Non ci stanno i consiglieri di opposizione Nicola Bruno e Francesco Cicerelli ad accettare passivamente la sentenza del Tar Calabria che non ha accolto il loro ricorso sulle vicende elettorali e li ha perfino condannato al pagamento delle spese.
Ed infatti ecco cosa dicono
“ Con la sentenza 23/01/2015 il TAR Calabria ha rigettato il ricorso elettorale proposto da Bruno Nicola e Cicerelli Francesco, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Bruno contro il Comune di Longobardi rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Saitta “…in quanto- si legge nella sentenza- il distacco tra il sindaco ed il ricorrente è di 6 voti e, conseguentemente, l’invalidità dei tre voti espressi nel seggio volante…in forza del principio di resistenza, non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione poiché l’illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali…”.
Ma come sembra chiedersi l’avvocato bruno se tre dei voti fossero stati assegnati a noi il risultato sarebbe stato di parità e le elezioni da ripetere!
E poi relativamente alla sentenza l’avv. Nicola Bruno dice: “ Rispettiamo la pronuncia del TAR pur non condividendone affatto il contenuto”.
Infatti, in ordine ai voti assistiti, tra le righe, “ il TAR dice che avremmo dovuto impugnare i vari certificati medici con querela di falso”.
E con riferimento alla sezione n° 3, i magistrati affermano che “anche in questo caso –si legge nella sentenza- la verbalizzazione è approssimativa”.
Ed inoltre con riferimento al cd. seggio volante, istituito presso “Villa Adelchi”, il collegio giudicante osserva che “è evidente che la verbalizzazione delle operazioni di voto è gravemente deficitaria” e sul punto conclude dicendo che “I voti espressi dagli elettori nel seggio in questione, ad eccezione di uno, sono,quindi, invalidi”.
Infine, circa la discordanza tra le schede autenticate e non utilizzate ed il numero degli elettori non votanti, alla sezione n° 4, per il TAR sono “mere irregolarità , prive di portata invalidante”.
Insomma “pur in presenza –conclude l’avv. Bruno- di riscontrate irregolarità diffuse, per il Tar non è stata fornita la prova di resistenza, ai fini dell’annullamento delle elezioni.”
Ovvia la conclusione finale:
“Ci riserviamo quindi di ricorrere in appello”.