Premesso
- Che il Comune di Lago (CS) intende realizzare nel proprio territorio una discarica di “rifiuti speciali non pericolosi†di capienza pari a 400 mila metri cubi con annesso impianto di biogas, in località “Cozzo Gianiâ€, a monte della Vallata del fiume Oliva (vallata che confina territorialmente con il Comune di Amantea);
- Che in località Giani insistono già due vecchie discariche sature che insieme alla Vallata del fiume Oliva sono state già esposte ad un inquinamento elevato e che necessitano di essere bonificate e non ulteriormente danneggiate;
- Che le somme per la realizzazione di questa discarica arriverebbero da un A.P.Q. “Tutela e Risanamento Ambientale per il territorio della Regione Calabria" - il cui investimento è di 4.930.00,00 derivanti da fondi CIPE e 1.060.000,00 da fondi privati - che dovrebbero finanziare opere pubbliche utili ed innovative e non opere per le quali siamo già stati “condannati†dall’Unione Europea;
Considerato
- Che la vallata del Fiume Oliva è stata oggetto di un inquinamento spropositato dovuto allo smaltimento di circa 140 mila metri cubi di materiali tossici e nocivi, come denunciato dalle relazioni tecnico scientifiche dell’Arpacal, dell’Ispra e dalle indagini condotte dalla Procura di Paola che hanno portato all’instaurazione di un procedimento penale, in cui il nostro Ente si è costituito parte civile;
- Che la “Relazione preliminare sulla valutazione del danno ambientale†dell’Ispra - depositata in sede giurisdizionale nel procedimento penale 2210/08 R.G.N.R. – evidenzia la contaminazione delle falde acquifere e contiene dati allarmanti circa le ipotesi di danno - quantificando il costo della bonifica pari a circa 21 milioni di euro;
- Che l’illecito interramento dei rifiuti ha determinato una serie di gravi danni ambientali attuali e temporanei, rappresentando oggi una permanente fonte di rischio di aggravamento e di estensione della contaminazione evidenziando la necessità dell’Istituzione del Registro Tumori che questo Ente ha più volte sollecitato all’ASP di Cosenza e alle autorità competenti (delibera di Consiglio N°84 del 23/12/2011);
Ritenuto
- Che dopo quindici lunghi anni di commissariamento per emergenza ambientale - costati notevolmente in termini economici alle Amministrazioni locali e quindi ai contribuenti - non possono produrre scelte volte a “tamponare†per qualche anno l’emergenza, con ulteriori costi ambientali e senza investire con convinzione nella “raccolta differenziata spinta†su base regionale, per cercare di risolvere il problema dei rifiuti in Calabria;
- Che la Regione Calabria è a conoscenza della grave situazione della Valle del fiume Oliva, ma inspiegabilmente l’area continua ad essere esclusa dallo stanziamento dei fondi necessari per la bonifica, nonostante queste Ente - insieme ai sindaci dei Comuni di Aiello Calabro, Serra d’Aiello e San Pietro in Amantea - ha scritto più volte al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale all’Ambiente dissentendo dalle scelte fatte dal Dipartimento regionale Politiche Ambientali e ribadendo con fermezza la priorità e il diritto alla necessaria bonifica dell’area del Fiume Oliva;
Visto
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il T.U.E.L. n°267/2000 del 18/08;
Dato Atto
- Dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (TUEL);
- Che, nella fattispecie, non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione di entrate;
DELIBERA