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“Io sono innamorato del mio compagno. Una persona innamorata cosa può pensare di più bello se non coronare il proprio amore con una cerimonia di fronte alla comunità, alla famiglia e agli amici? Mi piacerebbe poter aver diritto anche alla cerimonia, forse sarò un pò tradizionalista…”.

Così Nichi Vendola risponde a Radio Due ribadendo la volontà di sposare il suo compagno.

VENDOLA SI VUOLE SPOSARE – Poco tempo fa il leader di Sel aveva già dichiarato la sua volontà in un’intervista a Vanity fair: ‘C’e’ una data di nozze fissata? Magari in Canada, Paese di origine del suo compagno, dove le nozze gay sono legali dal 2005?’.

‘Nessuna data, ma mi piacerebbe – risponde Vendola – farlo nella mia terra.

FINCHE’ MORTE NON VI SEPARI - Nell’intervista si chiedeva a Vendola, tra l’altro, se ‘non può bastare una legge dello Stato che tuteli i diritti delle coppie di fatto’. ‘

E’ anche bello – rispondeva – costruire un momento solenne di festa, di assunzione di responsabilità di fronte alla propria comunità. La ritualizzazione dei progetti d’amore appartiene alla storia della civiltà. I sogni d’amore si coronano con i fiori d’arancio, il lancio dei confetti e anche dentro un rito fatto di parole impegnative. Quelle dette sull’altare dal prete: ‘Nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non vi separi”. byGiornalettismo

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Ci perviene questa lettera( omettiamo il nome ed indichiamo le sole iniziali per la privacy):

Eurocredit di Pelle Curto Mara, nel comune di Amantea arrivano raccomandate da pagare subito 120 euro oppure recarsi ad Agrigento dal giudice di pace per 1 bolletta insoluta dicembre 2002, eurocredit di Curto Pelle Mara Agrigento,telefonia LTS ,ho esposto denuncia alla guardia di finanza Amantea con esibizione bollette telecom 2002 pagate, truffe che dopo 11 anni non possono chiedere nulla, e dal giudice di pace si va' al punto dove è successo il caso,cioè Amantea, saluti L. M.).

Come nostra abitudine abbiamo fatto le ricerche necessarie ( già comunicate al nostro utente del sito www. amantea.net o www.tirreno.news.it) scoprendo che si tratta di un ennesimo tentativo di spillare soldi con metodi inaccettabili e già sanzionati dall’Autorità Garante per il Mercato con la seguente sentenza.

“PS8302 - EUROCREDIT-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24119


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;


SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;


VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);


VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;


VISTO il proprio provvedimento del 9 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;


VISTI gli atti del procedimento;


I. LE PARTI

  1. 1.Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
    2. Unione Nazionale Consumatori, Comitato di Palermo, in qualità di segnalante.
  2. 2.3. Confconsumatori, in qualità di segnalante.
  3. 3.4. Federconsumatori, in qualità di segnalante.


II. LA PRATICA COMMERCIALE

  1. 4.Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, che - al fine di recuperare presunti crediti, alcuni apparentemente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti. Dalle segnalazioni agli atti, inoltre, risulta che detti atti di citazione, indicanti un giudice incompetente per territorio, una volta inoltrati ai consumatori non sarebbero poi stati iscritti a ruolo.
  2. 5.In particolare, le Associazioni dei consumatori parti del presente procedimento hanno inoltrato diverse richieste di intervento, riscontrando di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti non esigibili.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

  1. 1)L’iter del procedimento
  2. 6.In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8302 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
  3. 7.In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’aggressività della condotta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio - mediante solleciti aggressivi sotto forma di azioni legali, anche promosse presso sedi giudiziarie incompetenti per territorio - potendo indurre il consumatore a corrispondere il pagamento richiesto, anche se non dovuto, al fine di evitare le eventuali maggiori spese connesse alla difesa in giudizio.
    9. Il professionista, in data 31 luglio 2012, ha dato parziale riscontro alla richiesta di informazioni riportata nella comunicazione di avvio del procedimento.
    10. In data 2 novembre 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) I riferimenti normativi

  1. 8.11. L’articolo 33 del “Codice del Consumo” - comma 1 e 2, lettera u) - lascia desumere che, nei contratti conclusi tra professionista e consumatori, il Foro competente sia quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, presumendo come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che dispongano come sede del Foro competente sulle controversie una località diversa.

L’articolo 2946 del codice civile prevede, quale “prescrizione ordinaria”, che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (...), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, fermo restando che laprescrizione può essere interrotta, ai sensi degli artt. 2943 cc e 2944 cc, da parte del titolare o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. L’articolo 2948 cc, che maggiormente interessa le fattispecie in questione, specifica, invece, che “si prescrivono in cinque anni: (...) gli interessi (...) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (...).

3) Le evidenze acquisite
13. Nel corso del procedimento, durante il quale il professionista ha trasmesso, con riferimento a diversi consumatori, copia dei contratti sottoscritti con la società LTS, delle fatture emesse nonché degli atti di citazioni inoltrati, si è rilevato:

  • l’incompetenza territoriale del giudice adito nei diversi atti di citazione in quanto diverso da quello di residenza o domicilio dei consumatori interessati. Dalla documentazione agli atti, in particolare, ad integrazione delle segnalazioni delle associazioni volte a rappresentare l’ampia diffusione del fenomeno, risultano pervenuti una ventina di atti di citazione comprovanti l’incompetenza territoriale [Doc 1; doc 7; doc 10; doc 16; doc 17; doc 20; doc 21; doc 22.];
  • che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo, operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003) - e che, alla luce delle segnalazioni agli atti, si riferiscono, in realtà, a fatture già pagate o non pagate per la mancata attivazione/erogazione dei servizi telefonici in questione oppure a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS - sono presumibilmente prescritti;
  • che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo.


IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
14. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, presumibilmente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti.
15. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
16. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su “qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata”.
17. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.
18. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
19. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
21. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l’atto di avvio di un procedimento giudiziario sostanzialmente infondato e temerario riguardante presunti crediti non esigibili.
22. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal settembre 2011 all’ottobre 2012.
Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività di recupero crediti svolta dal professionista;

DELIBERA


a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Cosa fare, allora?. Intanto non pagare e poi andare con la lettera e questa sentenza dalla più vicina Forza di polizia od alla più vicina Procura e denunziare il tutto.

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Difficile salvare questa Italia! Perché,poi? Sentite questa sul Monte Paschi di Siena ( e senza far conto chi sia vicino, da quale partito sia governata od altre cose del genere; tanto sembrano e forse sono tutti gli stessi!) e chiedetevi se sia una cosa giusta che lo Stato dia soldi ( sangue del popolo) a bassissimo interesse alle banche per salvarsi dai loro imbrogli e poi le banche comprino con quei soldi il debito dello Stato a tassi molto più alti!!! E poi queste banche non concedono mutui alle giovani coppie le la loro prima casa e finanziamenti alle imprese per creare lavoro!!!!!!

“Miliardi che viaggiano da una parte all'altra dell'Europa e arrivano fino in Asia, operazioni finanziarie complessissime corrisposte per cassa, dunque cash, mancanza di una 'due diligence' formale, prezzi che lievitano di 4 miliardi in due mesi.

Miliardi che viaggiano da una parte all'altra dell'Europa e arrivano fino in Asia, operazioni finanziarie complessissime corrisposte per cassa, dunque cash, mancanza di una 'due diligence' formale, prezzi che lievitano di 4 miliardi in due mesi, una montagna di operazioni sui derivati, da sempre un rischio per gli investitori, che potrebbero celare aggiustamenti di bilanci e nascondere la verità agli organi di controllo, nuove ipotesi di reato che si affacciano sulla scena: più la procura di Siena scava sull'acquisizione di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi, più la partita diventa complessa e ampia.

A cominciare dai reati contestati agli indagati, che sarebbero meno di dieci, tra cui ci sarebbe anche l'ex presidente Giuseppe Mussari (notizia mai confermata ma neppure mai smentita): i magistrati - anche alla luce delle nuove carte arrivate da Milano sui derivati dell'operazione Alexandria con la banca Nomura - starebbero infatti valutando se sia ipotizzabile anche il reato di truffa ai danni degli azionisti. Un'ipotesi, questa, che andrebbe ad aggiungersi a quelle già avanzate di manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza, aggiotaggio. Ma i pm vogliono soprattutto capire come sia stato possibile che in soli due mesi il prezzo di Antonveneta sia schizzato dai 6,6 miliardi pagati dal Banco Santander ai 9,3 (più oneri vari che hanno fatto salire il prezzo definitivo a 10,3 miliardi circa) tirati fuori da Mps. Ai quali vanno aggiunti almeno altri 7,9 miliardi di debiti Antonveneta, che l'istituto senese si è accollato. Quel che è certo, perché documentato, è che in soli 11 mesi - dal 30 maggio 2008 al 30 aprile 2009 - il Monte ha effettuato bonifici per oltre 17 miliardi. Soldi che sono finiti ad Amsterdam, Londra e Madrid.

L'elenco dei bonifici è agli atti dell'inchiesta e già sul primo versamento si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti: il 30 maggio partono da Siena 9 miliardi e 267 milioni a favore di Abn Amro Bank con sede ad Amsterdam, che il Banco Santander - si legge nel documento informativo relativo all'acquisizione di Antonveneta inviato alla Consob da Mps - ha nominato "soggetto venditore titolare di diritti e obblighi derivanti dall'accordo". Si tratta infatti di una cifra maggiore, anche se di poco, dei 9 miliardi e 230 milioni pattuiti al 'closing' per l'acquisizione. Il secondo bonifico parte lo stesso giorno ed è destinato al Banco Santander di Madrid, per un importo complessivo di 2,5 miliardi. Il 31 marzo 2009 partono altri due bonifici, uno da un miliardo e mezzo e l'altro da 67 milioni, entrambi a favore del Banco Santander di Madrid. I restanti quattro bonifici vengono disposti da Mps il mese successivo, il 30 aprile. I primi due, ancora una volta, sono a favore del Banco Santander e riportano uno l'importo di un miliardo e l'altro di 49 milioni; gli ultimi due, da 2,5 miliardi e da 123,3 milioni, sono a favore di Abbey National Treasury Service Plc di Londra. Sono soprattutto questi ultimi due ad interessare gli inquirenti perché si tratterebbe di cifre che, secondo qualcuno, sarebbero successivamente rientrate in Italia usufruendo dello scudo fiscale. Ma le domande non finiscono qui.

Anche perché è lo stesso Monte dei Paschi, nei documenti ufficiali, ad avanzare qualche perplessità sull'operazione. Nel documento inviato alla Consob, nell'analizzare i rischi connessi ai risultati economici di Antonveneta, la banca senese affermava che "Banca Antonveneta potrebbe continuare a non generare risultati economici positivi, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo". E' possibile, ci si chiede in procura, che con una simile valutazione venga pagato un prezzo così alto? Ma c'é un altro elemento. "Bmps - si legge sempre nel prospetto informativo - non ha effettuato una formale 'due diligence' finalizzata all'aggiustamento del prezzo di acquisizione", anche se ha avuto modo di controllare i bilanci di Antonveneta. Né, tantomeno "sono state redatte perizie di stima ai fini della determinazione del prezzo". Dunque l'operazione è stata effettuata senza che il Monte abbia verificato dall'interno la contabilità di Antonveneta. Perché? I magistrati ne chiederanno conto ai vecchi vertici di Rocca Salimbeni. (ANSA)

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