La storia è apparentemente quella dell’acqua ( leggi “So.Ri.Cal spa”), mentre, in realtà, è sempre quella dei “soldi”
Insomma i comuni non pagano la “So.Ri.Cal spa”, questa minaccia la riduzione della fornitura,il comune emana ordinanza sindacale intimando, a sua volta, alla “So.Ri.Cal spa” di non ridurre la portata.
Da qui il ricorso della “So.Ri.Cal spa” al TAR , la prima pronuncia del TAR che dispone una verificazione tecnica del fabbisogno minimo.
Poi alla fine il comune che emana una ordinanza di revoca delle precedente e quindi chiede la
cessazione del contendere
Il Tar accoglie la richiesta ma condanna comunque il comune di Longobardi al pagamento sia dei tecnici sia delle spese legali
Insomma “mezzucci di dozzina” per prendere tempo e non pagare subito
Se siete proprio curiosi eccovi la sentenza:
N. 00910/2013 REG.PROV.COLL. N. 00795/2012 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 795 del 2012, proposto da “So.Ri.Cal spa” , rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Cioffi, Francesca Prisco e Gian Paolo Furriolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Paolo Furriolo, in Catanzaro, corso Mazzini, n. 269;
contro Comune di Longobardi, Sindaco del Comune di Longobardi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento dell’Ordinanza n 13/12 ex art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale il Comune di Longobardi ha ordinato alla ricorrente “di desistere dalla riduzione della fornitura idrica dovuta”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale all’adozione dell’ordinanza de quo ivi inclusa – per quanto occorrer possa – della relazione del settore tecnico del Comune (genericamente richiamata nell’ordinanza medesima, senza data e senza protocollo);
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 luglio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza n. 868 del 24 agosto 2012 con la quale il TAR Calabria ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare, sulla base dei consumi medi registrati nell’ultimo anno, se la riduzione della fornitura idrica alla quantità indicata nella nota della Sorical sia o meno sufficiente a soddisfare il fabbisogno minimo delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali ed il fabbisogno minimo della popolazione, onerando di tale incombente il Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, con facoltà di delega a docente munito di adeguata competenza in materia;
Considerato che, in data 5.2.2013, risulta essere stata depositata la relazione di CTU;
Considerato che, in data 21.5.2013, il Comune di Longobardi ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, dopo aver depositato l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 15.2.2013, dispositiva della revoca dell’epigrafata Ordinanza n. 13/2012;
Rilevato che, nel caso di specie, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa di parte ricorrente, con il sopravvenuto provvedimento di autotutela, risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
Ritenuto di dover liquidare la parcella dei CTU Prof. Ing. Paolo Veltri e dott. Ing. Attilio Fiorini Morosini, nella somma di €. 771,37 (euro settecentosettantuno/37), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi;
Ritenuto di poter liquidare le spese del presente giudizio nella somma complessiva di €. 1000 (euro mille), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a..
Condanna il Comune dei Longobardi al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1000 (euro mille)
Liquida il compenso per i CTU Prof. Ing. Paolo Veltri e dot. Ing. Attilio Fiorini Morosini, nella somma di €. 771,37 (euro settecentosettantuno/37), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente FF, Estensore ;Alessio Falferi, Primo Referendario; Emiliano Raganella, Referendario
Catanzaro 12/09/2013