BANNER-ALTO2
A+ A A-

Il Tar condanna il comune di Longobardi

Vota questo articolo
(0 Voti)

La storia è apparentemente quella dell’acqua ( leggi “So.Ri.Cal spa”), mentre, in realtà, è sempre quella dei “soldi”

Insomma i comuni non pagano la “So.Ri.Cal spa”, questa minaccia la riduzione della fornitura,il comune emana ordinanza sindacale intimando, a sua volta, alla “So.Ri.Cal spa” di non ridurre la portata.

Da qui il ricorso della “So.Ri.Cal spa” al TAR , la prima pronuncia del TAR che dispone una verificazione tecnica del fabbisogno minimo.

Poi alla fine il comune che emana una ordinanza di revoca delle precedente e quindi chiede la

cessazione del contendere

Il Tar accoglie la richiesta ma condanna comunque il comune di Longobardi al pagamento sia dei tecnici sia delle spese legali

Insomma “mezzucci di dozzina” per prendere tempo e non pagare subito

Se siete proprio curiosi eccovi la sentenza:

N. 00910/2013 REG.PROV.COLL. N. 00795/2012 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 795 del 2012, proposto da “So.Ri.Cal spa” , rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Cioffi, Francesca Prisco e Gian Paolo Furriolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Paolo Furriolo, in Catanzaro, corso Mazzini, n. 269;

contro Comune di Longobardi, Sindaco del Comune di Longobardi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento dell’Ordinanza n 13/12 ex art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale il Comune di Longobardi ha ordinato alla ricorrente “di desistere dalla riduzione della fornitura idrica dovuta”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale all’adozione dell’ordinanza de quo ivi inclusa – per quanto occorrer possa – della relazione del settore tecnico del Comune (genericamente richiamata nell’ordinanza medesima, senza data e senza protocollo);

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 luglio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’ordinanza n. 868 del 24 agosto 2012 con la quale il TAR Calabria ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare, sulla base dei consumi medi registrati nell’ultimo anno, se la riduzione della fornitura idrica alla quantità indicata nella nota della Sorical sia o meno sufficiente a soddisfare il fabbisogno minimo delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali ed il fabbisogno minimo della popolazione, onerando di tale incombente il Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, con facoltà di delega a docente munito di adeguata competenza in materia;

Considerato che, in data 5.2.2013, risulta essere stata depositata la relazione di CTU;

Considerato che, in data 21.5.2013, il Comune di Longobardi ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, dopo aver depositato l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 15.2.2013, dispositiva della revoca dell’epigrafata Ordinanza n. 13/2012;

Rilevato che, nel caso di specie, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa di parte ricorrente, con il sopravvenuto provvedimento di autotutela, risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;

Ritenuto di dover liquidare la parcella dei CTU Prof. Ing. Paolo Veltri e dott. Ing. Attilio Fiorini Morosini, nella somma di €. 771,37 (euro settecentosettantuno/37), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi;

Ritenuto di poter liquidare le spese del presente giudizio nella somma complessiva di €. 1000 (euro mille), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a..

Condanna il Comune dei Longobardi al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1000 (euro mille)

Liquida il compenso per i CTU Prof. Ing. Paolo Veltri e dot. Ing. Attilio Fiorini Morosini, nella somma di €. 771,37 (euro settecentosettantuno/37), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente FF, Estensore ;Alessio Falferi, Primo Referendario; Emiliano Raganella, Referendario

Catanzaro 12/09/2013

 

Redazione TirrenoNews

Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.

 

LogoTirrenoNews

Sito web: www.trn-news.it

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove è consentito

BANNER-ALTO2

I Racconti

Meteo - Longobardi

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy