In tanti parlano dello scioglimento del Neo consiglio comunale di Amantea.
Qualcuno perfino lo invoca.
Quasi che nuove elezioni fossero in grado di risolvere la perdurante insufficienza della classe politica locale.
Si tratta di un sentimento interessato da parte di chi non ha vinto le elezioni?
O forse si tratta della usuale arrogante supponenza di chi è rimasto fuori dal consesso di essere in grado di poter affrontare e risolvere i gravissimi problemi della città?
Una supponenza che nasce intanto dalla approssimativa se non mancata conoscenza intima e completa dei problemi medesimi.
E comunque, quasi che lo scioglimento del consiglio fosse la soluzione principe in tutti i casi della vita: tagliare e ripiantare senza domandarsi se il terreno sia in grado di far ripartire la politica, la democrazia , la giustizia.
Ora noi sappiamo, invece, che lo scioglimento del consiglio è una lesione al principio costituzionale della democrazia.
Un provvedimento, quindi, eccezionale e straordinario che può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge.
Un provvedimento perfettamente normato dalla legge.
Intanto dall’art 141 del Tuel il quale dispone che :” I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nessuno di questi casi ricade nella attuale situazione amanteana.
Poi l’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000, prevede lo scioglimento dei consigli comunali per il verificarsi di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Poiché tale articolo ha riprodotto i contenuti dell’abrogato articolo 15 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, nella trattazione di questo argomento si è tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, anche delle interpretazioni (sentenze, pareri e circolari) che sono intervenute su tale articolo.
Dispone tale articolo che “i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Non ci sembra che la recente vicenda induca allo scioglimento.
Tanto più che la nuova amministrazione non ha potuto porre in essere scelte e comportamenti condizionati dalla criminalità organizzata di tipo mafioso o similare.
E non servirebbe nemmeno la nomina da parte del prefetto di una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione.
A meno che essa non fosse riferita alla verifica della sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale.
E quindi alle vecchie amministrazioni, non certamente a quella attuale!
A noi personalmente la logica de “Ad albero caduto, accetta, accetta” non ci è mai apparsa quella che risolve i problemi.
Al più può servire per fare provviste per l’inverno, dimenticando che il problema degli amanteani non è certamente l’inverno!