Convocato il consiglio comunale per il 10 giugno, ore 1830, in prima convocazione e per il giorno 11 giugno, ore 19.30, in seconda convocazione.
Ecco i punti all’ODG:
Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti per il mandato amministrativo 2014-2019.
Giuramento del sindaco
Elezione del presidente del consiglio comunale
Comunicazione da pare del sindaco delle avvenute nomine dei componenti della giunta del Vicesindaco
Nomina della commissione elettorale comunale
Si preannuncia battaglia.
I primi problemi discendono dall’Art. 63 il quale dispone che “non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale, che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, od anche chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli”.
Potrebbe non rinvenirsi alcun politico debitore del comune legalmente in mora, ma non si può escludere che direttamente od indirettamente possano esservi quali “semplici” debitori verso l’ente comune con emergente possibile discredito personale.
Ma si tratta di una mera valutazione sociale non incidente sullo status di sindaco o consigliere.
A tutti i consiglieri comunque verrà richiesto di prestare apposita dichiarazione di responsabilità
Di tutt’altro spessore, invece, la vicenda, già emersa come la precedente durante la campagna elettorale, relativa alla ineleggibilità del sindaco per quanto all’art 61 del Tuel laddove dispone che non può essere eletto alla carica di sindaco chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale,e tanto ancor più con relazione all’art 107 ed alle funzioni e responsabilità della dirigenza che si fonda sul principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
La vicenda, in buona sostanza, è relativa alla presenza del padre del sindaco che al momento è non solo responsabile del settore finanziario comunale ma anche vicesegretario.
Due probabilmente le posizioni in campo.
La prima orientata verso la totale insussistenza di condizioni di ineleggibilità del sindaco Sabatino atteso che si tratta della posizione di VICE segretario e non di segretario.
Al contrario la seconda è sostenuta da quanto all’art 75 dello Statuto il cui secondo comma stabilisce la stretta ed automatica collaborazione del Vicesegretario Generale con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e la automatica e diretta sostituzione in ogni caso di assenza o impedimento.
Questa seconda parte sosterrà pertanto che le funzioni parziali da parte della dottoressa Mercuri comportano l’automatico subentro nelle competenze segretariali del genitore del sindaco.
Probabile l’emersione di due contrastanti pareri che potranno dar luogo e due voti , l’uno favorevole e l’altro contrario, con vittoria del primo ( sostenuto dalla maggioranza) sul secondo(sostenuto dalla minoranza) e successivo ricorso al parere dei Giudici.
Nelle more od in subordine alla pronuncia giudiziale, sembra sia intenzione della minoranza sollecitare l’intervento del Prefetto e tramite questi del Ministero
Un intervento che potrebbe portare una parola di chiarezza ed essere solutivo di una querelle solo apparentemente locale.