Dopo aver letto l'articolo pubblicato su Tirrenonews riguardante il decreto di nomina della Staff del Sindaco Prot. 11222 del 30 Giugno 2015 che nomina il componente dello staff del Sindaco per quanto riguarda il settore manutentivo a Campora San Giovanni , per la passione che mi lega alla politica e dato che già in passato in occasione dell'erroneo dell'inserimento del Dott. Sabatino nel medesimo staff avevo affrontato l'argomento, ho deciso di chiarire ulteriormente la vicenda anticipando però che anche secondo il mio modo di vedere quel decreto andrebbe ritirato in autotutela.
Per comprendere meglio la questione riporto integralmente la norma che consente al sindaco di nominare lo staff :
Art. 90 D.lgs 267/2000
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.
In sintesi
Il Sindaco può nominare l'ufficio di staff o utilizzando i dipendenti dell'ente oppure in caso di mancanza di professionalità specifiche all’interno dei ruoli del personale comunale è possibile ricorrere ad ausili esterni utilizzando collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ai collaboratori assunti a tempo determinato va applicato il contratto collettivo nazionale (per gli altri collaboratori di staff è stato fatto) .
In conseguenza di quanto sopra riportato ribadisco , al rapporto che si instaura tra l'Ente ed il componente dell'ufficio di staff OBBLIGATORIAMENTE si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali compreso il relativo trattamento economico, e per tale motivo deve ritenersi inconciliabile con la normativa vigente quanto riportato nel decreto oggetto di attenzione, del rapporto di lavoro gratuito, in assenza peraltro di contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria.
È palese quindi (e sarebbe strano se non lo fosse stato) che non si può essere incaricati a titolo di volontariato e/o gratuito negli enti pubblici.
A sostegno di tale interpretazione anche un parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.155/2014/PAR del 5 giugno 2014 la quale sottolinea <<che il lavoro volontario e gratuito è ammesso nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge (come ad esempio per il lavoro svolto a favore delle organizzazioni di volontariato) mentre l’inserimento di un soggetto nell’organizzazione pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con la conseguenze di legge che si ricollegano alla instaurazione ad un “rapporto di servizio”; per tale ragione, infatti, l’art.90 TUEL prevede che il rapporto contrattuale che può essere instaurato dall'ente locale con i componenti degli uffici di supporto è quello tipico del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale si applicano integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali>>.
In conclusione le incongruenze e le criticità sopra evidenziate a mio parere potrebbero essere foriere di ingenti danni di natura economica all'ente in relazione all'eventuale e legittima futura richiesta da parte del componente dell'ufficio di staff del riconoscimento del lavoro dipendente a tutti gli effetti giuridici ed economici prescindendo da quanto riportato dal decreto di nomina.
Per tali motivi e alla luce della menzionata sentenza della Corte dei Conti ritengo che sarebbe opportuno annullare immediatamente il decreto di nomina e di procedere se si vuole ulteriormente incrementare l'ufficio dello staff del sindaco (quindi aumentare ulteriormente le già cospicue spese dell'ufficio del Sindaco) a provvedere secondo le norme. Andrea Ianni Palarchio
PS. Ci viene chiesto di avere( e dare, cioè scrivere) il nome dei dipendenti comunali che operano su Campora San Giovanni ed il cui controllo dovrebbe essere effettuato dal sig Viola di cui al decreto sindacale atteso che se non ci fossero dipendenti il sig Viola dovrebbe controllare il personale delle cooperative, competenza questa esercitabile teoricamente solo dall’ufficio che ha conferito l’incarico e solo in presenza di elenco delle competenze quotidiane richieste alle cooperative (SIC), salvo a ritenere che vengano irritualmente dati incarichi giornalieri non rientranti nell’ottica dei rapporti tra ENTE-COOP.
Ci viene anche chiesto se il sig Viola subisse danni a causa della guida di un mezzo comunale chi lo ripagherebbe? E chi pagherebbe ancora gli eventuali danni a terzi provocati dal sig Viola vista la mancanza di rapporto di lavoro con il comune?