Come anticipato il sindaco aveva già nominato il tecnico del servizio manutenzione scegliendolo tra i tre tecnici dichiarati idonei dalla commissione, cioè l’ingegnere Dignitoso, l’architetto Garofalo e l’ingegnere Pileggi.
In decreto di nomina è del 9 febbraio ed è stato protocollato giorno 10 al protocollo 2368 e pubblicato all’albo pretorio il 10 febbraio e nel sito web del comune giorno 11 febbraio.
Di estremo interesse le motivazioni che vanno ricercate nel “considerato”.
Eccole : l’ingegnere Pileggi “rappresenta un valore per il comune in quanto permette una riduzione dei tempi e una maggiore celerità nell’espletamento degli adempimenti”.
Non solo. Ma viene anche richiamato che essendo “già negli anni precedenti stato incaricato, sempre con l’art 110 , comma 1 del Dlgs 267/2000, ha cognizione dello stato degli adempimenti in corso, delle pratiche aperte, delle problematiche del territorio, delle implicazioni con gli altri settori dell’apparato comunale e quindi lo stesso rappresenta una risorsa che non poteva essere valorizzata dalla commissione tencica”.
Abbiamo riletto più volte quanto scritto senza riuscire a comprenderne il senso.
Che volessero dire : “ che lo stesso rappresenta una risorsa che non poteva NON essere valorizzata dalla commissione tecnica?”.
Ma se anche fosse così, che cosa si vuol significare che la commissione tecnica ha fatto valutazioni sulla opportunità della continuazione dei servigi resi dall’ingegnere e non sulle sue qualità? Ma questo è assurdo perché di tal fatta chiunque avrebbe vinto facile. Ed una motivazione siffatta è anche mortificante per la professionalità di Pileggi. Quella professionalità che è stata posta alla base dei reiterati incarichi!
Non comprendiamo e ci vediamo costretti a chiedere :ma chi li scrive gli atti che poi il nostro sindaco firma, magari senza nemmeno leggerli dovendosi per forza fidare?
Di tutto quanto scritto, infatti, si comprende solo l’ultimo capoverso, laddove si legge che “l’ingegnere Domenico Pileggi è inserito nella graduatoria degli idonei e quindi, ai sensi della legge Madia, ha superato la selezione oggi richiesta per accedere all’incarico”.
Ma anche questo riferimento appare incomprensibile atteso che non viene indicato l’articolo della legge Madia.
A quale legge si riferiscono?
Forse alla legge 11 agosto 2014, n. 114 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari?”
Ma questa legge è entrata in vigore a giugno 2014. Possibile che la abbiano scoperta e quindi richiamata soltanto adesso? E prima la ignoravano?
E’ forse per questo che la consigliera Francesca Menichino sulla sua pagina face book ha scritto:
“La prof.ssa Sabatino ha promosso Pileggi.
Amantea dovrà….ospitare l’ingegnere lametino almeno fino a dicembre 2015.
Sono sicura che tutti accoglieranno con gioia la lieta novella, conclusione di un incarico annunciato.
Adesso tutto è pronto per la gara delle cooperative: Sabatino, Pileggi & company.
Manca solo Pignatone”
Per una migliore comprensione ( sempre che si voglia, ovviamente) vi riportiamo la cosiddetta legge Madia che nell’articolo 11 ha modificato l’articolo 110 della 267/2000 disponendo che la selezione deve essere “volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico”
Art. 11. (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)
1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.";
Proprio per questo non possiamo non richiamare le considerazioni sula logicità, prima ancora che sulla legittimità, della commissione. A valutare la “specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico” possono essere persone che questa professionalità nelle materie oggetto dell' incarico non la possiedono?
Mah!