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Il Ministero deve pagare gli amministratori di Amantea : ecco la sentenza del TAR

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Gli amministratori di Amantea adiscono il TAR per il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittimo scioglimento del consiglio comunale ed il Tar dispone in merito. Ecco la sentenza;

N. 00149/2013 REG.PROV.COLL. N. 01139/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2012, proposto da: Francesco Tonnara, Luciano Cappelli, Monica Sabatino, Antonio Carratelli, Sante Mazzei, Pasquale Ruggiero, Sergio Tempo, Michele Vadacchino, Gianfranco Suriano, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n 343/12 emessa dal tribunale amministrativo regionale per la calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti adivano questo Tribunale esponendo di essere stati componenti del Consiglio Comunale di Amantea; che con decreto del 4 agosto 2008 del Presidente della Repubblica veniva sciolto il suddetto Consiglio Comunale; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 362 dell’1.6.2010, annullava il D.P.R. del 4.8.2008; con ricorso n.1556/2010 adivano il TAR Calabria Catanzaro per chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittimo scioglimento; con sentenza n.343 del 27 marzo 2012 ilTribunale accoglieva la domanda risarcitoria.

In particolare il Tribunale disponeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale fissando i criteri di pagamento delle somme determinate e concedendo il termine di 120 giorni entro il quale il Ministero dell’Interno avrebbero dovuto formulare la proposta risarcitoria.

La sentenza è stata notificata in data 16.4.2012, non veniva appellata né eseguita dall’amministrazione resistente.

I ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato nonché il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla omessa esecuzione del giudicato e per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

L’amministrazione resistente invoca una riduzione del quantum dovuto quale conseguenza dell’assoggettamento a tassazione delle somme che devono essere liquidate.

La questione è infondata atteso che la tassazione del quantum risarcitorio attiene ad un momento successivo alla sua corresponsione.

Il ricorso nel merito è parzialmente fondato.

E’ incontestato, infatti, che l’amministrazione non ha ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza n.343/2012, per cui deve dichiararsi l’obbligo del Ministero dell’Interno di ottemperare al giudicato, mediante pagamento, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti o comunicazione della presente sentenza, delle somme determinate con i criteri stabiliti in sentenza e degli interessi maturati e rivalutazione monetaria.

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine di quaranta giorni, previa sollecitazione di parte, a tanto provvederà il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi 4 mesi, a determinare le spettanze complessivamente dovute e ad emettere il relativo titolo di spesa a carico del bilancio del Ministero dell’Interno.

Attesa la complessità dei conteggi, su richiesta congiunta delle parti, il Collegio autorizza sin d’ora il commissario ad acta a designare un professionista esterno all’amministrazione che lo supporti nel calcolo delle somme liquidate in sentenza. Gli oneri relativi alla prestazione del professionista saranno a carico del bilancio del Ministero.

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla omessa esecuzione del giudicato introdotta nell’odierno giudizio è infondata.

E’ noto che un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutte inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).

La prevedibilità di cui si discorre, ai fini del nesso causale, è diversa dalla prevedibilità delle conseguenze, ai fini del nesso di causalità giuridica, di cui all'art. 1225 c.c., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa.

La prevedibilità in questione prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Riguarda, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto.

A queste condizioni possono essere risarciti anche i danni indiretti o mediati, purchè siano un effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale. Secondo quest’ultima teoria,dunque, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

In questo senso si richiama il principio secondo cui, per accertare se una condotta umana sia o meno causa di un determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio diprobabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento.

Orbene, nel caso di specie, il patimento psico-fisico, morale psicologico ed esistenziale invocato dai ricorrenti, costituisce una conseguenza inverosimile dell’inerzia dell’amministrazione ad attuare una pronuncia dal contenuto squisitamente patrimoniale, dovendo tali pregiudizi ricollegarsi piuttosto all’illegittimo scioglimento del Consiglio Comunale, sui quali il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza passata in giudicato di cui i ricorrenti chiedono l’ottemperanza.

Tra l’inerzia dell’amministrazione resistente ad attuare il giudicato e gli altri danni lamentati dai ricorrenti non sussiste, dunque, un rapporto di sequenza possibile secondo un calcolo di regolarità statistica.

Del pari la domanda di fissazione di una somma determinata per l’eventuale inosservanza del giudicato deve essere rigettata.

Con riferimento alla clausola generale della non manifesta iniquità, quale presupposto enucleato dall’art. 114 co. 4 c.p.a., si è formato un orientamento giurisprudenziale (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162, cit. e continuato dal Tar Lazio, Roma, sez. I 29 dicembre 2011 n. 10305 cit. e dal Tar Lazio, Roma, sez. II quater 31 gennaio 2012 n. 1080) che ha escluso la possibilità di applicare l'istituto dell'astreinte ai giudizi di ottemperanza relativi a giudicati consistenti nel pagamento di somme di denaro. Infatti, l'astreinte costituisce un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di facere infungibili: pertanto, non sembra equo condannare l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l'obbligo di cui si chiede l'adempimento costituisce, esso stesso, inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Occorre considerare che, in tal caso, per il ritardo nell'adempimento sono già previsti dalla legge gli interessi legali: ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno, di provvedere, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.

Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza o altro funzionario delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, a quanto previsto, nel successivo termine di quattro mesi decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2013

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm

Redazione TirrenoNews

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