L'art. 2607 recita che " il Comandante della Polizia Municipale può anche esser soggetto non appartenente al corpo stesso, potendo anche essere non dirigente, purché sia in servizio presso l'ente di riferimento e abbia i requisiti necessari per appartenere al corpo".
Ad Amantea, di fatti, il Comando di Polizia Municipale è stato assunto a se dalla Segretaria Comunale Dott.ssa Chiellino.
Per quanto la stessa dottoressa Chiellino si impegni sui mille fronti dalla gestione della attività amministrativa alla assistenza giuridica del nostro Ente, il Comando di Polizia Municipale viaggia, ahinoi, con mille difficoltà, ed si vede ad occhio nudo.
Abbiamo nei mesi passati lodato l'impegno sul fronte Covid-19 da parte della Polizia Municipale cittadina, ma ora che l'emergenza sta assumendo un livello di "gestione della pandemia", rimangono in città tutti i nervi scoperti di anni di problemi non risolti, in primis la carenza di personale e soprattutto il mancato aggiornamento degli stessi operatori di Polizia Municipale.
Il ruolo che un operatore di Polizia Municipale è richiamato a ricoprire tutti i giorni è fondamentale in città, perché deve tutelare la sicurezza della cittadinanza, degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza.
Nello specifico è la Polizia Municipale, quale organo locale di controllo, viene chiamata a far rispettare la legalità dai più piccoli regolamenti di polizia urbana, fino al rispetto delle norme contenute nel Codice Penale.
Per poter meglio comprendere quale sono i compiti e quindi che cosa è tenuto a fare un operatore di Polizia Municipale, si deve partire dall’analizzare ciò che è previsto nella Carta Fondamentale della Nostra Repubblica:
La Costituzione.
Con l’art. 1 della L. 65/1986 vengono affidate ai Comuni, in forma singola o associata, le funzioni di polizia locale, che sono esercitate dai vari enti, che prevedono un’articolazione in servizi e in corpi di Polizia.
L’art. 2 afferma che “Il sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.”
Il Sindaco, nel nostro caso la Commissione Straordinaria, ha il ruolo principale di impartire al Comandante le direttive su come dovrebbe esser organizzato il servizio.
Continuando a scorrere gli articoli della L. 65/86, si riesce a capire come già il legislatore nazionale sancisca che “collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco”, quindi la collaborazione che vi deve essere tra le varie istituzioni, in particolare tra le varie forze di polizia sia locale che nazionali, operanti su un territorio deve essere improntate ad una sana collaborazione.
Scorrendo il dettato legislativo è possibile notare come venga sancito che gli operatori di P.M., svolgono funzioni e compiti di polizia amministrativa; sono, cioè, chiamati, nell’ambito del loro territorio di competenza, a garantire, nelle materie di competenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.
A tal fine quindi ai sensi dell’art. 5 la Polizia nell’ambito dell’ente territoriale, e nei limiti delle proprie attribuzioni, oltre che ad esercitare compiti di Polizia Amministrativa, esercitano compiti di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
Qua occorre fare una differenziazione: mentre le prime due qualifiche di Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nonché di Polizia Stradale, si acquisiscono al momento dell’entrata in servizio la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza con Funzione di ausiliario di P.S., non è automatica.
Infatti la nomina quale Agente di Pubblica Sicurezza, viene sancita dal Prefetto, dopo la comunicazione da parte del Sindaco (trattasi di atto dovuto) e dopo l’accertamento da parte dello stesso U.T.G. del godimento dei diritti civili e politici nonché la mancanza di condanne a pene detentive.
Nella Legge 65/86 tra gli articoli che ancora rimangono in vigore vi è l’art. 9 che tratta del Comandante del Corpo di P.M., e dove si sancisce l’obbligatorietà per gli Agenti di eseguire, nell’ambito del rispetto delle leggi, le direttive imposte dai superiori gerarchici, nonché dalle altre autorità ( es. Procura della Repubblica).
Restano altresì in vigore gli artt. 6 c.4, 8,9 c.2, 10, 11, 12 c.2, 13 e 14, tutte le restanti competenze e attività sono ora disciplinate con la L.R. apposita della Regione Calabria.
In considerazione di quanto espresso si fa urgente, a parer nostro, la predisposizione, da parte della Terna Commissariale, di un incarico ad hoc, oppure un concorso pubblico per ricoprire un ruolo fondamentale per un paese a vocazione turistica e commerciale, anche in considerazione della stagione estiva che si prospetta molto complessa.