Difficile davvero fare l’amministratore comunale. Difficilissimo farlo in un comune in dissesto.
Impossibile in un comune che non è ancora uscito dal primo dissesto e sembra destinato a rientrarci.( Sulla vicenda ci ritorneremo)
Ad anno scolastico iniziato il problema che porgiamo alla intelligente attenzione dei nostri lettori è se il trasporto degli scuolabus rientri tra quelli a domanda individuale o se si tratta di un servizio pubblico vero e proprio
La differenza non è da poco.
E questo perché se fosse un servizio a domanda individuale il comune ben potrebbe chiedere agli utenti la copertura solo parziale dei costi derivanti dal servizio stesso, mentre se si trattasse di un servizio pubblico il comune dovrebbe coprirne l’intero costo come previsto dall’art 117 del TUEL.
Tutto discende dal fatto che la Corte dei Conti potrebbe(dovrebbe) condannare gli amministratori a ripagare il debito derivato all’ente comune.
Questa paura è emersa nel democratico incontro tra l’amministrazione comunale (presente l’assessore al bilancio) e una parte ben espressiva della comunità locale.
Questa paura è maggiormente cresciuta a fronte delle diverse pronunce espresse da distinte Corti dei Conti (Piemonte, Puglia, Sicilia).
Si legge nella sentenza della Corte dei Conti del Piemonte quanto segue:
“Più in particolare, la magistratura contabile ha evidenziato come né il Dl 55/1984, convertito dalla richiamata legge 131/1983, né il decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno ricomprendano tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello di trasporto scolastico.
Non ritenendo di dissentire dal richiamato indirizzo interpretativo, del quale, anzi, se ne condividono le argomentazioni a sostegno, la Sezione, in occasione dello scrutinio del presente quesito, ritiene di ribadire il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983.
La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel.
In effetti, per tutti i servizi pubblici, anche non definibili “a domanda individuale”, come nella specie, l’art. 117 TUEL stabilisce che:
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici».
Che fare allora?
Forse ,in siffatta situazione, non sarebbe male che si pronunciasse in anteprima la Corte dei Conti calabrese proprio per evitare responsabilità a carico degli amministratori locali.
Basta una urgente domanda ed un viaggio in quel di Catanzaro!