Con l’Imu 2020 ai Comuni viene riattribuita un’ampia potestà regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell’Ici ma non riproposta nella vecchia Imu.
Il termine
I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento. La delibera sulle aliquote è obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova Imu. La delibera regolamentare non è invece obbligatoria, o meglio il regolamento comunale va approvato non per “copiare” quanto già previsto dalla normativa, ma quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti come quelli ora previsti nel comma 777 della legge 160/2019, fermo restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997.
I versamenti
Tra le varie possibilità previste dal comma 777 ci sono quelle di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. In quest’ultimo caso però andrebbe chiarito se la possibilità può riguardare anche il versamento dell’Imu statale.
I rimborsi
È riproposta la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell’imposta pagata per le aree che successivamente diventano inedificabili. Si tratta di previsione molto importante perché, come noto, un’area è fiscalmente edificabile già con l’adozione dello strumento urbanistico, ma tra adozione e approvazione definitiva spesso le aree tornano ad essere agricole.
Le aree fabbricabili
I Comuni potranno deliberare valori di riferimento per le aree fabbricabili e limitare il loro potere di accertamento qualora l’imposta sia versata considerando i valori deliberati, e ciò anche con l’intento di ridurre il contenzioso.
Si precisa che l’identica disposizione Ici è stata più volte interpretata dal giudice di legittimità nel senso che nell’ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti o perizie) il Comune rimane comunque legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente (da ultimo, Cassazione 25245/2019). Sicché sarà importante per il Comune precisare bene nel regolamento i confini di applicabilità di tale disposizione.
Esenzioni e comodato
Completamente nuova è invece la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune, o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
Sulla base di questa disposizione, ad esempio, potrà disporsi l’esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, Province, Regioni o anche ad enti non commerciali, a condizione che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del comodatario. Peraltro la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, sicché potranno accedere all’esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del Dlgs 504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020.