BANNER-ALTO2
A+ A A-

Fermo restando che per chi abbia vivo interesse è possibile la lettura( a piè dell’articolo) del testo integrale della sentenza dal Tar Calabria n 110/2014, ecco in primis la vicenda
Elezioni del 26 e 27 maggio 2013.

Vince la lista di Roberto Pizzuti con 922 voti; arriva seconda la lista di Antonio Staffa con 889; una differenza di 33 soli voti.

Ma Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, non ci stanno e rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo propongono ricorso, assunto al n 848 del 2013, contro il comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, nei confronti di Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, oltre che Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno.

Lamentavano i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.

Il Tar disponeva l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente, tra l’altro, di verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del votoassistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia statacorredata da certificazione medica.

Il Verificatore, in data 6.12.2013, ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati ed il collegio ha inviato il processo per la decisione alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014.

Relatore il giudice Falferi

Ed il collegio preliminarmente, rilevata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale lo ha dichiarato improcedibile.

Quanto invece al ricorso principale il collegio viste le risultanze della verificazione ha opinato per il suo rigetto “ per infondatezza” condannando i ricorrenti al pagamento delle spese per 2500 euro ij favore del comune ricorrente e per 854,42 euro per spese di verificazione.

In estrema sintesi il TAR ha dichiarato che «L’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume piena responsabilità giuridica; il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative».

Non è dato sapere se sarà proposto eventuale ricorso al CdS

Ed ecco la sentenza:

N. 00110/2014 REG.PROV.COLL. N. 00848/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da: Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Catanzaro, via De Gasperi n. 76/B;

contro

Comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

nei confronti di

Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno;

N. 00848/2013 REG.RIC. 17/01/14 20:32

per l'annullamento delle operazioni elettorali del Comune di San Lucido del 26 e 27 maggio

2013, del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 28.5.2013, dei verbali delle sezioni elettorali nn, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell’ammissione al voto assistito nelle suindicate sezioni, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i certificati di ammissione al voto assistito; con la previa rettifica, ove occorra, del risultato elettorale complessivo dalla lista n. 5 da n. 889 a n. 892 voti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Lucido e di Roberto Pizzuti e di Bruno Leverino e di Adelina Nesci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 gennaio 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, dopo aver premesso che il 26 e 27 maggio si erano tenute le elezioni nel Comune di San Lucido, esponevano che all’esito dello scrutinio era stato eletto Sindaco Pizzuti Roberto, della lista 1 “Viviamo San Lucido”, con n. 922 voti; la lista 5 “Leali per San Lucido”, con candidato Sindaco Staffa Antonio –quivi ricorrente – conseguiva n. 889 voti, con uno scarto di appena 33 voti dalla lista vincente.

Lamentavano, però, i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.

In particolare, i ricorrenti, denunciando la violazione del T.U. 570/60 – artt. 41 e 57, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità e falsità dei presupposti, la violazione dell’art. 29 della legge n. 104/1992, nonché la violazione del principio della personalità del voto, affermavano che per n. 16 elettori ammessi al voto assistito non era stato indicato (o era stato indicato in modo progressivo e, quindi, erroneo) il numero di iscrizione nella lista elettorale di Sezione, con conseguente illegittimità delle operazioni elettorali; i ricorrenti affermavano, altresì, che non risultavano allegati tutti i certificati medici, che quelli allegati erano privi di data, che le patologie erano indicate in modo del tutto generico, che in due casi (Bellomo Francesco e Lenti Giuseppina) non risultava indicata alcuna patologia, che in altri casi erano utilizzate espressioni generiche quali “ictus” ovvero “AVD” prive dell’idoneità legalmente richiesta e che, infine, nella Sezione n. 3 erano state illegittimamente annullate n. 3 schede recanti preferenze a Gioia ed a Sgroi, entrambi candidati nella lista n. 5, nello spazio della Lista n. 2 “una nuova alba per San Lucido” .

Resisteva in giudizio il Comune di San Lucido, il quale, puntualmente contestate le avversarie argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituivano in giudizio, altresì, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, che svolgevano anche ricorso incidentale con il quale rilevavano essersi verificata analoga ipotesi di voti espressi a favore di alcuni candidati lungo lo spazio di altra lista, in particolare con riferimento a n. 4 voti a scapito della Lista n. 1 “ViviAmo San Lucido”, nella Sezione 1, Sezione 4, Sezione 5 e Sezione 6; evidenziavano, altresì, la mancata attribuzione di due voti alla Lista 1, nella Sezione 1, per contrassegno apposto anche sullo spazio della Lista

Il Collegio ravvisava l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente:

-verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del voto assistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia stata corredata da certificazione medica;

-verificare l’esistenza di n. 3 schede nulle, nella Sezione n. 3, recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia, espresse nello spazio della Lista n.

-verificare la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 1, alla candidata Amalia Gnisci (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 5; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 4, al candidato Bruno Liverino (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 5, al candidato Bruno Liverino (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 6, al candidato Fabio Cesario (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 4;

-verificare la mancata assegnazione, nella Sezione 1, di due voti alla Lista 1 per presunta non corretta apposizione del contrassegno (invadente lo spazio della Lista 2).

In data 6.12.2013, il Verificatore ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati.

Con memoria depositata in data 16.12.2013, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, alla luce degli esiti della disposta verificazione, hanno rinunciato al ricorso incidentale.

Alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014, il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente, si rileva che, considerata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale, questo va dichiarato improcedibile.

Quanto al ricorso principale, si osserva che i ricorrenti, in buona sostanza, denunciano plurime illegittimità con riferimento all’espressione del voto assistito di n. 33 elettori.

Dalla disposta verificazione è risultato quanto segue:

-quanto alla sezione 1, dal verbale risulta che n. 10 elettori hanno votato con accompagnatore; inoltre, è riportato il nominativo di un elettore non deambulante della sezione n. 5 che ha votato nella sezione n. 1; dal verbale risulta, altresì, in riferimento all’Ufficio distaccato della sezione 1 relativo al voto domiciliare, che n. 3 elettori sono stati ammessi al voto con accompagnatore. Il Verificatore ha, inoltre, accertato che nei rispettivi verbali sono stati rinvenuti n. 6 certificati medici, mentre gli altri 8 elettori risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;

-quanto alla sezione 2, dal verbale emerge che un elettore è stato ammesso al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;

-quanto alla sezione 3, dal verbale risulta che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; di questi tre risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD” e due con certificato medico;

-quanto alla sezione 4, dal verbale risulta che n. 3 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;

-quanto alla sezione 5, risulta dal relativo verbale che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;

-quanto, infine, alla sezione 6, dal relativo verbale emerge che hanno votato n. 9 elettori con accompagnatore; risultano, altresì, n. 7 certificati medici; per altro elettore risulta riportato il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione e per l’ultimo elettore manca la certificazione.

Ebbene, le risultanze della disposta verificazione non possono che condurre al rigetto del ricorso principale per infondatezza.

Si osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 41 comma 8, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dopo la modifica apportata dall’art. 9, legge 11 agosto 1991, n. 271, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria ocale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2013, n. 297; id. 6 luglio 2012, n. 3960; id. 16 settembre 2011, n. 5169; id. 29 marzo 2011, n. 1929; id.12 giugno 2009, n. 3683; quest stesso Tribunale, sez. II, 2 luglio 2010, n. 1427; id. 1 luglio 2010, n. 1412; id. 5 novembre 2009, n. 1190; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 novembre 2011, n. 1904; TAR Toscana, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 191; TAR Molise, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 1342; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 novembre 2009, n. 573); il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche.

Giova aggiungere che l’ultimo comma del citato art. 41 precisa che "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni".

La disposizione, ai fini di cui trattasi, va letta congiuntamente a quanto stabilito al comma 6 in cui l’esibizione del certificato sanitario è testualmente definita come "eventuale".

Ne discende che, in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il presidente del seggio ha il potere di contestare l'infermità fisica che autorizza il voto assistito.

Dalla disposta verificazione, è emerso che, con riferimento alla sezione n. 1, dei complessivi 14 elettori che hanno votato con l’accompagnatore, 6 hanno presentato certificato medico e i restanti risultano aver votato ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo 41, in quanto il diritto al voto assistito risultava annotato sulla tessera elettorale. Difatti, la sigla "AVD", riportata dai relativi verbali nella indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore", costituisce proprio il "simbolo o codice" attestante il diritto al voto assistito riportato sulla tessera elettorale.

Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la sezione n. 2 (1 elettore con accompagnatore con la sigla “AVD”) e la sezione n. 3 (5 elettori con accompagnatore, di cui 3 ammessi al voto mediante indicazione dellasigla “AVD” e 2 con certificato medico).

Con riferimento alla sezione n. 6, sono risultati 9 elettori con accompagnatore e 7 certificati medici allegati (per i restanti due elettori non è stato allegato il certificato medico).

Quanto alle restanti sezioni n. 4 e 5, risultano complessivamente 8 elettori con accompagnatore, con riferimento ai quali è stato indicatonome del medico che avrebbe rilasciato il certificato non allegato.

Dunque, emerge in modo evidente che le espressioni di voto assistito di cui alle sezioni n.1, 2 e 3 risultano del tutto conformi alla disciplina di settore, invocata dai ricorrenti; parimenti è a dirsi con riferimento a – quanto meno – sette (dei nove totali) elettori con accompagnatore che hanno espresso il voto nella sezione n. 6, e con riferimento ai quali è stato allegato il relativo certificato medico.

Ebbene, considerato che lo scarto tra la lista dichiarata vincitrice e quella dei ricorrenti è stato di 33 voti, risulta del tutto superfluo occuparsi delle residue ipotesi di voto assistito, dal momento che, in ogni caso, non sarebbe superata la c.d. prova di resistenza.

Sempre sotto questo profilo, con riferimento alla denunciata mancata indicazione del numero di iscrizione nella lista elettorale, si rileva che, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla effettiva e sostanziale rilevanza della irregolarità in questione, dal verbale della sezione n. 1, nella quale hanno votato dieci elettori con accompagnatore, prodotto in allegato alla verificazione, emerge la corretta compilazione della colonna relativa al numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione: anche in tal caso, pertanto, eventuali irregolarità nelle altre sezioni, ove accertate e rilevanti, non potrebbero condurre a vincere la prova di resistenza.

Quanto, infine, agli esiti della verificazione relativamente al secondo quesito indicato da questo Tribunale nell’ordinanza n. 923/2013, si rileva che, nella sezione n. 3, non sono state rinvenute schede nulle recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia espresse nello spazio della Lista n. 2 come asserito in ricorso; è stata, invece, rinvenuta una scheda nulla riportante nel riquadro della Lista n. 4 i suddetti nominativi. Anche in talcaso, però, le censure formulate in ricorso non sarebbero idonee a superare la prova di resistenza e, conseguentemente, non risultano sorrette, in concreto, da un effettivo, sottostante interesse di parte.

In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.

Le spese per l’attività svolta dal Verificatore, determinate in complessivi euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42), come da nota del 26.11.2013 della Prefettura di Cosenza, sono poste a carico di parte ricorrente.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:

-respinge il ricorso principale;

-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

-condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore del Comune resistente e in complessivi euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore dei contro interessati complessivamente considerati;

-pone a carico di parte ricorrente principale le spese della verificazione quantificate in euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Leggi tutto... 0

Ecco il testo integrale:

“Nei giorni scorsi, la stampa e anche i social network hanno riportato informazioni riguardanti le discariche che il Comune di Lago e l’Assessorato regionale all’Ambiente stanno per realizzare, nonché notizie su una presunta discarica che sarebbe stata sequestrata dalla Polizia provinciale.

Sono informazioni mistificanti e notizie prive di fondamento.

E’ mio dovere, quale Sindaco del Comune di Lago, informare correttamente i miei concittadini e le popolazioni dei Paesi vicini su come stanno effettivamente le cose.

Intanto, comunico che sono previsti due convegni, uno nel Comune di Lago e l’altro nel Comune di Amantea, con l’intervento dei progettisti e di esperti del settore.

1. “La discarica abusiva sequestrata di circa 2.000 mq in località Giani”: non si tratta di nessuna discarica, ma soltanto di materiale ingombrante depositato abusivamente da persone non identificate. Per essa, l’Amministrazione comunale in data 19/12/2013, protocollo 3867, ha incaricato la società “Ecologia e Servizi” di Girifalco del ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti. In data 20/12/2013, la suddetta “discarica” veniva sequestrata dalla Polizia provinciale, e in data 24/12/2013 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola non convalidava il sequestro effettuato dalla Polizia provinciale, disponendo l’immediato dissequestro da eseguire entro la stessa giornata del giorno 24 dicembre 2013, al fine di consentire all’Amministrazione comunale la bonifica del sito, peraltro già concordata con l’Impresa specializzata.

Le notizie riportate a mezzo stampa, inclusa quella fornita dall’emittente TELE TEN in data 7 gennaio 2014 a proposito di una discarica sequestrata a Lago (mentre, in realtà, sulla stessa si stava procedendo alla bonifica) sono, quindi, infondate, pretestuose e false.

Attualmente l’area è stata bonificata e si sta provvedendo a recintarla in modo che fenomeni di malcostume simili a quello evidenziato non abbiano più a verificarsi.

2.La vecchia discarica. Anche riguardo ad essa sono state scritte molte inesattezze, tra cui la lettera che il Comitato civico De Grazia ha indirizzato al Sindaco di Aiello Calabro e al sottoscritto, nella quale sostiene che la bonifica non è stata effettuata.

Devo dire con molto rammarico che il signor Gianfranco Posa, firmatario della missiva, ignora che il Comune di Lago ha eseguito un Piano di caratterizzazione dal quale non è emersa la presenza di nessun materiale nocivo o inquinante da rendere necessaria la bonifica del sito.

L’ARPACAL di Cosenza, infatti, nel suo parere riguardo all’analisi del rischio, attesta quanto segue.

A) I risultati analitici dei campioni prelevati ed analizzati separatamente dal laboratorio RST SRL e dai laboratori dell’ARPACAL del Dipartimento di Cosenza sono stati confrontati. La validazione dei dati analitici è stata effettuata secondo le procedure previste dalla legge e protocolli stabiliti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell’Ambiente.

B) Si esprime parere favorevole sulle conclusioni raggiunte a seguito della caratterizzazione del sito e dei risultati dell’analisi del rischio del sito. Sebbene sia stata perseguita l’analisi più cautelativa, l’analisi del rischio non ha comportato il superamento della CSR per il paramento stagno; pertanto, non risulta necessario procedere alla bonifica della matrice del suolo.

A questi fatti documentati bisogna riferirsi, se si vuole evitare di diffondere notizie infondate, idonee a generare un allarme ingiustificato nelle popolazioni.

3. La nuova discarica. L’idea di realizzare una nuova discarica nel territorio del Comune di Lago risale all’anno 2008, quando l’on. Loiero presiedeva la Giunta regionale e il dottor Giuseppe Graziano era il dirigente del settore.

Il Comune di Lago ottenne un primo finanziamento di 200.000 euro per la progettazione. Venne emanato un bando nazionale, a conclusione del quale i lavori di progettazione e direzione lavori vennero affidati a GEOSTUDIO di Torino, specializzato nella progettazione di discariche in Europa e in Italia.

La progettazione seguì tutte le fasi previste dalla legge (preliminare, definitivo ed esecutivo), ottenendo tutte le autorizzazioni di carattere tecnico – ambientale.

Del progetto ne erano a conoscenza gli amministratori del comprensorio e i cittadini, dato che esso, come per legge, venne pubblicato su un quotidiano locale e sul BURC.

D’altra parte, i contenuti e le finalità del progetto medesimo vennero divulgati e discussi nel corso di incontri e convegni pubblici tenuti nella sala consiliare del Comune di Lago e ampiamente ripresi dalla stampa locale.

Nel corso dell’ultimo di tali pubblici incontri, tenutosi il 27 ottobre 2013 a Lago con l’intervento dell’Assessore regionale all’Ambiente on. Pugliano e di quasi tutti gli amministratori del comprensorio, è stato illustrato il progetto da parte dei tecnici redattori.

L’intervento in questione è stato riportato nei diversi Piani triennali delle Opere pubbliche sottoposti all’esame e approvazione del Consiglio comunale.

Desta sconcerto il fatto che oggi la minoranza consiliare di questo Comune chieda atti all’Ufficio tecnico, dimenticando che tali atti giacciono al Comune da quasi quattro anni e che, nel frattempo nessuno si è preoccupato di richiederli o di consultarli!

Oggi, che siamo alla fine di un operoso percorso pluriennale, ci si scopre ambientalisti (di facciata) e ci si dice contrari alla realizzazione della discarica, prospettando ai cittadini catastrofi ambientali e sciagure irreparabili, assumendo posizioni strumentali e pretestuose: strumentali, perché finalizzate a creare allarmismi ingiustificati, e pretestuose perché finalizzate alla mistificazione.

Si sostiene, tra l’altro, che la discarica è vicina al fiume Oliva, mentre essa dista da esso in linea d’aria circa un chilometro e mezzo.

Il Corriere di Calabria riporta il Comune di Lago come appartenente alla provincia di Crotone: tutto ciò perché nella testata del Piano di monitoraggio e controllo, a causa di un refuso informatico, si faceva riferimento ad un’impresa di Crotone, affermando, gravemente, che “la discarica di Lago aveva ottenuto i pareri manomettendo la documentazione”. Fatto gravissimo, quest’ultimo, perché il Piano di monitoraggio e controllo è costituito da molte pagine e non soltanto dal frontespizio, del resto prontamente rettificato dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente, come acquisito agli atti del Comune in data 10/12/2013, protocollo n. 3754.

La discarica è progettata in modo che non possono essere smaltiti rifiuti pericolosi e con materiali tecnologicamente avanzati, brevettati e sicuri, utilizzati in altri impianti in Italia e in Europa. Inoltre, è prevista l’installazione presso il sito di un portale radiometrico in prossimità del sistema di pesa. E’ anche prevista la predisposizione di una telecamera di sorveglianza per il controllo di eventuali anomalie che dovessero insorgere all’interno del sito di discarica.

Non posso rispondere, in questa sede, a tulle le inesattezze che sono state scritte.

Mi riservo di farlo nei prossimi Convegni pubblici, invitando a partecipare ad esso tutti coloro che desiderano avere un’informazione più completa e corretta.

Comunque, l’intera opera può essere esaminata anche attraverso il portale del Comune di Lago.

L’assessore regionale on. Pugliano, nel Convengo del 27 ottobre scorso, ha richiamato le emergenze del sistema ambientale calabrese e ha dato atto al Sindaco di Lago di essere stato un pioniere e di avere affrontato la tematica ambientale con coraggio e lungimiranza. In quell’occasione, l’assessore Pugliano affermò anche che “Noi abbiamo ereditato un sistema frutto di una pluriennale gestione commissariale straordinaria e caratterizzato da alti costi, inefficienza e squilibrio tra le diverse aree della nostra regione. Voglio dare atto che il Comune di Lago è tra quei pochi Comuni che è realmente impegnato a rimuovere due gravi cause ostative ad una moderna politica ambientale: la psicosi delle popolazioni (spesso alimentata a sproposito) e la pretesa di produrre rifiuti in casa propria per poi smaltirli altrove”.

Desidero assicurare che il Comune di Lago continuerà ad operare con una attenzione peculiare alla tutela ambientale, alla salute dei cittadini e alla sicurezza del territorio.

Lago, 16 gennaio 2014                               - Architetto Vittorio CUPELLI, Sindaco di Lago

Leggi tutto... 0

Perviene da un nostro lettore, che ringraziamo, la seguente notizia che provvediamo a parteciparvi.

" Gentile redazione, voglio condividere con voi una notizia che purtroppo desta preoccupazione. Nella nottata tra giovedì e venerdì dei balordi hanno tranciato e rubato diverse centinaia di metri di cavo Telecom lungo la strada provinciale Lago- Greci.

Sta di fatto che tutta la periferia a sud di Lago è senza collegamento e internet.

Le frazioni sono per lo più popolate da anziani e immagino il loro disagio qualora fossero sprovvisti di cellulare o poco avvezzi a questo mezzo di comunicazione.

Si spera che Telecom risolva il problema nel più breve tempo possibile per diminuire i disagi e le forze dell'ordine vigilino per scongiurare questo nuovo business.

Cordiali saluti, Mauro Martillotto."

NdR.Ci uniamo anche noi all’auspicio che la Telecom provveda come dovuto all’immediato ripristino delle indispensabili comunicazioni.

E lo facciamo ricordando i messaggi di fumo degli indiani

Leggi tutto... 0
BANNER-ALTO2
© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy