Ecco cosa dispone l’art 59 ter della legge Regionale Calabria 25 novembre 1996, n. 32, recante: “ Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” pubblicata sul BURC ( BUR n.
134 del 26 novembre 1996) nel testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14,30 ottobre 2003, n. 19,2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7,2 1 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22,13 giugno2008, n. 15,12 giugno 2009, n. 19,26 febbraio 2010, n. 8,23 dicembre 2011, n. 47e 2 maggio 2013, n. 20 ) nel suo comma 7 bis:
7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l’adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale.
Non solo, ma le quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7.
Ed il comma 7 stabilisce che 7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 3.
Insomma quanto non impegnato per la sanatoria del dissesto può essere usato per nuovi fabbricati di alloggi popolari.
Ovviamente come prevede la richiamata legge non possono rientrare nei piani di dismissione per la vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.
Praticamente prevede sempre la legge regionale che le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012.
La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n . 560/1993.
Il problema è che nessuno , inspiegabilmente, ha voluto finora adottare questa opportunità per sanare una grave situazione di bilancio, offendo, peraltro, una opportunità agli attuali assegnatari di alloggi popolari.
E temiamo che non lo faranno nemmeno adesso pur essendo resi edotti della opportunità da questo articolo.
Chissà se la indagine in corso tocca anche questi aspetti?
Mah!
Giuseppe Marchese