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Amantea ed il pasticcio elettorale della lista di Tommaso Signorelli

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Dottrina e giurisprudenza sono pacifici sulla questione: il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

La proclamazione compete ad un organo di matura temporanea e neutrale quale è l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali.

 

L’adunanza è presieduta dal presidente dell’ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570) e le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell’uffi-cio elettorale della prima sezione (articolo 67, seconda comma,del testo unico n. 570).

Si tratta di un organo di notevole importanza considerato che ove un presidente di sezione sia impossibilitato a intervenire alle operazioni dell’adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570).

I presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, insieme al presidente dell’adunanza, compiono tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni e per la proclamazione degli eletti.

E’ da supporre che questa operazione sia stata compiuta sulla base dei dati comunicati dal comune alla Prefettura senza la reale trascrizione dei risultati delle singole sezioni elettorali, operazione questa che avrebbe potuto ben far rilevare l’errata trascrizione.

L’adunanza dei presidenti delle sezioni si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (articolo 67, primo comma, del testo unico n. 570).

Purtroppo, anche per la assenza dei candidati delle liste del M5s e di Una città nel Cuore, nessuna contestazione è stata formulata, nemmeno verbalmente.

E così l’adunanza ha provveduto alla proclamazione degli eletti.

Il verbale di proclamazione degli eletti assume grande rilevanza anche ai fini del contenzioso elettorale.

Infatti, è tale documento che deve essere impugnato, davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario a seconda dei casi, in quanto ultimo atto del procedimento elettorale (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114).

Per effetto della proclamazione, il sindaco neoeletto si insedia immediatamente e da quel momento è abilitato a compiere tutti gli atti di sua competenza (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 2006, n. 4694).

Il Sindaco, poi, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale (articolo 72, legge regionale 19/2013).

Ora per assurdo il sindaco dovrà rendere noti i risultati pur se sbagliati.

Si impone allora il ricorso al TAR.

Per fortuna tutti gli atti relativi ai procedimenti giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, sono esenti dal contributo unificato e da ogni onere fiscale (articolo 127 del d.lgs.n. 104/2010 e articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1966, n.1147).

E sempre per fortuna il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, anche nei giudizi in materia elettorale innanzi al giudice amministrativo (articolo 23 del d.lgs.104/2010).

L’impugnativa è possibile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

Al riguardo, deve, anzitutto, notarsi che il richiamato art. 83/11, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel disciplinare l’impugnativa delle operazioni elettorali da parte dei cittadini elettori, davanti al TAR, prescrive, con formula perentoria, che il ricorso “deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti”.

A fronte di tale categorica prescrizione, il termine in pa rola non può, quindi, che decorrere dalla data in cui la proclamazione degli eletti.

La qualità di parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale compete solo all’ente locale interessato (articolo 130 del d.lgs. n 104/2010) e non anche agli organi straordinari a carattere temporaneo che proclamano il risultato elettorale, quali l’Adunanza dei presidenti (Consiglio di Stato – V Sezione, 8 agosto 2003, n. 4587).

Tante aberranti assurdità

Il prossimo consiglio, per esempio, dovrà accertare che non sussista in capo ai consiglieri proclamati alcuna cause di ineleggibilità.

E tale operazione dovrà avvenire anche per la consigliera che, stando alle reali risultanze elettorali, non è stata eletta.

Ma questa è l’Italia!

Ditemi voi se non siamo messi male!

Redazione TirrenoNews

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