BANNER-ALTO2
A+ A A-

Il Tar di Catanzaro “sbeffeggia” il comune di Amantea e l’Asl di Cosenza

Vota questo articolo
(22 Voti)

Giunge a conclusione il processo intentato dalla ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. di Amantea contro il provvedimento di chiusura della marmeria adottato con ordinanza n. 33 del 4 Aprile 2014, del Sindaco di Amantea, notificata alla ricorrente in data 7 aprile 2014, con cui si ordinava la chiusura delle attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. in forza del parere sanitario sfavorevole dell’U.O.C Igiene Pubblica dell’ASP di Cosenza Dipartimento di Prevenzione del 28 marzo 2014 n. 5926.

 

Perché abbiamo utilizzato il termine “sbeffeggia” vi chiederete.

Valutate voi la approssimazione tecnica e giuridica dei comportamenti che emergono dalla sentenza allegata.

“Solo in data 12/11/2015 con nota Prot. n. 187268 la Regione Calabria-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza- riscontrava le predette richieste del Comune di Amantea e sottolineava che i pareri sfavorevoli espressi dal dott. Egidio Viola, Dirigente Medico Igiene Pubblica, Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno di cui non v’era traccia sul protocollo informatico aziendale, non erano di fatto documenti avente valore giuridico-probatorio”.

 

Praticamente il mancato protocollo portava la vicenda a rimanere nell’alveo dei rapporti privati tra il medico ed il comune. La mancata protocollazione impediva perfino di ricorrere ad un atto giuridico inesistente.

Non solo ma il Comune di Amantea “ha preso atto del parere sfavorevole dell’ASP di Cosenza n. 5926/2014 e ha disposto la chiusura della ditta senza provvedere ad esaminare e valutare i documenti che la ditta ricorrente aveva prodotto”.

Ma vi è di più “ Lo stesso Comune, rendendosi conto della propria superficialità, con le note prodotte a corredo dell’istanza di fissazione dell’udienza, hanno espressamente richiesto all’A.S.P. di Amantea di esplicitare i motivi per i quali “l’azienda è stata ritenuta pericolosa per la salute pubblica “( nota prot. 5732 del 30/3/2015; nota prot 4482 del 9/3/2015) ??.

Ed inoltre sostengono i giudici amministrativi che “provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere accompagnato da una adeguata istruttoria volta a ben contemperare e bilanciare gli interessi della tutela della salute pubblica e della libertà dell’esercizio delle attività economico produttive”

Carenze ed approssimazioni inaccettabili.

Ma non basta. Altro nella allegata sentenza

Chiudiamo con una domanda . chi è responsabile ?

A colui che l’ha firmata od a colui che gliela ha sottoposta?

Giudicate voi!

 

Quanto precedentemente esposto persuade il Collegio che il

N. 00804/2016 REG.PROV.COLL.             N. 00987/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2014, proposto da:

Marmi Guido Rizzo S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Acri, con domicilio eletto presso Brunella Candreva in Catanzaro, Via A.Panella, 1;

contro

Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Zaccaria, con domicilio eletto presso Rosaria Zaccaria in Amantea, Via della Libertà N. 63; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 33 del 4 Aprile 2014, adottata dal Sindaco di Amantea, notificata alla ricorrente in data 7 aprile 2014, con cui si ordina la chiusura delle attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. in forza del parere sanitario sfavorevole dell’U.O.C Igiene Pubblica dell’ASP di Cosenza Dipartimento di Prevenzione del 28 marzo 2014 n. 5926 ;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Amantea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente impugna, chiedendone la sospensiva, l’ordinanza n. 33 del 4 Aprile 2014, notificata il 7 Aprile 2014, adottata dal Sindaco del Comune di Amantea, con la quale è stata ordinata la chiusura delle attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. in forza del parere sanitario sfavorevole dell’U.O.C. Igiene Pubblica dell’ASP di Cosenza Dipartimento di Prevenzione del 28.03.2014 n. 5926.

La vicenda trae origine da un esposto di un “Comitato cittadino” che chiedeva di inibire l’attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. a causa sia dell’inquinamento sonoro e ambientale provocato dalla lavorazione del marmo in zona densamente abitata sia del pericolo di danno alla salute degli abitanti.

A seguito del predetto esposto, con nota prot. n. 41 DAP del 21 gennaio 2014 indirizzata al “comitato cittadino di via Latina n. 41” ed al Sindaco del Comune di Amantea, il Dirigente medico Dott. Egidio Viola dell’ASP di Cosenza, esprimeva “parere sfavorevole” al proseguimento dell’attività di lavorazione dei marmi per i rischi alla salute degli abitanti posti nelle immediate vicinanze.

Sulla scorta di tale parere il Sindaco del comune resistente con ordinanza n. 10 del 5 febbraio 2014 con la quale si disponeva “che la ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. provveda alla produzione di documentazione tecnico – sanitaria atta a dimostrare che il ciclo produttivo non sia causa di danni per l’incolumità e la salute del vicinato”.

La ditta ricorrente, in data 8 marzo 2014 depositava presso il Comune di Amantea, con il Prot. N. 4684, la documentazione che le era stata richiesta.

Nello specifico depositava: 1) relazione descrittiva delle autorizzazioni già in possesso dell’Ente comunale; 2) relazione descrittiva sul funzionamento delle attività; 3) relazione tecnica della DELVIT Chimica S.r.l. sia per l’inquinamento acustico che ambientale; 4) rapporto tecnico di misurazioni fonometriche dell’ARPACAL di Cosenza.

In data 14 marzo 2014 il Sindaco, dopo aver trasmesso la suddetta documentazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ed in attesa di riscontro, prorogava la continuazione dell’attività produttiva per ulteriori 20 giorni.

In data 28 marzo 2014 il Sindaco, con nota contraddistinta dal prot. n. 5911, sollecitava il rilascio del parere da parte del Dipartimento di Prevenzione ed in pari data il detto Dipartimento, dopo aver valutato la documentazione trasmessa, esprimeva con nota Prot. n. 5926 del 28/3/2014, parere sfavorevole al prosieguo dell’attività ai sensi dell’art. 216 del T.U.L.S.

In forza di tale parere, il sindaco di Amantea notificava l’ordinanza sindacale oggetto di impugnazione.

Questi in sintesi i motivi di diritto a fondamento del ricorso: 1) nullità dell’intero procedimento per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 216 – 217 T.U. sanitario ribaditi dall’art. 32 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall’art. 31, co. 3, l. 28 Dicembre 1978 n. 833; 2) eccesso e/o abuso di potere per erronea valutazione dei fatti; eccesso e/o abuso di potere per erronea interpretazione e/o violazione di legge con riferimento all’iter procedimentale conclusosi con l’ordinanza impugnata;3) erronea valutazione e/o omessa valutazione della destinazione urbanistica della zona in cui trovasi ubicata la sede della Società ricorrente.

Si costituiva in giudizio il Comune di Amantea sostenendo come infondate le argomentazioni poste a sostegno del ricorso per cui non meritevoli di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.

Sostiene parte resistente che l’ordinanza impugnata si è resa necessaria, a seguito del parere sanitario sfavorevole emesso dal Dirigente Medico dell’ASP di Cosenza, in quanto finalizzata a tutelare la salute pubblica al fine di limitare l’esposizione della popolazione esposta alle esalazioni provenienti dalle lavorazioni industriali della Marmi Guido Rizzo (industria insalubre di prima classe in pieno centro abitato).

Alla camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 veniva respinta l’istanza cautelare proposta in quanto le censure avverso il secondo parere dell’ASP di Cosenza del 28.03.2014 non erano apprezzabili sotto il profilo del fumus poiché dalle conclusioni della Delvit emergeva la necessità che la ricorrente adottasse misure precauzionali nello svolgimento della propria attività.

Successivamente all’udienza camerale, il Comune resistente, su espressa richiesta di approfondimento istruttorio della Prefettura di Cosenza, convocava una conferenza di servizi per il giorno 6 novembre 2014.

L’Arpacal, in data 9 dicembre 2014 con la nota n.19560, informava il Comune di Amantea che presso lo stabilimento del sig. Rizzo, in data 11.12.2013, era stato effettuato un sopralluogo dal personale Arpacal congiuntamente alla Polizia Municipale di Amantea. Durante il sopralluogo l’impianto non era in attività, ma comunque è stato verificato che “non vi sono camini da cui fuoriescono emissioni gassose convogliate e che le attrezzature installate all’interno del locale, e utilizzate nella varie fasi della lavorazione, sono dotate di sistemi di abbattimento ad umido delle polveri che non dovrebbero dare luogo ad emissioni delle stesse verso l’esterno”.

Tale nota veniva prontamente trasmessa dal Comune di Amantea al Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene Pubblica dell’A.S.P. di Cosenza con richiesta di esplicitare le motivazioni che hanno portato al diniego del parere sanitario stante i fatti emersi in seguito alla conferenza di servizi.

Tale richiesta veniva reiterata dal Comune di Amantea in data 9.3.2015 ma non riceveva alcun riscontro da parte dell’Asp di Cosenza.

Solo in data 12/11/2015 con nota Prot. n. 187268 la Regione Calabria-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza- riscontrava le predette richieste del Comune di Amantea e sottolineava che i pareri sfavorevoli espressi dal dott. Egidio Viola, Dirigente Medico Igiene Pubblica, Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno di cui non v’era traccia sul protocollo informatico aziendale, non erano di fatto documenti avente valore giuridico-probatorio.

All’udienza pubblica del 17 febbraio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio, alla luce delle documentazione prodotta dalla ricorrente successivamente all’udienza camerale, ritiene di rivedere il proprio convincimento espresso nell’ordinanza cautelare di rigetto n.365/2014.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

La Marmi Guido Rizzo s.r.l. svolge attività di lavorazione del marmo nello stesso sito da 50 anni .

In questo lungo arco temporale nessuna contestazione è stata emessa dalle Autorità competente nei confronti della ricorrente, salvo l’ordinanza sindacale di chiusura n.1/2005 che veniva revocata con successiva ordinanza n. 116 de/2006 previo parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall’Azienda Sanitaria di Paola.

Improvvisamente sulla scorta di un parere dell’ASP privo di motivazione, come si dirà da qui a poco, l’attività della ditta veniva ricompresa tra le industrie insalubri di cui all’art. 216 T.U. L. sanitarie, classificate nel D.M. 5/9/1974 di I Classe e che devono essere ubicate al di fuori dei centri abitati.

Giova da subito rilevare la carenza dell’onere motivazionale incombente sul Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene Pubblica il cui parere costituisce il presupposto dell’ordinanza impugnata.

Invero, sebbene la ricorrente avesse prodotto una puntuale relazione supportata da un’articolata documentazione, il Dipartimento di Prevenzione, nella persona del dirigente dott. Viola, si è limitato a fare riferimento unicamente alle analisi della ditta Delvit asserendo che “ non escludono danni alla salute del vicinato..” senza dare conto su quali fonti si fonda tale convincimento.

Sulla valenza giuridica di tale parere c’ è da dire peraltro che in data 12/11/2015 con nota Prot. n. 187268 la Regione Calabria-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza- nel riscontrare le predette richieste del Comune di Amantea- sottolineava che i pareri sfavorevoli espressi dal dott. Egidio Viola, Dirigente Medico Igiene Pubblica, Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno, di cui non v’era traccia sul protocollo informatico aziendale, non erano di fatto documenti avente valore giuridico-probatorio.

Per altro verso, la stessa ordinanza è carente di motivazione laddove non dà conto della ragioni per la quale ad oltre 50 anni dall’inizio dell’attività in quel sito, improvvisamente la stessa attività, soggetta al medesimo ciclo di lavorazioni, sia diventata nociva per la salute dei cittadini.

Non vi è dubbio che rientri tra i poteri del Sindaco quello di emettere provvedimenti inibitori per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle egualmente rispettabili dell’attività produttiva a condizione però, che gli inconvenienti igienici siano dimostrati da congrua e seria istruttoria

Al contrario, il Comune resistente ha preso atto del parere sfavorevole dell’ASP di Cosenza n. 5926/2014 e ha disposto la chiusura della ditta senza provvedere ad esaminare e valutare i documenti che la ditta ricorrente aveva prodotto.

Lo stesso Comune, rendendosi conto della propria superficialità, con le note prodotte a corredo dell’istanza di fissazione dell’udienza, hanno espressamente richiesto all’A.S.P. di Amantea di esplicitare i motivi per i quali “l’azienda è stata ritenuta pericolosa per la salute pubblica “( nota prot. 5732 del 30/3/2015; nota prot 4482 del 9/3/2015).

Quanto precedentemente esposto persuade il Collegio che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere accompagnato da una adeguata istruttoria volta a ben contemperare e bilanciare gli interessi della tutela della salute pubblica e della libertà dell’esercizio delle attività economico produttive.

Sulla base di tali rilievi, e ribadite le esposte considerazioni, dispone il Collegio l’accoglimento del presente gravame e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie-

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che sono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Ultima modifica il Sabato, 23 Aprile 2016 21:57
Redazione TirrenoNews

Dal 2005 la Redazione di TirrenoNews.Info cerca di informare in modo indipendente e veloce.

 

LogoTirrenoNews

Sito web: www.trn-news.it

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove è consentito

BANNER-ALTO2

I Racconti

Meteo - Amantea

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy