Iniziamo la pubblicazione di una serie di informazioni per chi volesse governare BENE la nostra Amantea.
Il presupposto è che gli incarichi delle opere pubbliche non sono dati a seguito di concorso, tantomeno pubblico, e cioè in relazione alla qualità progettuale , ma per una mera spartizione politica.
Ed ovviamente alla scelta può non corrispondere la qualità del soggetto, così che talvolta( molto talvolta) possono esistere errori di progettazione.
Inoltre ( e spesso ad aggravare la situazione) possono verificarsi anche errori nella Direzione dei lavori.
Ma il legislatore ha posto un limite a questa possibile infinita e grave catena di errori, statuendo il collaudo delle opere.
In sostanza l’appaltante che deve pagare i lavori deve verificarne non tanto la rispondenza al progetto quanto la idoneità alle funzioni alle quali l’opera è destinata così verificando anche la qualità della esecuzione ed il rispetto delle regole dell’arte.
Stante questa responsabilità l’appaltatore che si accorge degli errori progettuali o direzionali se non vuole responsabilità dirette DEVE esprimere il suo preventivo dissenso.
Si tratta di regole usuali speso richiamate da sentenze varie
Per ultimo quella della Corte di Cassazione che con sentenza n.15711 del 21.06.2013 ha stabilito che l'appaltatore è tenuto ad eseguire sempre un lavoro a regola d'arte ed è responsabile anche per i vizi derivanti da errori di progettazione e Direzione Lavori se, una volta accortosi del vizio, non abbia provveduto tempestivamente ad informare il committente esprimendo il suo dissenso.
Insomma la responsabilità dell'appaltatore non è solo oggettiva, ma si estende anche ad errori progettuali se egli non mette in atto tutti gli accorgimenti necessari a rendere l'opera appaltata in grado di soddisfare pienamente la funzione per cui quest'ultima è stata richiesta, usando tutte le sue conoscenze specifiche richieste nel settore.
La stessa Corte ha ribadito anche quanto previsto in materia di appalto dall'art. 1665 del Codice Civile, che prevede come presupposto dell'accettazione del progetto da parte del committente la consegna dell'opera finita e la presa in consegna di quest'ultimo senza riserve, anche se non ha provveduto alla verifica.
E’ ovvio che se il committente viene a conoscenza tardiva della inidoneità delle opere anche prese in carico può comunque citare per danni i responsabili.
In questa individuazione molto possono fare i cittadini con un alto senso di voluto rispetto della legge. E questo anche quando in comune si sia disattenti.