Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione della bolletta acqua è abbreviata da 5 a 2 anni, lo chiarisce una delibera dell’Arera numero 547/2019/R/idr, che indica i termini e la decorrenza. La legge del 27 dicembre 2017 numero 205 è intervenuta in merito alla prescrizione del corrispettivo dovuto per utenti: domestici, professionisti e microimprese.
Prescrizione bollette acqua entro due anni
Dal 1° gennaio 2020 le bollette acqua subiscono una riduzione dei termini di prescrizione da cinque anni si passa a due anni. La normativa prevede che tale disciplina si applichi alle:
- fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020 (articolo 1, comma 10);
- solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell’utente (articolo 1, comma 5).
Nel secondo caso le autorità dispongono i seguenti obblighi.
In caso di responsabilità del gestore
Il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi risalenti a più di due anni (tramite due modalità alternative: invio di una fattura unica o di una fattura contenente esclusivamente gli importi prescritti). In particolare, il gestore integra la fattura contabilizzante consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale contenente:
- un avviso testuale standard, invitando alla compilazione dell’apposito modulo;
- gli importi oggetto di prescrizione;
- una sezione recante un format per eccepire la prescrizione (disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico);
un recapito del gestore (fax, posta) e un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione necessaria. Gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito).
In caso di responsabilità dell’utente finale
Il gestore integra la fattura recante tali importi con una pagina iniziale contenente:
- un avviso testuale;
- l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
- la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente;
- una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore, indicando un recapito del gestore (fax, posta) a cui far pervenire il reclamo. Nella risposta al reclamo il gestore dovrà dettagliare gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all’utente finale la tutela dei propri diritti.