Acquistare la prima casa, oggi più che mai, comporta sempre più rischi e difficoltà. Con il lavoro sempre più incerto si fa fatica a metter soldi da parte e la possibilità di richiedere mutui, col rischio poi di non poterli pagare, scoraggia ulteriormente quanti decidono di comprare un’abitazione.
Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, per venire incontro ai cittadini è stato riavviato nel 2013 il Fondo solidarietà prima casa, gestito da Consap, al quale s’è aggiunta nel 2015 una nuova moratoria che permette la sospensione eventuale del mutuo sulla prima casaper coloro i quali incorrano in difficoltà economiche tali da esser impediti nel pagamento delle rate.
Vediamo allora di capire in cosa consistano e come si possa usufruire sia del Fondo di solidarietà sia della nuova moratoria.
Fondo solidarietà prima casa
Il Fondo solidarietà è uno strumento che permettere la sospensione del pagamento delle rate qualora il titolare del contratto di mutuo dovesse incorrere in eventi o situazioni che gliene impediscano il pagamento. Il fondo permette la sospensione del pagamento per un certo periodo di tempo (quello del 2015, per esempio, prolungava la sospensione per 18 mesi).
Per richiedere l’accesso al fondo beneficiario è necessario si verifichino specifici eventi successivamente alla stipula del contratto di mutuo con la banca.
Cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Termine del contratto di lavoro a tempo determinato.
Cessazione del lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o d’agenzia.
Decesso o riconoscimento d’una invalidità civile dell’80%.
È possibile, inoltre, fare appello al Fondo se:
Il mutuo non è superiore a 280.000 euro.
L’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’intestatario del mutuo ipotecario non supera i 30.000 euro.
L’immobile in questione è riconosciuto come prima abitazione e non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 presso il catasto (ovvero non sia riconosciuto come abitazione di lusso).
In ultimo, il Fondo è accessibile anche a chi ha già avuto necessità di far ricorso ad analoghe agevolazioni, purché la loro durata non abbia superato i 18 mesi.
Piuttosto, l’accesso al Fondo è precluso a chi:
Al momento della domanda, risulta in ritardo con i pagamenti per più di 90 giorni.
Quando sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile.
Per chiedere la sospensione del mutuo si deve farne domanda presso banca che l’ha erogato, presentandosi con la seguente documentazione:
Documento d’identità valido.
Certificato ISEE rilasciato dal Caf.
Lettera di licenziamento (per chi aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Copia del contratto ed eventuali motivazioni sulla cessazione dell’attività lavorativa.
Certificazione d’invalidità rilasciata dall’ASL territoriale (in caso di handicap grave).
La domanda per l’accesso al Fondo può essere scaricata dal sito della Consap.
Nuova moratoria 2015
La nuova moratoria, introdotta con la Legge di Stabilità, prevede la sospensione del pagamento della sola quota capitale della rata e lasciando pagare solo gli interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa. La durata della sospensione è di 12 mesi, scaduti i quali si dovrà tornare a pagare e rate per intero con allungamento del periodo di rimborso. La nuova moratoria, inoltre, non prevede versamento di commissioni o interessi di mora.
Le condizioni per richiedere la sospensione di 12 mesi sono le seguenti:
Perdita o sospensione del lavoro.
Grave infortunio.
Decesso dell’intestatario.
Tale beneficio può essere adoperato da:
Quanti non hanno ottenuto l’accesso al Fondo di solidarietà prima casa.
Quanti hanno accumulato un ritardo nel pagamento delle rate fino ad un massimo di 90 giorni.
Chi ha già beneficiato di analoghi benefici, a patto che la loro sospensione risalga almeno a due anni (24 mesi) antecedenti la presentazione della nuova richiesta.
Ne sono invece esclusi:
I mutuatari che hanno accumulato un ritardo nel pagamento delle rate superiore ai 90 giorni.
Se sono state avviate pratiche esecutive sull’immobile ipotecato.
In presenza di una polizza assicurativa a tutela del rischio di perdita del lavoro che ricopra l’intero ammontare delle rate che si desidera sospendere.
Per fare richiesta della nuova moratoria occorre presentare richiesta presso la banca che ha erogato il finanziamento recando documenti d’identità validi insieme a copia dei documenti che attestino la perdita o sospensione del lavoro o la presenza di un grave infortunio oppure il decesso dell’intestatario.