Sembra un posto maledetto quello dell’Ufficio Tributi.
Ma non è così! Non può essere così!
Basta applicare la legge ed impegnarsi quanto basta per ricominciare con logica ed attenzione, eventualmente rifondandolo.
Deve esserci altro a rendere difficile un posto che altrove è normale. Quanto occorso alla d.ssa Zagordo sembra orientare in questa direzione ( delibera di giunta n 164) ed a nessuno può essere chiesto di omettere di segnalare quanto si riscontri non solo di illegittimo ma anche di illogico. Ogni comune ha un ufficio tributi ma in nessun’altra parte si incontrano i problemi che si incontrano ad Amantea.
Cosa, resta da scoprirlo.
E per scoprirlo occorre andarci dentro, toccare con mano, tastare , conoscere, visualizzare e poi correggere.
E sembra che ci sia un dipendente comunale disponibile a tanto; senza timori di genere, con gli attributi e la professionalità necessari.
Sembra, infatti, che un dipendente comunale abbia richiamato l’attenzione della politica su quanto disposto dal Testo unico sul Pubblico impiego(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che nel suo titolo IV (Rapporto di lavoro) all’art 52 (Disciplina delle mansioni) al comma 1 dispone che :” Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).”
Sembra, ancora, che lo stesso dipendente ( ed anche un consigliere comunale di minoranza) abbia ricordato alla segretaria comunale quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, là dove recita :” Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
E sembra ci sia anche altro……… ma ne parleremo in prosieguo, quando e se opportuno.