La più recente sentenza relativa al divieto di accesso alle aree verdi degli amici dell’uomo è la n 359/2018 pubblicata il 16 marzo 2018 della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
Nella stessa leggiamo:
Ciò osservato in via principale quanto valla “forma” dell’atto adottato dall’A.C.,quanto al suo contenuto il Collegio non ha ragione di discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio,sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia,12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n.1752), secondo cui “l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte,con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione”
Tanto posto chiediamo al signor sindaco di verificare se esistano ordinanze similari nel comune di Amantea e stante la loro illegittimità di revocarle.