BANNER-ALTO2
A+ A A-

Amantea e gli impiegati al freddo di serie B. La sentenza della Cassazione.

Vota questo articolo
(0 Voti)

Almeno quando fa freddo.

La storia della climatizzazione del municipio di Amantea si perde nella notte dei tempi

C’era quella in cui tutti e due i palazzi erano senza riscaldamento autonomo e quando le dipendenti( in particolare) accendevano le stufe elettriche saltava lo stotz e mancava l’energia elettrica così che nemmeno i pc funzionavano.

Poi venne il sindaco La Rupa che fece attivare il sistema di riscaldamento generale dei due stabili

Ora invece i due stabili determinano impiegati di serie A e di serie B

Di serie A sono quelli dello stabile a nord, di serie B sono quelli dello stabile a sud, cioè l’antico municipio

Nella vecchia Pretura l’ impianto di riscaldamento funziona.

Nel vecchio municipio, invece, l’ impianto di riscaldamento non funziona.

Ed alcuni dipendenti di serie B dopo aver chiesto inutilmente la dotazione e l’uso di stufette elettriche se ne vanno a casa per evitare di ammalarsi

Ancora oggi sembra che accendendo le stufette elettriche scatti lo stotz e si interrompa l’uso dei PC.

A tal proposito ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, n 6631 del 1 aprile 2015, n. 6631 la quale stabilisce che “ nei confronti del datore di lavoro esiste un preciso obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei prestatori di lavoro e di assicurare che i locali dell’azienda siano in condizioni tali da permettere agli stessi di adempiere le prestazioni contrattuali cui sono obbligati, non subendo nocumento alla propria salute.

Nel caso in esame, un gruppo di lavoratori si asteneva dallo svolgere le proprie mansioni lavorative a causa della bassa temperatura dei locali di lavoro, dovuta al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e al fatto che l’edificio aziendale era privo di una parete, rimossa per l’installazione di una nuova uscita d’emergenza. In questo modo, l’aria fredda dell’esterno non incontrava ostacoli nell’accedere in tutto il complesso aziendale, riducendo sensibilmente la temperatura interna. In seguito a tale condotta dei dipendenti, il datore di lavoro tratteneva la retribuzione corrispondente al periodo di astensione, contestando l’inadempimento dei lavoratori astenuti.

I lavoratori ricorrevano in giudizio chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro e la condanna alla corresponsione della retribuzione trattenuta.

Il Tribunale accoglieva la domanda dei lavoratori, con una sentenza che, appellata, era confermata anche dalla Corte d’appello. In particolare, la Corte territoriale rilevava come “l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro”.

Avverso tale sentenza, il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che il locale adibito a luogo di lavoro fosse adeguatamente riscaldato e che il malfunzionamento del sistema di riscaldamento riguardasse locali dell’azienda diversi da quelli in cui i lavoratori prestavano le proprie mansioni.

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del datore di lavoro e confermato la sentenza impugnata, ritenendo la motivazione della stessa“congrua e corretta”, essendo esente da censura il giudizio sulla idoneità del luogo di lavoro, di competenza del giudice di merito.

I giudici hanno rilevato come esista un obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la tutela della salute psico-fisica dei propri dipendenti e collaboratori che ha la sua fonte direttamente nella legge, in particolare nell’articolo 2087 del Codice Civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”) a norma del quale: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nel caso in cui si prospetti la violazione di tale obbligo, che grava sul datore di lavoro, la controparte contrattuale (il lavoratore) è legittimato a non eseguire la propria prestazione eccependo l’inadempimento e, al tempo stesso, mantiene il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

In conseguenza di ciò, se il datore di lavoro non garantisce un ambiente di lavoro salubre e tale da non recar danno alla salute dei lavoratori, questi sono legittimati ad astenersi dall’eseguire le proprie mansioni e a ottenere comunque la retribuzione dovuta.

Ultima modifica il Mercoledì, 11 Gennaio 2017 13:19
Redazione TirrenoNews

Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.

 

LogoTirrenoNews

Sito web: www.trn-news.it

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove è consentito

BANNER-ALTO2

I Racconti

Meteo - Amantea

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy