Presentata istanza di riesame, il Tribunale di Cosenza ha autorizzato il dissequestro dell’imbarcazione perché “non si ritiene configurabile l’ipotesi di reato contestata e posta a fondamento del vincolo cautelare reale de quo”
In riferimento al sequestro preventivo effettuato dalle Fiamme Gialle, di un’unità da diporto a motore, ritenuta profitto di reato di appropriazione indebita aggravata ai danni di una società di leasing di lunghezza superiore a 10 metri e del valore di oltre 200 mila euro, ceduta dalla società di leasing ad un professionista esercente l’attività di commercialista ad Amantea rispondono con una lettera i legali del commercialista, gli avvocati Antonio Cavallo e Pietro Sommella, chiarendo che su richiesta di riesame il Tribunale di Cosenza ha disposto il dissequestro dell’imbarcazione non essendoci reato di appropriazione indebita.
Si legge nel documento: ” I sottoscritti avvocati Antonio Cavallo e Pietro Sommella, preso atto della inesatta notizia diramata dagli organi di informazione on-line relativa ad un sequestro, operato dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, di una imbarcazione perché considerata profitto di reato di appropriazione indebita aggravata a danno di una società di leasing, commessa da un “commercialista di Amantea”.
Nella qualità di difensori di fiducia del soggetto individuabile quale presunto autore del reato, contrariamente a quanto indicato dagli organi di informazione on-line, è stato eseguito un provvedimento, emesso dal Tribunale di Cosenza già in data 11 luglio 2018 ed allegato alla presente, di accoglimento della istanza di riesame del sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Paola, con conseguente restituzione dell’imbarcazione al nostro assistito, nella sua qualità di utilizzatore-detentore qualificato.
Il Tribunale di Cosenza, difatti, in pieno accoglimento dei motivi di gravame, ha accertato che il predetto utilizzatore aveva preventivamente contestato la presunta morosità, da accertarsi eventualmente in sede civile ed, anzi, imputando alla medesima società di leasing un inadempimento delle proprie obbligazioni e che per tali considerazioni, “non si ritiene configurabile l’ipotesi di reato contestata e posta a fondamento del vincolo cautelare reale de quo”.