Il Ministero del l’Economia e del le Finanze ha proposto ricorso avverso la deli bera n 18 del 16.10.2015 adottata dal con siglio comunale di Mariano del Friuli e recante l’approvazione delle tariffe del la tassa sui ri fiuti ( TARI) per l’anno 2015.
Ha sostenuto il ministero la violazione dell’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 e dell’art.1, comma 683, della legge 147 del 2013, che la delibera sarebbe stata adottata oltre il termine fissato per l’anno 2015 per la deliberazione del bilancio di previsione.
Il comune di Mariano del Friuli ha eccepito che la carenza di interesse al ricorso in quanto le modifiche sono tutte favorevoli al contribuente, introducendo esenzioni e diminuzioni del carico fiscale rispetto all’anno precedente.
L’unico interesse del ministero è un generico ripristino della legalità violata e quindi si tratterebbe di un ricorso inammissibile.
Rileva il Tribunale friulano che il ministero non avrebbe sufficientemente esplicitato l’interesse al ricorso se non richiamando il potere di coordinamento in materia di finanza pubblica ed in particolare l’art 52 comma 4 del dlgs 446 del 1997 che si seguito richiamiamo:
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
E poi conclude il tribunale: “Non si vede quale utilità potrebbe ottenere il Ministero ricorrente dall’annullamento delle citate delibere, se non un mero ripristino della legalità, questione questa che non può di per sé fondare l’interesse al ricorso amministrativo sulla base dei principi del codice”
Ed ancora “ L’esame delle censure di merito conforta tale tesi, perché in esse si contesta il mancato rispetto del termine per l’approvazione delle delibere nonchè la violazione dello statuto del contribuente, tutte questioni che non incidono sulle prerogative del Ministero né sugli interessi istituzionali di cui risulta portatore”
Per quanto nel merito il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ( sezione prima) ( vedi foto) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal MEF e condanna lo stesso al pagamento a favore del comune delle spese e degli onorari.
Ed allora la domanda.
Se il comune si fosse difeso come ha fatto quello di Mariano del Friuli forse il TAR di Catanzaro avrebbe pronunciato una diversa sentenza.
Ed ancora.
È possibile adire il Consiglio di Stato in presenza di un siffatto orientamento del tribunale amministrativo friulano?
Ed ora cosa farà il comune di Amantea?