ORDINANZA N. 12 DEL 19 MARZO 2020
OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA CODIV-19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000). LIMITAZIONI
IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM 01marzo 2020 e 8 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.10 del 17/3/2020 e la n°11 del 17/3/2020;
CONSIDERATO che anche nella Regione Calabria comincia a diffondersi il contagio con un aumento progressivo e preoccupante, in termini percentuali; ATTESO che gli epidemiologici concordano che i giorni a venire sono cruciali per l’evolversi del contagio da COVID-19;
CONSIDERATO che gli appelli a restare a casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati;
RITENUTO che la rapida evoluzione della diffusione del Covid-19 richiede l’assunzione immediata di ogni utile misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all’evoluzione della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO, quindi, di imporre alla cittadinanza ulteriori limitazioni in merito;
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VISTO il D.L. del 18/3/2020, n°18, recante “Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e ritenuto che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;
VISTE le ordinanze sindacali 6, 7, 8 e 9 del corrente mese; ORDINA
1. A chiunque, che non sia residente o domiciliato nel Comune di Longobardi, è fatto divieto di accedere nello stesso territorio comunale, eccezion fatta per motivi di lavoro, di salute o per assistere un proprio caro anziano o diversamente abile, che saranno comprovate con la relativa prescritta autocertificazione, da esibire al personale delegato ai controlli;
2. A far data dal 17.03.2020, chiunque abbia fatto ingresso nel territorio comunale di San Lucido o Montebello Ionico, e comunque tutti i cittadini che si allontanano dai comuni di San Lucido o Montebello per spostarsi nel comune di Longobardi per svolgere attività autorizzata di cui, all’art. 2 dell’ordinanza regionale 17.03.2020, devono prendere contatti con le autorità locali e sanitarie al fine di verificare le relative autorizzazioni e se i dispositivi di protezione individuale siano a norma di legge. In caso contrario, chiunque si deve porre in quarantena obbligatoria e darne immediata comunicazione al medico curante ed alle autorità locali;
3. Non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;
4. E’ vietato circolare a piedi in 2 (due) o più persone;
5. E’ vietato sostare su panchine e aree pubbliche (ville, piazze e aree a verde
ecc.);
6. E’ vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria lungo le strade del
comune di Longobardi. Le predette attività possono essere svolte da soli e solo per motivi di salute dalle 06 alle ore 08 del mattino, possibilmente fuori dall’area urbana;
7. Le esigenze dei propri animali di affezione devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio, avendo cura di lasciare pulito i luoghi di bisogno;
8. I dispositivi di protezione sono obbligatori quando si entra negli esercizi commerciali e non e/o presso gli uffici pubblici;
9. E’ disposta la chiusura del Cimitero Comunale, garantendo solo le operazioni di tumulazione;
10.Che tutte le attività esercenti nel Comune di Longobardi facciano rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi
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igienizzanti per le mani all’entrata e all’uscita degli esercizi o all’uso di guanti monouso durante l’acquisito e al controllo dell’afflusso per evitare assembramenti pericolosi.
11.È vietato il commercio ambulante sul territorio comunale di esercenti provenienti da altri comuni;
12.È disposta la chiusura del mercato del “Centro Storico” e di tutti gli impianti sportivi.
DISPONE
• pubblicazione all’Albo pretorio comunale;
• La trasmissione della Presente Ordinanza a:
-Prefettura UTG Cosenza
-ASP Calabria- Provincia di Cosenza.
-Al Presidente della Regione Calabria.
-Alla Polizia Municipale.
-Alla Stazione dei Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio e alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Longobardi.
-COC Comune di Longobardi.
DISPONE
La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 03/04/2020,
altresì,
fatto salvo eventuali proroghe per disposizione di legge;
La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Longobardi, 19/3/2020
IL SINDACO Dott. G. Mannarino