Il PM della Procura di Paola sta indagando su fatti di rilevanza penale avvenuti nel comune di Amantea.
Ma non ha concluso le indagini.
Ora l’art. 405 del CPP “ Inizio dell'azione penale. Forme e termini.”
stabilisce che “ Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio”.
Poi continua l’art 405 “Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a)”.
Poi sempre il CPP nel successivo Art. 406. “Proroga del termine” stabilisce che “Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.
Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.”
Insomma.
Non si tratta di un rinvio a giudizio.
Non si tratta, come ci era stato detto, di un Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari di cui all’ Art. 415-bis e che avrebbe comportato l'avvertimento per l'indagato di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, entro 20 giorni.
Si tratta quindi della conclusione delle indagini preliminari come dimostrato dalla presenza negli atti delle persone offese come previsto quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale.
In sostanza ora il giudice con ordinanza emessa in camera di consiglio e senza intervento del pubblico ministero e dei difensori deciderà se autorizzare o meno la proroga del termine.
Qualora riterrà che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fisserà la data dell'udienza in camera di consiglio e ne farà notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi richiamata, alla persona offesa dal reato.
Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.