L’installazione di un montascale non è spesa da poco, tuttavia si rivela necessaria laddove vi siano in casa una o più persone con problemi deambulatori. Dunque il suo acquisto diventa un investimento a lungo termine consentendo a chi ne necessita una ritrovata libertà di movimento.
Per affrontare tale spesa è possibile fare richiesta di detrazioni fiscaliall’Agenzia delle entrate, secondo quanto prevede la legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche (L 13/1989), che comportano un risparmio che va dal 19% al 50% sulle spese di acquisto ed installazione, ovvero sull’importo totale. Inoltre, con la Legge di Stabilità 2014 sono stati prorogati gli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia e l’abbattimento delle barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2016.
Vediamo un po’ come funzionano.
Mobilità e barriere architettoniche
La legge 13 del 09/01/1989 atta a “favorire il superamento e l’abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede che l’immobile sia privo sul nascere di barriere architettoniche o, laddove non sia possibile farne a meno (per esempio, le scale), dispone che la struttura sia comunque progettata e idonea per l’installazione di accorgimenti tecnici per il loro superamento. Inoltre, mette a disposizioni contributi fiscali sia per opere di ristrutturazione edilizia sia per l’acquisto e l’installazione di eventuali mezzi meccanici o informatici, ivi compresi i montascale.
È possibile far ricorso a due tipi di detrazione fiscale, quella del 19% e quella del 36% (portata a 50% nel 2012).
Detrazione del 19% per spese sanitarie e mezzi di ausilio (art. 13-bis DPR 917 del 22/12/1986).
Ai sensi dell’articolo 13-bis DPR 917 1986 è prevista la DETRAZIONE IRPEF DEL 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, siano esse di installazione o di sostituzione del mezzo. Questa detrazione può essere sfruttata dai contribuenti cui la Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92 riconosce una percentuale di disabilità fisica o psichica. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è di 2.582,28 € complessivi, da farsi
annualmente. Poiché spesa medica a tutti gli effetti, occorre seguire il medesimo iter applicato a qualsiasi altra spesa sanitaria: conservare le fatture e dichiararle.
Detrazione del 36% e del 50% sulla spesa complessiva per interventi di ristrutturazione edilizia (DL n. 83 del 22/06/2012).
Coloro che decidono di ristrutturare un immobile posseduto a qualsiasi titolo (proprietà provata o pubblica, locazione, usufrutto e così via) o di edificarne uno possono ottenere una detrazione Irpef del 36%, secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986, da calcolare su di un importo massimo di 48.000 euro. Inoltre, la soglia di detrazione è aumentata dal 36% al 50% con il Decreto Legge n. 83 del 2012 e la cui percentuale è da calcolare su di una spesa complessiva di 96.000 euro. Con la nuova Legge di Stabilità, il termine delle detrazioni fiscali del D.L. 83/12 previsto per il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016, dunque è ancora possibile farne uso. Per richiederla non è strettamente indispensabile essere soggetto disabile o invalido civile. Tutti i pagamenti andranno eseguiti a mezzo di bonifico bancario o postale, conservandone le ricevute. Per richiederla farà fede la data del bonifico per le spese sostenute.
SI NOTI BENE CHE:
1) La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie. È quindi consigliabile adottare dapprima la detrazione del 50% e poi successivamente adottare quella del 19% sulla parte di spese eccedenti.
2) La detrazione è prevista solo sugli immobili con l’intenzione di favorire la mobilità interna con l’abbattimento delle barriere architettoniche.
3) La detrazione non si applica all’acquisto di strumenti e beni mobili, anche se finalizzati al miglioramento della mobilità del disabile, quali telefoni, computer e quant’altro. Questi sono altresì compresi nelle detrazioni fiscali al 19% per le spese sanitarie.
Per concludere, per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori è prevista l’aliquota Iva agevolata del 4%, invece di quella ordinaria.
Le normative tuttora vigenti sono sottoposte a continue modifiche. Quindi si consiglia, comunque, di rivolgersi al proprio consulente fiscale prima di affrontare queste spese, verificando che tali norme siano ancora in vigore senza ulteriori cambiamenti