostradale.

Ma ecco, integrale, il comunicato:

Calabria: Anas, limitazioni a transito su Ss 18 'Tirrena Inferiore'

(ASCA) - Catanzaro, 29 gen 2014 - L'Anas comunica che '' fino al 28 febbraio 2014 sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, su tratti saltuari della strada statale 18 ''Tirrena Inferiore'', tra i km 318,000 e 353,450, nei comuni di Paola, San, Lucido, Longobardi, Belmonte Calabro e Amantea in provincia di Cosenza.

Il provvedimento si rende necessario per lavori di pavimentazione e ripristino del piano viabile ammalorato a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche.

Il senso unico alternato sarà attivo dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e' consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione 'VAI Anas Plus', disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ''Pronto Anas' per informazioni sull'intera rete Anas''. red/gc

Pubblicato in Longobardi

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consigliere regionali del PD Nicola Adamo e Demetrio Naccari Carlizzi

La critica all’ANAS per i ritardi sui lavori dell’Autostrada è da tempo oggetto di un impegno unitario e condiviso delle rappresentanze istituzionali del PD.

Tutti ricordano, del resto, il convegno, svoltosi lo scorso 11 luglio a Cosenza, sulle “bugie di Ciucci sull’A3 “, introdotto da Carlo Guccione e concluso da Sandro Principe.

All’ANAS non si contestano i mancati finanziamenti ma la gestione dei fondi finanziati o l’organizzazione dei lavori di ammodernamento dell’A3.

E’ di conoscenza scolastica che la competenza di finanziare la realizzazione delle opere di questo asse autostradale è dello Stato. Ben altro, però, sono i ritardi e la lievitazione dei costi che si registrano nella realizzazione dell’opera.

E’ stato lo stesso Presidente Ciucci insieme a Scopelliti a chiedere scusa per i ritardi e promettere ai cittadini che i cantieri sul tracciato calabrese si sarebbero conclusi entro la fine dell’anno 2013.

Oltretutto anche l’azienda, nel replicare ieri alla protesta dei Consiglieri regionali del PD, tenta di giustificare ma non spiega le ragioni dei ritardi.

E’ fuorviante, pertanto, una polemica speciosa tesa a differenziare i ruoli del Governo da quelli dell’ANAS con il fine di minimizzare le responsabilità gestionali.

Sarebbe doloso se il PD fosse omissivo e non chiedesse che nelle sedi istituzionali e governative al livello regionale e nazionale si desse conto sui ritardi ed anche sulle ragioni tecniche e sulle modalità giuridiche che hanno presieduto diversi atti di contenzioso e “riserve” sfociati in remunerativi lodi arbitrali.

Insomma, Ciucci dovrebbe dare adeguate e trasparenti informazioni sulla conduzione delle relazioni industriali tra l’ANAS ed i general contractors .

Non è esagerato affermare che le risorse aggiuntive impiegate per queste pratiche potevano essere quasi sufficienti a finanziare i lavori ancora da svolgere.

E’ in questo contesto che potrebbero essere stati generati i ritardi che hanno provocato danni alla economia e alla vivibilità ambientale della Calabria e lucrosi vantaggi alle grandi imprese del nord.

Ancor di più, non è ammissibile che si criminalizzino le imprese calabresi che sono state destinatarie delle briciole ed utilizzate come pretesto, a volte ingiustamente anche in nome dell’antimafia , per giustificare elevatissimi costi non preventivati e notevoli ritardi che ancora oggi appaiono ingiustificati.

E’ ora che la si smetta di continuare a prendere in giro i calabresi ed è per questo che le dimissioni di Ciucci costituirebbero una prima doverosa risposta al fine di ridare credibilità alle istituzioni.

Come PD non rinunceremo in sede di Consiglio regionale ad incalzare l’azienda autostradale a fare chiarezza sulle questioni sollevate ed al tempo stesso a sollecitare una efficace attuazione e potenziamento dei programmi relativi alla rete viaria di propria competenza.

Reggio Calabria, 4 gennaio 2014

I Consiglieri regionali PD

                                                                                              Nicola Adamo

                                                                                              Demetrio Naccari Carlizzi

Pubblicato in Reggio Calabria

L’Anas deve pulire la Galleria di Coreca. E quindi la chiuderà al traffico per due giorni. Lo ha già fatto con le gallerie di Guardia Piemontese.

Ovviamente tutto il traffico sarà dirottato sulla originale ss18 che transita dalla Tonnara per

Lo comunica l'Anas precisando che la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 18 "Tirrena Inferiore" tra il km 345,800 e il km 348,050, avverrà mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Sarà limitata la velocità nei pressi della deviazione fino al limite ( assurdo, per noi) di 30 km/h con ovvio divieto di sorpasso.

Ovviamente potrà essere utile andare sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "Vai Anas plus", disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store" per conoscere l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale

Ma, soprattutto, è ovvia la massima prudenza.

Pubblicato in Basso Tirreno

Non è la prima e non sarà l’ultima volta! Molti degli alberi che fiancheggiano la SS18 nel tratto Amantea Campora SG sono precariamente stabili. Le radici si sono sollevate ed hanno sollevato perfino i marciapiedi. Poi gli alberi diventano fronzuti e parte dei loro rami si spostano sulla carreggiata con il rischio di essere urtati dai camion che transitano ormai senza alcun freno sulla statale. Qualche taglio tenta di stabilizzarli. Ma non basta.

E cos’ come è successo oggi alla fine crollano sulla carreggiata invadendola.

Pronto l’intervanto dei carabinieri che hanno deviato il traffico sulla seconda carreggiata prontamente resa disponibile.

A breve anche l’intervento dell’Anas.

Dobbiamo ricordare comunque che questo tratto di strada rientra nella competenza gestionale del comune di Amantea e che pertanto l’ente locale che inopinatamente ha assunto questo gravame potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni.

Ma questa è un’altra storia. Una storia che prima o dopo avrà un suo epilogo non necessariamente felice.

Pubblicato in Campora San Giovanni

La vicenda è di quelle che possono succedere dovunque; nel caso ad Amantea.

La storia. L’Anas è proprietaria di alcune aree residuali di vecchi tracciati stradali. Su alcune di queste aree vennero trovati rifiuti. In una prima area di 950 metri quadrati era stato rilevato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e, in particolar modo rifiuti provenienti da demolizioni, beni di durevole consumo: cucine, lavatrici e televisori, parte di automobili fuori uso: lamierati, paraurti, pneumatici; lamiere di vario genere, imballaggi, un grosso quantitativo di mele e di pere. In una seconda area di 100 mq circa erano state rinvenute circa quaranta lastre di eternit in gran parte frantumate.

L’ordinanza. Il comune allora emanò una ordinanza 19 gennaio 2010 a firma del responsabile del servizio con la quale intimò all’Anas la rimozione dei rifiuti rinvenuti sul terreno di proprietà dell’azienda stessa.

Era il tempo dei commissari straordinari

L’Anas effettuò la rimozione ma contestò la illegittimità dell’ordinanza. L’Anas era difesa dall’avv. Antonella Mascaro. Il comune resistette ed affidò la sua difesa all’avv. Nicola Gaetano.

Ed ora il giudizio del TAR che da torto al comune.

Ecco le ragioni sinteticamente esposte

  1. 1)L’ordinanza è nulla atteso che il comma 3 dell’art 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 attribuisce espressamente al sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di cui si tratta.
  2. 2)Il procedimento non ha ottemperato al terzo comma del richiamato art. 192 là dove il comma terzo, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono essere condotti in contradditorio con gli interessati, che, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento di cui si tratta.Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell’avvio del procedimento, mediante la comunicazione di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Nel caso di specie tale comunicazione è mancata, per cui l’ANAS non ha potuto esplicare le facoltà di partecipazione procedimentale previste, oltre che dalla legge sul procedimento (n. 241/1990), dalla richiamata norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Risultano fondate, infine, le censure con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Nel caso di specie, non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, giacché le uniche vicende richiamate nel provvedimento sono quelle relative alla convalida del sequestro da parte della Procura della Repubblica di Paola, che nulla hanno a che vedere con l’accertamento che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di effettuare.

Ora aspettiamo di sapere se il comune intenderà ricorrere al Consiglio di Stato anche perché lo spazio dell’Anas è sempre pieno di rifiuti!

Intanto eccovi la sentenza integrale

 

 

 

N. 00514/2013 REG.PROV.COLL. N. 00366/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2010, proposto da A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via P. Antonio da Olivadi, presso lo studio dell’avv. Antonella Mascaro, che la rappresenta e difende;

contro

il Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Gaetano, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010 emessa dal Comune di Amantea, nella persona del Responsabile del Settore, avente ad oggetto l’ordine di rimozione rifiuti e bonifica del sito adibito a discarica non autorizzata di proprietà dell’ANAS S.p.A. Comparto di Cosenza.

e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Amantea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

In data 27 gennaio 2010 l’A.N.A.S. S.p.a. riceveva notifica dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010, con cui il Responsabile del Settore del Comune di Amantea ordinava la rimozione dei rifiuti, scaricati da soggetti allo stato rimasti ignoti, nonché la bonifica del sito adibito a discarica.

L’A.N.A.S. proponeva impugnazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento e la condanna del Comune di Amantea al rimborso delle spese sostenute per la bonifica del sito ed al risarcimento dei danni.

Con il primo motivo la Società ricorrente deduceva la nullità dell’ordinanza n. 129 del 19 gennaio 2010, per violazione dell’art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, degli artt. 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.

Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento. Non sarebbe stato instaurato un corretto contraddittorio, pur previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ma sarebbe stato comunicato il solo provvedimento finale. Ciò implicherebbe anche violazione degli artt. 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.

Nessuna istruttoria sarebbe stata effettuata riguardo alla sussistenza del dolo o della colpa.

Con il secondo motivo la ricorrente rilevava eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, omessa valutazione di elementi decisi della controversia, erroneità ed illogicità omessa ed insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 3 e 7 e ss. Legge n. 241 del 1990.

Non sussisterebbe alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa a carico dell’A.N.A.S.

Nessun accertamento sarebbe stato esperito al riguardo, né in relazione all’esistenza di ulteriori responsabili dell’abuso.

Il provvedimento avrebbe dovuto essere proceduto da comunicazione di avvio del procedimento, dando modo all’A.N.A.S. di esplicare un fattivo apporto collaborativo anche ai fini dell’individuazione dei responsabili.

Con il terzo motivo parte ricorrente rilevava la nullità dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010, per violazione dell’art. 244, 2° comma e dell’art. 253, comma 3°, d.lgs. n. 152 del 2006 dell’art. 50, 4° e 5° comma e dell’art. 54, 2° comma del d.lgs. N. 267/2000, dell’art. 7 legge n. 241/90 e art. 192, comma 3°, d.lgs. N. 152/2006, difetto di motivazione e di istruttoria, dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e artt. 1 e 3, comma 4°, legge 241/1990 in relazione all’art. 24 Cost., Incompetenza.

L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali principi dell’azione amministrativa, inerenti al rispetto delle garanzia partecipativa, all’onere motivazionale, all’espletamento di idonea e congrua istruttoria.

Secondo la giurisprudenza, in difetto di accertato concorso con il terzo autore dell’illecito, di una condotta colpevole del proprietario del fondo, l’onere economico della bonifica del fondo deve essere socializzato. Nessuna colpa potrebbe ravvisarsi in capo all’amministrazione proprietaria che non ha recintato l’area poiché, secondo l’art. 841 cod. civ. la “chiusura del fondo” costituisce una mera facoltà del proprietario

Non sarebbe stato indicati il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere.

Vi sarebbe violazione dell’art.50, comma 5, d.lgs. 267 del 2000, trattandosi di atto di competenza del Sindaco e non del responsabile del Settore che ha emanato l’ordinanza impugnata.

Si costituiva il Comune di Amantea deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2013 la causa veniva ritenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il 27 gennaio 2010 l’A.N.A.S. S.p.a. ha ricevuto notifica dell’ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2010, con cui il Responsabile del Settore del Comune di Amantea ha ordinato la rimozione dei rifiuti, scaricati da soggetti allo stato rimasti ignoti, nonché la bonifica del sito adibito a discarica.

Si specifica nell’ordinanza che i rifiuti sono stati rinvenuti in località Tonnara di Amantea, in area di proprietà A.N.A.S., al km 346 + 200 e al km 346 + 250 della S.S. 18.

In una prima area di mq 950,00 vi era stato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e, in particolar modo rifiuti provenienti da demolizioni, beni di durevole consumo (cucine, lavatrici e televisori) parte di automobili fuori uso (lamierati, paraurti, pneumatici) lamiere di vario genere, imballaggi, un grosso quantitativo di mele e di pere. In una seconda area di mq 100,00 circa erano state rinvenute circa quaranta lastre di eternit in gran parte frantumate.

Tale provvedimento ha fatto seguito alla notifica alla stessa A.N.A.S. di decreto di convalida di sequestro da parte della competente Procura della Repubblica.

L’ A.N.A.S. S.p.a. ha dato esecuzione all’ordine impartito dal Comune di Amantea, ma, come precisato in ricorso, al solo fine di evitare ulteriori pregiudizi anche in sede penale.

2. Nell’esposizione in fatto sono stati riportati i motivi cui è affidato il gravame oggetto del presente giudizio.

Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame della censura di incompetenza del Responsabile dell’Ufficio, sollevata solo con il terzo motivo.

Secondo parte ricorrente vi sarebbe violazione dell’art.50, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, in quanto l’atto impugnato sarebbe di competenza del Sindaco e non del responsabile del Settore.

La censura è fondata, sebbene il riferimento normativo sia da rettificare.

La norma da prendere in considerazione è, infatti, l’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, al terzo comma, attribuisce espressamente al sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di cui si tratta.

Per quanto l’orientamento al riguardo non sia univoco, la giurisprudenza cui la Sezione ritiene di aderire sottolinea che, sebbene l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisca l’attività di gestione ai dirigenti, la competenza ad emanare l’ordinanza in questione e del sindaco e ciò virtù del carattere di specialità della norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (in tal senso, TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 settembre 2012 n. 1644; TAR Lombardia, Brescia 9 giugno 2011 n. 867; TAR Emilia Romagna, Bologna, 26 gennaio 2011 n. 61; TAR Emilia Romagna, Parma, 8 giugno 2010 n. 281; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009 n. 1118).

Il provvedimento in questione è, quindi, viziato da incompetenza, giacché l’ordinanza è stata emessa dal responsabile del Settore.

3. Un altro ordine di censure individuabili nell’ambito dei motivi esposti in ricorso attiene alla violazione delle garanzie procedimentali e, segnatamente, all’omissione dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Anche tali censure sono fondate.

L’art. 192, comma terzo, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono essere condotti in contradditorio con gli interessati, che, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento di cui si tratta.

Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell’avvio del procedimento, mediante la comunicazione di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie tale comunicazione è mancata, per cui l’ANAS non ha potuto esplicare le facoltà di partecipazione procedimentale previste, oltre che dalla legge sul procedimento (n. 241/1990), dalla richiamata norma di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.

4. Risultano fondate, infine, le censure con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è detto in precedenza che la legge prevede espressamente che l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto proprietario deve essere condotto in contraddittorio dello stesso.

Tale previsione rileva, oltre che dal punto di vista della partecipazione procedimentale, anche sul piano degli obblighi di istruttoria e di motivazione gravanti sul’amministrazione.

La disposizione di cui all’art. 192 comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel prevedere che l’inosservanza del divieto di abbandonare rifiuti obbliga l’autore del fatto, solidalmente con il proprietario o titolare di diritti reali sull’area, alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, subordina la responsabilità dei soggetti in questione all’accertamento della sussistenza del requisito del dolo o della colpa, da effettuare, peraltro, come già segnalato, in contraddittorio con gli interessati.

Nel caso di specie, non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, giacché le uniche vicende richiamate nel provvedimento sono quelle relative alla convalida del sequestro da parte della Procura della Repubblica di Paola, che nulla hanno a che vedere con l’accertamento che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di effettuare.

5. In conclusione, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato. Restano assorbite le censure non esaminate.

Deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno, giacché parte ricorrente ha omesso anche di indicare le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti, nonché di fornire una qualsiasi prova in ordine ai pregiudizi patrimoniali di cui invoca ristoro.

Le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Amantea.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 aprile 2013 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF, Estensore

Anna Corrado, Primo Referendario

Lucia Gizzi, Referendario

Pubblicato in Primo Piano

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota del dr Dr. Giancarlo Pellegrino, già Consigliere Provinciale:

“Sulla SS18 è passato il Giro d’Italia , appuntamento sportivo tanto amato e tanto atteso da tutti, giovani e meno giovani.

Era e rimane una grande festa di attesa, un avvento programmato ,non soltanto per l’evento sportivo, ma, soprattutto, per la manutenzione straordinaria della SS18.

Proprio così, cari lavoratori pendolari dell’arteria più trafficata del tirreno,cari bistrattati pazienti della sanità territoriale( la SS18, tanto per chiarezza , mette in collegamento l’intera impalcatura sanitaria zonale da Praja a Mare ad Amantea), perché era l’unica possibilità per vedere in azione più squadre di operai ANAS per il ripristino del manto stradale dissestato.

Puntualmente il rito si ripete e,in questi ultimissimi giorni, si è provveduto, alla men peggio, al rattoppo delle innumerevoli buche . Ma quest’anno si è toccato proprio il fondo, non del manto stradale, ma del ridicolo. Solo nelle ultime 24 h è stata messa una” pezza” e per giunta a macchia di leopardo, sulla strada in questione, sicchè ,alcune buche sono state rattoppate ed altre ,purtroppo, neanche a pensarci .Il nostro sconcerto , miseri lavoratori pendolari , sconcertati pazienti , è grande , anzi immenso. Bisognerà rimandare il tutto di 365 giorni per il prossimo giro d’Italia e, per giunta sperare che faccia tappa sul tirreno cosentino ;altrimenti addio sogni !

Continueremo a mettere in serio pericolo la nostra incolumità, magari imprecando e cercando di cimentarci quotidianamente nel gioco della gincana, per poter evitare le buche più …….. scure!!!!!!!!

A tal proposito ricordo un proverbiale adagio di un vecchio saggio mio compaesano che così recitava: è sempre buio prima dell’alba. Noi impuniti ottimisti, rimasti in pochi però, ci crediamo ancora;altri invece , ed è la stragrande maggioranza,sono rassegnati e preparati a vivere, nelle tenebre della   in…civiltà.

Passa il giro d’Italia ma le buche rimangono !       G R A Z I E   A N A S

Belmonte Cal. li 08-Maggio 20      Dr. Giancarlo Pellegrino            Già Consigliere Provinciale                                                                                                                          

Pubblicato in Basso Tirreno

Ecco i primi fatti ed i primi volti di una indagine condotta dal procuratore aggiunto di Cosenza, Domenico Airoma e dal pm Donatella Donato , coordinati dal procuratore capo Dario Granieri.

La Procura ha incriminato per falso e truffa :

Salvatore Calabrese, di Montalto Uffugo, capo nucleo del Centro Anas bruzio;

Marcello Bartella, di Rende, capo del Centro Anas cosentino;

Stefano Cinelli, di Rende,

Francesco Liguori, di Marano Marchesato, direttori operativi della medesima struttura;

Carlo Pullano, di Soverato, dirigente dell’Area tecnica del Compartimento Anas calabrese;

e gl’imprenditori Claudio e Gaetano Russo, di Catanzaro; Gianfranco Sammarco di Cirò;

XXXXX XXXXXX, di Catanzaro; Rocco Foti, di Cosoleto; Nicola Mastrocinque, di Foglianise.

A tutti viene contestato di aver contabilizzato, nelle loro rispettive funzioni, «l’effettuazione di lavori non eseguiti ovvero l’effettuazione di lavori in misura superiore rispetto a quanto in realtà eseguito».

A Bartella ed a Domenico Ferraro, di Santa Sofia d’Epiro, direttore operativo del Centro Anas di Cosenza, la Procura contesta anche di aver attestato falsamente l’effettuazione degli stessi lavori, vicino il sottopasso del campo sportivo “Lorenzon” di Rende a due ditte diverse.

A Calabrese e Bartella, in concorso con l’imprenditore Oscar Nervoso, di Cosenza, viene contestata la stessa ipotesi di reato in relazione ai lavori svolti vicino lo svincolo cassanese di Doria.

Infine, Bartella, Cinelli e l’imprenditore Saturnino Magurno di Belvedere Marittimo, sono stati incriminati per corruzione. I due funzionari dell’Anas secondo i PM avrebbero ricevuto da Magurno «denaro per vari importi e altre utilità» per far ottenere alla ditta dell’imprenditore l’affidamento diretto di lavori lungo la strada “.Tirrena Inferiore”.

A tutti quanti indicati è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini.

Ora tutti avranno la possibilità di chiedere di essere interrogati o di depositare memorie difensive.

Pubblicato in Cosenza

Ecco il comunicato del comune di Amantea pervenuto oggi 10 aprile alle ore 12.30

“AMANTEA. EMERGENZA STATALE 18

A seguito dell’incontro congiunto svoltosi lunedì scorso presso la Prefettura di Cosenza (per l’Ente erano presenti il v.sindaco Vadacchino, l’assessore Sante Mazzei e l’ingegnere Francesco Lorello) l’amministrazione comunale di Amantea esprime soddisfazione per l’impegno concreto assunto dall’Anas e dall’assessore regionale ai Lavori pubblici, on. Giuseppe Gentile, in merito alla grave situazione della statale 18 in località Principessa.

L’Anas ha infatti assicurato il ripristino, entro la fine di aprile, della circolazione su entrambe le corsie, mentre la Regione Calabria, pur ribadendo l’ineluttabilità dei tempi tecnici per l’avvio dei cantieri, ha garantito la messa in atto di un intervento integrato e definitivo di salvaguardia e ripascimento del tratto di costa.

Contestualmente ai lavori dell’Anas, il comune di Amantea impiegherà la somma di 200 mila euro per un primo intervento di ripascimento dell’arenile, a protezione della costruenda scogliera, attraverso l’utilizzo di materiale proveniente dall’accumulo a nord del porto turistico.

                                                                              L’amministrazione comunale di Amantea

Pubblicato in Primo Piano
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