Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, in persona del giudice Antonietta Dodaro ,nella udienza del 20 novembre 2015 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’amanteano G.L.M. per l’esistenza di un precedente giudicato.
Una vicenda che ha del kafkiano!
In sostanza il giudice ha rilevato che l’esercizio della azione penale nei confronti di G.L.M si era già esaurita con l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato e che, pertanto, non si può legittimamente insistere nel perseguire penalmente G.L.M. la cui posizione è stata già oggetto di valutazione da parte del medesimo ufficio di procura in sede di richiesta di archiviazione da parte del GIP che ne ha disposto l’archiviazione.
Incomprensibile il “ cortocircuito “ che ha determinato la medesima procura della repubblica a procedere nell’ambito del medesimo procedimento n 2243/08 RGNR con due modalità opposte nei confronti dell’indagato, in un caso chiedendone il rinvio a giudizio e nell’altro chiedendone l’ archiviazione.
Per fortuna del G.L.M. i suoi avvocati Borsani e Venier hanno prodotto all’attenzione del giudice documenti che hanno accertato inconfutabilmente che la posizione dell’imputato era stata oggetto di archiviazione disposta dal GIP in data 6.10.2014 all’esito di pedissequa richiesta del Pubblico Ministero.
Si conclude così nel modo migliore per G.L.M una vicenda che è durata sette anni e che oggi ha trovato corretta formulazione ed espressione nella attuale pronuncia della giustizia paolana.