La Corte di Cassazione Sezione II civile con sentenza 10 marzo 2015 n. 4733 ha dichiarato illegittima la vendita di una abitazione senza la cessione contestuale del diritto all'uso del posto auto condominiale.
In sostanza la vendita di un’abitazione senza il diritto d’uso del posto auto condominiale è illegittima e può comportare la nullità dello stesso contratto.
Secondo la Cassazione, infatti, la normativa di riferimento (l’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942), disponendo la dotazione di parcheggi nelle costruzioni realizzate dopo l’1 settembre 1967, pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra la cubatura totale dell’edificio e gli spazi destinati a parcheggio, facendo sorgere in tal modo un diritto reale d’uso sugli stessi a favore di tutti condomini.
Dispone il detto articolo, così modificato dall'articolo 2 della legge n. 122 del 1989) che “ Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.”
In sostanza una abitazione di 100 metri quadrati, pari a cioè a 300 metri cubi, deve avere almeno 30 metri quadrati di parcheggio , cioè uno stallo di 5 metri per 6 metri.
Se non esiste tale parcheggio di dotazione la casa non è vendibile.