Il Comune di Amantea ha diramato un comunicato stampa nel quale “chiarisce” che nella Delibera per le tariffe relative al pagamento della TASI c’è stato un “refuso” e che anziché di IMMOBILI è stato scritto ABITAZIONI.
Credo che abbia valore legale la delibera anziché un semplice comunicato stampa.
E se ci sono stati refusi, perché non sono stati corretti entro i tempi previsti, come hanno fatto altri Comuni accorgendosi, questi si, di “refusi” nel corpo della delibera?
Ma c’è di più!
Nella Delibera della TASI del Comune di Amantea c’è un altro “refuso” di cui nel comunicato stampa non si fa menzione.
E passo adesso all’altro (refuso?).
Premesso che la TASI cammina insieme all’IMU e che la somma dell’una più l’altra ha un tetto massimo e che tale massimale per l’abitazione principale è il 6 per mille (IMU+TASI=6X1000), al punto 2) della delibera è scritto:
“di determinare l’ALIQUOTA 2,00 (DUE) per mille della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) anno 2014 su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;”
Le abitazione principali sono esenti dall’IMU, escluse quelle classificate come A1, A8 e A9 per le quali il Comune di Amantea ha fissata l’aliquota al 5,5 per mille.
Al punto 2) si legge che “su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale” (tutti, nessuno escluso, quindi anche A1, A8 e A9) l’aliquota TASI è il 2 per mille.
Semplicemente facendo la somma (5,5 IMU+2 TASI=7,5), l’imposta complessiva (IUC) supera di molto il tetto massimo del 6×1000 stabilito dalla legge.
Quindi si può ritenere che il punto 2) della delibera, che riguarda l’aliquota per l’abitazione principale, di fatto è nullo.
Il vizio di nullità della delibera riconduce all’applicabilità dell’aliquota TASI stabilita dalla Legge nazionale; che in caso di assenza di delibera fissa l’aliquota minima TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura dell’1 per mille (escluso A1 A8 e A9).
Pertanto se tutto resta immutato, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, versando entro il 16 Ottobre 2014 l’acconto TASI pari al 50% del 2 per mille previsto dal Comune di Amantea, per detti immobili il 16 Dicembre (scadenza della seconda rata), nulla sarà più dovuto per il tributo (TASI).