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Come funzionano le detrazioni fiscali per l’acquisto di montascale

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MontascaleL’installazione di un montascale non è spesa da poco, tuttavia si rivela necessaria laddove vi siano in casa una o più persone con problemi deambulatori. Dunque il suo acquisto diventa un investimento a lungo termine consentendo a chi ne necessita una ritrovata libertà di movimento.

 

Per affrontare tale spesa è possibile fare richiesta di detrazioni fiscaliall’Agenzia delle entrate, secondo quanto prevede la legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche (L 13/1989), che comportano un risparmio che va dal 19% al 50% sulle spese di acquisto ed installazione, ovvero sull’importo totale. Inoltre, con la Legge di Stabilità 2014 sono stati prorogati gli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia e l’abbattimento delle barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2016.

Vediamo un po’ come funzionano.

Mobilità e barriere architettoniche

La legge 13 del 09/01/1989 atta a “favorire il superamento e l’abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede che l’immobile sia privo sul nascere di barriere architettoniche o, laddove non sia possibile farne a meno (per esempio, le scale), dispone che la struttura sia comunque progettata e idonea per l’installazione di accorgimenti tecnici per il loro superamento. Inoltre, mette a disposizioni contributi fiscali sia per opere di ristrutturazione edilizia sia per l’acquisto e l’installazione di eventuali mezzi meccanici o informatici, ivi compresi i montascale.

È possibile far ricorso a due tipi di detrazione fiscale, quella del 19% e quella del 36% (portata a 50% nel 2012).

Detrazione del 19% per spese sanitarie e mezzi di ausilio (art. 13-bis DPR 917 del 22/12/1986).

Ai sensi dell’articolo 13-bis DPR 917 1986 è prevista la DETRAZIONE IRPEF DEL 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, siano esse di installazione o di sostituzione del mezzo. Questa detrazione può essere sfruttata dai contribuenti cui la Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92 riconosce una percentuale di disabilità fisica o psichica. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è di 2.582,28 € complessivi, da farsi
annualmente. Poiché spesa medica a tutti gli effetti, occorre seguire il medesimo iter applicato a qualsiasi altra spesa sanitaria: conservare le fatture e dichiararle.

Detrazione del 36% e del 50% sulla spesa complessiva per interventi di ristrutturazione edilizia (DL n. 83 del 22/06/2012).

Coloro che decidono di ristrutturare un immobile posseduto a qualsiasi titolo (proprietà provata o pubblica, locazione, usufrutto e così via) o di edificarne uno possono ottenere una detrazione Irpef del 36%, secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986, da calcolare su di un importo massimo di 48.000 euro. Inoltre, la soglia di detrazione è aumentata dal 36% al 50% con il Decreto Legge n. 83 del 2012 e la cui percentuale è da calcolare su di una spesa complessiva di 96.000 euro. Con la nuova Legge di Stabilità, il termine delle detrazioni fiscali del D.L. 83/12 previsto per il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016, dunque è ancora possibile farne uso. Per richiederla non è strettamente indispensabile essere soggetto disabile o invalido civile. Tutti i pagamenti andranno eseguiti a mezzo di bonifico bancario o postale, conservandone le ricevute. Per richiederla farà fede la data del bonifico per le spese sostenute.

SI NOTI BENE CHE:

1) La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie. È quindi consigliabile adottare dapprima la detrazione del 50% e poi successivamente adottare quella del 19% sulla parte di spese eccedenti.

2) La detrazione è prevista solo sugli immobili con l’intenzione di favorire la mobilità interna con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

3) La detrazione non si applica all’acquisto di strumenti e beni mobili, anche se finalizzati al miglioramento della mobilità del disabile, quali telefoni, computer e quant’altro. Questi sono altresì compresi nelle detrazioni fiscali al 19% per le spese sanitarie.

Per concludere, per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori è prevista l’aliquota Iva agevolata del 4%, invece di quella ordinaria.

Le normative tuttora vigenti sono sottoposte a continue modifiche. Quindi si consiglia, comunque, di rivolgersi al proprio consulente fiscale prima di affrontare queste spese, verificando che tali norme siano ancora in vigore senza ulteriori cambiamenti

Ultima modifica il Martedì, 30 Agosto 2016 11:58
Riccardo Clemente

Collaboratore dal 2009, da tempo ormai realizza insieme alla redazione articoli su Amantea, ma di fondamentale importanza è il ruolo di "informatore".
Splendidamente, infatti, raccoglie informazioni preziose su vicende locali ed in numerose  occasioni ha permesso la realizzazione di veri e propri scoop di cronaca locale realizzati dallo Staff del portale TirrenoNews.Info

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